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Informationen zum Dokument  BGer 5A_334/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_334/2016 vom 15.06.2016
 
{T 0/2}
 
5A_334/2016
 
Decreto del 15 giugno 2016
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Stefano Zanetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Autorità regionale di protezione 15 sede di Giubiasco, piazza Grande 1, casella postale 656, 6512 Giubiasco.
 
Oggetto
 
privazione custodia parentale,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 aprile 2016
 
dal Presidente della Camera di protezione del
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con decisione 9 dicembre 2015 l'Autorità regionale di protezione 15 sede di Giubiasco ha, in via cautelare, limitato il diritto di A.________ di decidere il luogo di dimora del figlio B.________ (art. 310 CC) e dato mandato all'UAP di Bellinzona di collocare il figlio e, in via supercautelare, istituito una curatela educativa in favore di B.________ (art. 308 CC) e regolato il diritto di visita della madre;
 
che con sentenza 8 aprile 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo 14 dicembre 2015 presentato da A.________ avverso la predetta decisione;
 
che con ricorso in materia civile 4 maggio 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria;
 
che con scritto 7 giugno 2016 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile;
 
che il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC);
 
che la domanda di assistenza giudiziaria è quindi divenuta priva di oggetto (v. decreto 5A_363/2015 del 28 maggio 2015);
 
che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della parte desistente, ossia della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; v. decreto 5A_363/2015 del 28 maggio 2015);
 
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché a B.________ (per il tramite della curatrice di rappresentanza avv. C.________ e del curatore educativo D.________).
 
Losanna, 15 giugno 2016
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Marazzi
 
La Cancelliera: Antonini
 
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