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Informationen zum Dokument  BGer 5A_381/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_381/2015 vom 24.05.2016
 
{T 0/2}
 
5A_381/2015
 
 
Sentenza del 24 maggio 2016
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
 
Marazzi, Bovey,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________,
 
patrocinata dagli avv. Mario Molo e dott. Davide Cerutti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio fallimenti di Bellinzona,
 
via Henri Guisan 3, 6501 Bellinzona,
 
C.________SA.
 
Oggetto
 
liquidazione in via di fallimento di un'eredità giacente,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2015
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
 
Fatti:
 
A. Con decisione 19 dicembre 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha deciso di procedere alla liquidazione dell'eredità giacente fu B.________ per via di fallimento. Su richiesta del competente Ufficio di esecuzione e fallimenti (ormai Ufficio fallimenti, qui di seguito: UF), C.________SA ha chiuso il conto corrente xxx intestato al defunto e ha accreditato il saldo pari a fr. 23'000.74 all'UF, precisando al medesimo ufficio che facevano parte della relazione in oggetto pure le rubriche denominate "conto di risparmio regalo yyy D.A.________" e "conto di risparmio regalo zzz E.A.________".
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Con scritto 14 gennaio 2015 all'UF, A.A.________, madre dei due minori, ha rivendicato a loro nome e per loro conto la proprietà degli averi bancari depositati a menzione "regalo", trattandosi di donazioni che lo scomparso padre avrebbe elargito ai propri figli. L'UF ha risposto in data 20 gennaio 2015 per la negativa.
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B. Con sentenza 29 aprile 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso presentato in data 2 febbraio 2015 da A.A.________ contro il provvedimento dell'UF.
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C. A.A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha introdotto avanti al Tribunale federale in data 11 maggio 2015 un ricorso in materia civile, con il quale chiede la riforma della sentenza dell'autorità di vigilanza e l'ammissione della sua rivendicazione.
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Invitata ad esprimersi, C.________SA, premesso il proprio disinteresse nella vertenza, ha ribadito l'esclusiva titolari tà del conto in capo al de cuius, precisando altresì di averlo a suo tempo informato che gli averi sui conti risparmio "regalo" sarebbero rientrati nella sua massa ereditaria.
5
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. Si tratta di una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 135 I 187 consid. 1.2; 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.
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1.2. Con il ricorso in materia civile può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
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1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
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2. Appare opportuno, preliminarmente, contestualizzare e precisare il carattere della decisione impugnata.
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2.1. L'amministrazione del fallimento cura gli interessi della massa e provvede alla sua liquidazione (art. 240 prima frase LEF). Ovvio primario interesse della massa è la determinazione e la conservazione degli attivi (FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3a ed. 1993, § 48 n. 1). A tal fine essa decide, fra l'altro, se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite (art. 242 cpv. 1 LEF). All'amministrazione del fallimento incombe un primo sommario esame della pretesa del terzo: se la ritiene manifestamente comprovata, procede alla riconsegna (art. 51 del regolamento del Tribunale federale del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF; RS 281.32]); altrimenti, assegna al terzo un termine di venti giorni per promuovere l'azione davanti al giudice (art. 242 cpv. 2 LEF; FLORIAN BOMMER, in Kommentar Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV), 2016, n. 1 e 5 ad art. 51 RUF; FRITZSCHE/WALDER, op. cit., § 48 n. 6 seg.; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1940 segg.). In caso di dubbio - eventualità senz'altro più frequente che non quella di chiara fondatezza della pretesa di rivendicazione (FRITZSCHE/WALDER, op. cit., § 48 n. 6) -, l'amministrazione del fallimento deve sottoporre la questione alla seconda assemblea dei creditori, la quale può accogliere rispettivamente respingere la pretesa oppure cedere il diritto di contestarla in applicazione dell'art. 260 LEF (v. art. 47-50 RUF; FRITZSCHE/WALDER, ibid.; GILLIÉRON, op. cit., n. 1940 seg.).
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2.2. Nel suo scritto 20 gennaio 2015 l'UF ha rifiutato la riconsegna dell'importo conteso con una doppia motivazione: in primo luogo, ha ritenuto che l'unico titolare dei conti rivendicati fosse il de cuius; in secondo luogo, che nelle circostanze del caso la procedura di rivendicazione giusta l'art. 242 LEF non fosse aperta alla ricorrente.
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2.3. Il presente ricorso si situa dunque nella fase preliminare della procedura di rivendicazione, di competenza dell'amministrazione del fallimento (rispettivamente dell'UF per essa). Tant'è che il presente gravame è rivolto contro la decisione dell'autorità di vigilanza.
12
 
Erwägung 3
 
3.1. A sostegno della decisione dell'UF, il Tribunale di appello ha in primo luogo ribadito che la procedura dell'art. 242 LEF non è applicabile ad un credito che, come in concreto, non è incorporato in una carta valore. Le due rubriche indicanti i nomi dei figli non individualizzerebbero a sufficienza gli averi contesi (unico intestatario della relazione bancaria in oggetto - e dunque, unica persona abilitata contrattualmente a disporre degli averi - era infatti il Il Tribunale di appello ha infine negato che l'UF sia incorso in un errore d'apprezzamento rifiutando la restituzione degli importi controversi ai figli: in primo luogo, l'UF non avrebbe avuto alcun margine d'apprezzamento in tema, la giurisprudenza avendo escluso l'applicazione della procedura ex art. 242 LEF riguardo a crediti non incorporati in una carta valore; né soccorrerebbe ai figli l'invocazione del contratto in favore di terzi dell'art. 112 CO, soprattutto nella forma perfetta del cpv. 2, poiché una tale pattuizione non emerge dagli atti e sarebbe inconsueta.
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3.2. Corrisponde in primo luogo a ormai inveterata ed incontestata giurisprudenza che la procedura di rivendicazione dell'art. 242 LEF - ed in particolare l'assegnazione di un termine al terzo rivendicante secondo il cpv. 2 - non possa trovare applicazione riguardo a crediti non incorporati in una carta valore (DTF 128 III 388 pag. 389 con rinvii; sentenza 4A_185/2011 del 15 novembre 2011 consid. 2.2 in fine, in SJ 2012 I 237; entrambe le sentenze già citate dai Giudici cantonali). Tant'è che la dottrina più recente ritiene ormai superfluo attardarsi oltre sulla questione (MARC RUSSENBERGER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 242 LEF). A ragione i Giudici cantonali l'hanno ribadito.
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È allora coerente con quanto precede affermare che le autorità esecutive non dispongono di alcun margine d'apprezzamento quando sono chiamate a decidere sull'applicazione dell'art. 242 LEF.
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Per contro, non vi è spazio per pronunciarsi in questa sede sulla correttezza delle considerazioni del Tribunale di appello relative all'applicabilità dell'art. 401 cpv. 2 CO rispettivamente all'eventualità del perfezionamento di un contratto perfetto in favore di terzi ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 CO. Decisioni relative a queste questioni esulano sicuramente dalla competenza dell'UF (e dell'autorità di vigilanza), le quali - come detto (supra consid. 2.1) - sono autorizzate alla riconsegna della cosa rivendicata soltanto nei casi (rari) in cui la fondatezza della rivendicazione è assolutamente manifesta: spetterebbe semmai al giudice di merito competente per l'azione ex art. 242 cpv. 2 LEF (qui appunto non data) interpretare il contratto concluso fra il de cuiuse la banca, rispettivamente pronunciarsi su un'eventuale surrogazione legale dei figli ex art. 401 cpv. 2 CO.
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4. Le obiezioni ricorsuali vanno vagliate nell'ottica delle considerazioni che precedono.
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4.1. La prima parte del ricorso consiste in una attenta ed approfondita analisi dei rapporti giuridici che legavano il 
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A prescindere dalla loro correttezza o meno, le considerazioni ricorsuali esulano manifestamente dal campo di attività dell'UF rispettivamente dell'autorità di vigilanza. Una restituzione degli averi alla parte rivendicante direttamente ad opera dell'UF entra in linea di conto unicamente in casi manifesti. Non spetta senz'altro all'autorità amministrativa operare sottili disquisizioni sull'interpretazione di norme di diritto, oppure sulla pertinenza di tale o talaltra giurisprudenza: a ciò è preposto il giudice. 
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Ne discende che le censure ricorsuali sono fuori tema.
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4.2. La ricorrente indugia in seguito sull'applicabilità della procedura dell'art. 242 LEF a crediti non incorporati in carte valori, ricordando come nel passato, anche la giurisprudenza e la dottrina avessero sostenuto opinioni divergenti. Ella postula pertanto una riconsiderazione della giurisprudenza in ragione della particolarità del caso, segnatamente della giovane età dei figli e della scomparsa, repentina e tragica, del loro padre.
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Nemmeno quest'obiezione convince. La motivazione che ha portato la giurisprudenza ad assumere l'attuale posizione - peraltro ormai nemmeno più contestata in dottrina - è squisitamente tecnica (DTF 76 III 9 consid. 1, con rinvio a DTF 70 III 34 pag. 37-38; v. anche DTF 128 III 388 pag. 389; 105 III 11 consid. 2), e non può essere smentita in ragione di circostanze fattuali sprovviste di ogni e qualsiasi pertinenza, per quanto esse abbiano potuto essere tragiche.
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La censura va respinta.
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4.3. In terzo luogo, la ricorrente afferma che con la banca depositaria è venuto in essere un vero contratto in favore di terzi, ovvero dei figli, 
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Anche con riferimento a queste censure vanno tuttavia ribadite le medesime obiezioni mosse alle censure già trattate: decidere se, in presenza di una relazione bancaria di univoca titolarità (quella del de cuius), si possa o si debba eccezionalmente ammettere la conclusione di un contratto perfetto in favore di terzi, è certamente compito che esula dalla competenza dell'UF.
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La censura è, ancora una volta, inconferente.
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4.4. L'ultimo argomento ricorsuale è quello della 
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La presente censura è motivata in maniera perlomeno evanescente, con rinvii a principi del diritto penale in tutt'altro che evidente connessione con il caso di specie - connessione nemmeno esplicitata. Inoltre, la ricorrente non prende posizione a proposito dell'argomentazione dell'autorità inferiore, che aveva spiegato perché nel contesto qui discusso l'UF non avesse in verità alcun margine di apprezzamento.
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Insufficientemente motivata, la censura si appalesa inammissibile.
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5. All'atto pratico, la conseguenza della presente decisione per la ricorrente, rispettivamente per i figli, consiste nell'escludere che ella possa avvalersi della procedura di rivendicazione ex art. 242 LEF nel quadro della liquidazione in via di fallimento dell'eredità relitta dal de cuius. Per contro, nulla le impedisce di avviare una corrispondente azione di merito (RUSSENBERGER, op. cit., n. 10 ad art. 242 LEF), che non avrà tuttavia alcun effetto ex lege sul prosieguo della procedura fallimentare.
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6. In conclusione, il ricorso va respinto nella misura della sua ricevibilità. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili a C.________SA, che ha risposto per penna di un proprio servizio interno (art. 68 cpv. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 15 ad art. 68 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 24 maggio 2016
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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