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Informationen zum Dokument  BGer 5A_374/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_374/2016 vom 24.05.2016
 
{T 0/2}
 
5A_374/2016
 
 
Sentenza del 24 maggio 2016
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Stefano Fornara,
 
opponente,
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
avviso di pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 aprile 2016
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 26 aprile 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto - nella misura della sua ricevibilità - il ricorso di A.________ con cui ella ha contestato l'avviso di pignoramento emesso il 27 ottobre 2015 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano (nell'esecuzione promossa da B.________ per l'importo di fr. 14'200.-- oltre interessi), ordinando a tale ufficio di notificarle un nuovo avviso di pignoramento e di procedere in seguito al pignoramento;
 
che la Corte cantonale ha osservato come la ricorrente non si sia confrontata con il provvedimento impugnato, ma abbia fatto valere mere questioni di merito, esulanti dal potere cognitivo dell'autorità di vigilanza;
 
che inoltre, sempre secondo la Corte cantonale, la richiesta dell'escussa di sospendere tutte le esecuzioni a suo carico va respinta, in primo luogo poiché non risulta essere stata dapprima sottoposta all'Ufficio di esecuzione di Lugano e in secondo luogo poiché ella non ha dimostrato che la sua inabilità al lavoro per motivi di salute le impedisca di tutelare i suoi interessi o di designare un rappresentante (art. 61 LEF; v. DTF 105 III 101 consid. 3) mentre la mera pendenza di un procedimento penale aperto nei suoi confronti non costituisce motivo di sospensione giusta gli art. 57-62 LEF;
 
che con ricorso in materia civile 14/17 maggio 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale chiedendo di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarla, postulando anche la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Fonjallaz e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che il ricorso all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione;
 
che la richiesta della ricorrente di accertare "a titolo pregiudiziale" la nullità della sentenza 4A_107/2013 del 27 maggio 2013 non può infatti fondarsi su un semplice rinvio alla "chiara giurisprudenza della Corte EDU";
 
che la (nuova) eccezione di difetto di capacità di stare in lite dell'opponente e di difetto di legittimazione del rappresentante legale di quest'ultima sollevata dalla ricorrente risulta carente di motivazione già per il fatto che si fonda interamente su circostanze non accertate nell'impugnato giudizio (DTF 135 III 49 consid. 5.1; 134 III 643 consid. 5.3.2), senza che siano adempiuti i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dai fatti stabiliti dall'autorità inferiore (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF);
 
che, inoltre, lamentando la violazione degli art. 57-62 LEF la ricorrente si limita ad opporsi alla seconda motivazione posta a sostegno della reiezione della richiesta di sospensione delle esecuzioni, ma non si confronta minimamente con la prima motivazione - alternativa - dell'autorità inferiore, secondo cui tale richiesta non poteva essere accolta poiché non era stata dapprima sottoposta all'Ufficio di esecuzione di Lugano: ora, quando la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso (DTF 138 III 728 consid. 3.4 con rinvio; 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii);
 
che, infine, il mero richiamo agli art. 7, 9, 10 e 29 Cost. ed agli art. 2, 3, 6 e 8 CEDU non soddisfa le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF;
 
che in tali circostanze il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che i Giudici federali von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, e Fonjallaz, Presidente della I Corte di diritto pubblico, non sono in ogni modo chiamati a statuire nella presente causa, per cui la domanda di ricusa è priva d'oggetto;
 
che con l'evasione del rimedio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. La domanda di ricusa è priva d'oggetto.
 
2. Il ricorso è inammissibile.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 24 maggio 2016
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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