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Informationen zum Dokument  BGer 9C_200/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_200/2016 vom 03.05.2016
 
{T 0/2}
 
9C_200/2016
 
 
Sentenza del 3 maggio 2016
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, Italia,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 3 febbraio 2016.
 
 
Visto:
 
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 14 marzo 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 3 febbraio 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino mediante il quale è stata confermata la decisione su opposizione dell'11 giugno 2015 della Cassa cantonale di compensazione di richiedere il risarcimento del danno ex art. 52 LAVS per complessivi fr. 18'652.35 per contributi paritetici non soluti dalla B.________ SA per l'anno 2012, in via solidale con C.________, quest'ultima limitatamente all'importo di fr. 12'537.-,
1
 
considerando:
 
che il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF contro giudizi cantonali relativi a controversie giusta l'art. 52 LAVS è di massima ammissibile solo se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 137 V 51) o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF),
2
che secondo giurisprudenza una vertenza solleva una questione giuridica d'importanza fondamentale quando è necessario, per risolvere il caso concreto, decidere una questione di diritto che solleva un'incertezza particolarmente grave, che esige una chiarificazione urgente da parte del Tribunale federale, autorità giudiziaria suprema investita del compito di sviluppare un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 343),
3
che la parte ricorrente che si prevale della natura fondamentale della questione sollevata deve esporre perché ciò sia il caso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 III 182 consid. 1.2 pag. 185; 135 V 98 consid. 6.2 pag. 103),
4
che nel caso concreto nessuno di questi presupposti è realizzato, considerato che il valore litigioso di fr. 18'652.35 non raggiunge la soglia minima necessaria e che la ricorrente non afferma, e di conseguenza nemmeno motiva, l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale, limitandosi a presentare e ribadire apoditticamente la propria opinione già espressa,
5
che, considerata l'inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico, può essere preso in considerazione solo il ricorso sussidiario in materia costituzionale (cfr. art. 113 segg. LTF), con cui può essere censurata soltanto la violazione di diritti costituzionali (cfr. art. 116 LTF) e questo solo alle rigorose condizioni di motivazione stabilite dall'art. 106 cpv. 2 LTF, cui rinvia l'art. 117 LTF (cfr. DTF 138 I 232 consid. 3 pag. 237 e 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88 con riferimenti),
6
che in particolare il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto non vale in quest'ambito e la prassi del Tribunale federale esige che la pretesa violazione dei diritti costituzionali sia spiegata in modo chiaro e dettagliato, confrontandosi con i considerandi del giudizio impugnato, con la conseguenza che il Tribunale federale non entra nel merito di censure formulate in modo meramente appellatorio (DTF 136 II 489 consid. 2.8 pag. 494 con riferimenti),
7
che nel suo gravame la ricorrente non pretende e nemmeno menziona la violazione dei suoi diritti costituzionali,
8
che in conclusione nel caso di specie nessuna delle esigenze formali sopra menzionate è soddisfatta,
9
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF e cpv. 2 LTF, rispettivamente art. 117 LTF in relazione all'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,
10
che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
11
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 3 maggio 2016
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Meyer
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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