VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_218/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_218/2016 vom 27.04.2016
 
8C_218/2016 {T 0/2}
 
 
Sentenza del 27 aprile 2016
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Maillard, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Direzione consolare - Centro di servizio per i concittadini, Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero (ASE), Bundesgasse 32, 3003 Berna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assistenza sociale (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 5 febbraio 2016.
 
 
Visto:
 
il ricorso del 16 marzo 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale emanato il 5 febbraio 2016,
1
 
considerando:
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
2
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,
3
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigente formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,
4
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi ai gradi di giudizio precedenti non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
5
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale amministrativo federale, il quale, fondandosi innanzitutto sull'ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (OSEst; RS 195.11) e poi calcolando precisamente il fabbisogno, ha spiegato le ragioni per cui egli non potesse beneficiare di aiuti sociali ai cittadini Svizzeri all'estero,
6
che il ricorrente non si china in alcun modo sul computo del fabbisogno operato dal Tribunale amministrativo federale, limitandosi a mettere in luce la sua situazione finanziaria precaria,
7
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
8
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
9
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte III.
 
Lucerna, 27 aprile 2016
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).