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Informationen zum Dokument  BGer 8C_217/2016  Materielle Begründung
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BGer 8C_217/2016 vom 20.04.2016
 
8C_217/2016 {T 0/2}
 
 
Sentenza del 20 aprile 2016
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Maillard, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione,
 
Ufficio delle prestazioni,
 
via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione sociale cantonale
 
(presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 febbraio 2016.
 
 
Visto:
 
il ricorso del 23 marzo 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 22 febbraio 2016,
1
 
considerando:
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
2
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,
3
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,
4
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
5
che la ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo, ha spiegato dettagliatamente le ragioni per cui il di lei concubinato stabile deve condurre alla creazione di un'unita di riferimento unica con il suo concubino, giungendo quindi mediamente alla somma di redditi determinanti superiori ai fr. 100'000.-,
6
che la Corte cantonale ha considerato come secondo la legislazione cantonale applicabile per determinare un concubinato non siano decisivi lo stato civile o più in generale gli accordi tra concubini, bensì la circostanza di essere pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproco,
7
che la ricorrente in poco più di quattro righe si limita soltanto a ripetere in maniera apodittica come tra il suo concubino e lei siano stati sottoscritti "accordi (...) volti a separare le unità di riferimento",
8
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
9
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
10
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
 
Lucerna, 20 aprile 2016
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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