VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4D_27/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4D_27/2015 vom 14.04.2016
 
{T 0/2}
 
4D_27/2015
 
 
Sentenza del 14 aprile 2016
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Kolly, Hohl,
 
Cancelliere Thélin
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________Sagl,
 
patrocinata dall'avv. Carlo Postizzi,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Luca Zorzi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di lavoro
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 febbraio 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. A partire dal 1° febbraio 2009, B.________ è stato assunto dalla A.________Sagl in qualità d'istruttore fitness. Le parti hanno dapprima pattuito un salario orario lordo di fr. 23.-- per circa venti o trenta ore settimanali. A partire da aprile 2010, hanno pattuito un salario mensile lordo di fr. 4'500.-- per un'attività a tempo pieno, con l'aggiunta di fr. 60.-- l'ora per corsi di aerobica. B.________ ha dato le proprie dimissioni con effetto dal 31 agosto 2011. Con lettera 14 giugno 2011, A.________Sagl ha accettato le dimissioni e esonerato B.________ dal presentarsi sul posto di lavoro fino alla fine dell'impegno.
 
2. B.________ ha fatto spiccare nei confronti di A.________Sagl un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 25'000.--. La debitrice ha interposto opposizione.
 
Con petizione 14 giugno 2012, B.________ ha citato A.________Sagl in giudizio dinanzi al Pretore del distretto di Bellinzona. Chiedeva la condanna della convenuta al versamento di fr. 25'000.-- con interessi al 5 % per anno dal 20 settembre 2011, come pure il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo. Quest'importo includeva fr. 15'030.-- relativi alle tre mensilità nette di giugno, luglio e agosto 2011.
 
La convenuta ha riconosciuto la pretesa attorea limitatamente a fr. 1'446.-- con interessi dal 14 ottobre 2012. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al versamento di fr. 18'695.85 con interessi dal 21 agosto 2012.
 
Il Pretore aggiunto si è pronunciato il 9 gennaio 2014. Ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la convenuta a pagare fr. 12'213.15 con interessi al 5 % per anno dal 20 settembre 2011; limitatamente a queste pretese, ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Ha parzialmente accolto anche la domanda riconvenzionale e ha condannato l'attore a pagare fr. 2'236.75 con interessi dal 21 agosto 2012.
 
La convenuta ha appellato dalla sentenza nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 1'446.-- e la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 7'087.95. La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello con sentenza del 27 febbraio 2015.
 
3. La convenuta insorge dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia costituzionale; chiede che la sentenza di secondo grado venga "annullata limitatamente alla petizione". Invoca la protezione dall'arbitrio conferita dall'art. 9 Cost.
 
L'attore propone la reiezione del ricorso.
 
4. Il ricorso al Tribunale federale - sia il ricorso in materia civile che il ricorso sussidiario in materia costituzionale - è un rimedio di natura riformativa (art. 107 cpv. 2 LTF per il ricorso in materia civile, art. 117 e 107 cpv. 2 LTF per quello in materia costituzionale). La parte ricorrente deve pertanto formulare conclusioni che permettano al Tribunale federale di modificare la decisione impugnata. Conclusioni volte sia a accrescere, sia a ridurre la condanna di una parte al versamento di un importo di denaro devono essere tassativamente cifrate (art. 42 cpv. 1 LTF; DTF 134 III 235 consid. 2 pag. 236). Tale condizione è soddisfatta se le conclusioni, lette nell'ottica della motivazione e del rispetto del principio della buona fede, permettono una determinazione precisa dell'importo richiesto o ammesso, seppure questo non sia esposto in modo esplicito (DTF 136 V 131 consid. 1.2 pag. 135).
 
In sede pretorile e di appello, la convenuta ha sostenuto che le parti avevano pattuito di ritornare al loro contratto iniziale, prevedendo un salario orario lordo di fr. 23.-- per circa venti o trenta ore settimanali, a partire dal 1° giugno 2011. È accertato che l'attore ha presentato una proposta di modificazione del contratto, ma il Pretore e il Tribunale d'appello ritengono sulla scorta delle prove fornite che essa non è stata accettata dalla convenuta. Nella sede federale la ricorrente mantiene la sua argomentazione. Questa non consente al Tribunale federale di riconoscere di primo acchito e con sicurezza l'importo della pretesa attorea ammessa dalla convenuta. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale ne risulta inammissibile a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF.
 
5. Per giunta, una critica fondata sulla violazione dell'art. 9 Cost. non può esaurirsi in considerazioni che forniscono solo una diversa lettura delle prove addotte, ma necessita di una motivazione puntuale, da cui emerga in che misura i giudici cantonali non abbiano manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbiano omesso senza seria ragione di tenere conto di un mezzo di prova importante o abbiano proceduto a deduzioni insostenibili; la critica è altrimenti inammissibile a norma degli art. 106 cpv. 2 e 117 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266; 137 II 353 consid. 5.1 pag. 356). Nella presente causa l'argomentazione della convenuta non rispetta questi requisiti, il che pure comporta l'inammissibilità del ricorso.
 
6. Le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. La ricorrente verserà all'opponente un'indennità di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 aprile 2016
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Thélin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).