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Informationen zum Dokument  BGer 9C_660/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_660/2015 vom 24.03.2016
 
9C_660/2015 {T 0/2}
 
 
Sentenza del 24 marzo 2016
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
 
Pfiffner, Parrino,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
dall'avv. Brenno Martignoni Polti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità
 
del Cantone Ticino,
 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 luglio 2015.
 
 
Fatti:
 
A. A.________, nato nel 1972, da ultimo attivo come venditore di automobili, ha inoltrato il 29 novembre 2010 una terza richiesta di prestazioni AI per adulti. In precedenza, negli anni dal 2001 al 2003, aveva beneficiato di una riformazione professionale a carico dell'assicurazione invalidità. Una prima domanda di rendita AI era stata respinta mediante decisione del 24 gennaio 2008. Nell'ambito dell'istruttoria della nuova domanda, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito: UAI) ha acquisito agli atti una perizia medica pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico di Bellinzona (di seguito: SAM) datata 5 giugno 2013, i cui medici hanno ritenuto che l'interessato presentava da alcuni anni un'incapacità lavorativa del 30 % in qualsiasi attività. Raffrontando il salario prima e dopo l'invalidità, l'UAI ha ritenuto che l'interessato subiva una perdita di guadagno del 21 %, grado insufficiente per avere diritto a una rendita d'invalidità. In sede di audizione, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, l'assicurato ha trasmesso alcuni nuovi documenti medici. L'UAI ha quindi interpellato nuovamente il SAM che ha stilato un rapporto complementare il 7 luglio 2014, nel quale sono state confermate le precedenti conclusioni. Con decisione del 21 luglio 2014 l'UAI ha pertanto respinto la domanda di rendita.
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B. Su ricorso dell'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante giudizio dell'8 luglio 2015, lo ha respinto.
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C. Il 14 settembre 2015 A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di accogliere la sua richiesta di prestazioni AI. Il ricorrente chiede inoltre che venga disposta una nuova perizia medica.
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Diritto:
 
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2. Avuto riguardo alle censure sollevate nel ricorso, l'oggetto del contendere verte unicamente sul diritto dell'assicurato a una rendita d'invalidità.
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3. Nei considerandi del giudizio impugnato, l'autorità di ricorso ha già esposto le norme disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti cui è subordinato il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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4. Con il giudizio impugnato, il Tribunale cantonale, rispondendo a una censura sollevata dall'assicurato, ha ritenuto che la procedura seguita dall'UAI era corretta nella misura in cui, già in sede di audizione, l'incarto era stato messo a disposizione dell'assicurato. Quest'ultimo aveva peraltro potuto prendere posizione in merito al progetto di decisione, allegando nuovi documenti medici, i quali sono stati sottoposti al SAM che ha poi completato la propria perizia. Il Tribunale cantonale ha inoltre spiegato che, vista la documentazione agli atti, non era necessario procedere all'audizione orale dell'interessato e neppure a quella dei medici consultati. Sul merito, il Tribunale cantonale ha confermato le conclusioni del SAM, riprese dall'UAI, nel senso che le patologie di cui soffre l'interessato, di natura sostanzialmente dermatologica/reumatologica (malattia di Behçet con spondiloartrite periferica erosiva e sindrome di Sapho, ma anche sindrome somatoforme da dolore persistente e sindrome delle apnee del sonno, queste ultime patologie sono state tuttavia considerate senza influenza sulla capacità lavorativa), potevano tuttalpiù giustificare un'incapacità lavorativa del 30%. Dopo avere esaminato il salario prima e dopo l'invalidità, il Tribunale cantonale ha ritenuto una perdita di guadagno del 26 % (invece del 21 % ritenuto dall'UAI), grado sempre insufficiente per avere diritto a una rendita d'invalidità. Infine, a mente del Tribunale cantonale, considerata la perizia del SAM, non si giustificava di procedere una nuova perizia medica.
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Erwägung 5
 
5.1. Il ricorrente ritiene in primo luogo che il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato in quanto non avrebbe potuto sostanziare i propri argomenti davanti al Tribunale cantonale, quest'ultimo non avendo in particolare proceduto alla sua audizione orale e neppure a quella dei medici curanti. Come rettamente indicato dal Tribunale cantonale, con i riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale, non vi è alcun diritto a essere sentito oralmente. L'art. 29 cpv. 2 Cost. conferisce solamente il diritto di essere sentito per iscritto, ciò che l'interessato ha potuto fare già in sede di audizione davanti all'UAI e poi davanti al Tribunale cantonale. La sua richiesta d'audizione deve pertanto essere respinta. Per quanto riguarda la richiesta di procedere all'audizione dei medici consultati, va precisato che in realtà tale domanda è da esaminare piuttosto nell'ambito dell'apprezzamento delle prove che dal punto di vista della violazione del diritto di essere sentito. Questo punto sarà quindi esaminato di seguito al consid. 5.4.
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5.2. In secondo luogo il ricorrente lamenta un apprezzamento manifestamente arbitrario dei fatti alla base del giudizio impugnato. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). Spetta al ricorrente dimostrare che l'apprezzamento del giudice cantonale è manifestamente inesatto, rispettivamente arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF). Nella sua memoria, il ricorrente dopo avere ripercorso l'iter procedurale dell'incarto, si limita a sostenere che l'apprezzamento del giudice di prime cure è arbitrario. Il ricorrente non dimostra però la sua conclusione, in particolare non spiega perché il fatto di fondarsi sulla perizia pluridisciplinare del SAM, peraltro completata alla luce dei documenti medici forniti dal ricorrente in sede di audizione davanti all'UAI, avrebbe portato a una valutazione inesatta della sua capacità di lavoro residua. La sua censura - per quanto ammissibile, nella misura in cui non si tratta di un'argomentazione di carattere appellatorio - si rivela quindi infondata.
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5.3. Il ricorrente fa inoltre valere che il salario dopo l'invalidità non sarebbe corretto perché si tratterebbe di un'entrata teorica. La sua censura, sollevata in modo molto generico, non è ricevibile. Nell'assicurazione invalidità, fa parte del sistema di valutazione della perdita di guadagno prendere in considerazione quale salario da invalido il reddito (statistico) che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (art. 16 LPGA per rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI).
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5.4. Il ricorrente chiede infine di procedere a una nuova perizia medica. In questo contesto, richiede anche l'audizione personale dei medici consultati (v. consid. 5.1). Poiché, alla luce delle censure sollevate dal ricorrente, l'istruttoria ordinata dall'UAI si è rivelata esente da critiche, come pure la perizia pluridisciplinare del SAM del 5 giugno 2013, compreso il suo complemento del 7 luglio 2014, non vi è la necessità di procedere come richiesto dal ricorrente. Per quanto riguarda l'apprezzamento anticipato delle prove si può rimandare a quanto illustrato dal Tribunale cantonale al considerando 14 del giudizio impugnato. Non si giustifica inoltre un'audizione personale dei medici consultati che hanno potuto prendere posizione per iscritto. Del resto, il ricorrente non spiega perché tale modo di procedere sarebbe stato lesivo dei suoi diritti.
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6. In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato.
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7. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 24 marzo 2016
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Glanzmann
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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