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Informationen zum Dokument  BGer 8C_157/2016  Materielle Begründung
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BGer 8C_157/2016 vom 24.03.2016
 
{T 0/2}
 
8C_157/2016
 
 
Sentenza del 24 marzo 2016
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Maillard, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 febbraio 2016.
 
 
Visto:
 
il ricorso del 23 febbraio 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 3 febbraio 2016,
1
lo scritto del 26 febbraio 2016 con il quale, per ordine del Presidente della I Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
2
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
3
l'atto complementare del 29 febbraio 2016 (timbro postale),
4
 
considerando:
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
5
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,
6
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,
7
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
8
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in Italia,
9
che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione,
10
che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto, dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione non oggetto del litigio (art. 86 cpv. 2 LTF),
11
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
12
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
13
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
 
Lucerna, 24 marzo 2016
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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