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Informationen zum Dokument  BGer 5A_226/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_226/2016 vom 23.03.2016
 
{T 0/2}
 
5A_226/2016
 
 
Sentenza del 23 marzo 2016
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente,
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
avviso di pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 marzo 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 4 marzo 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un ricorso interposto da A.________ contro l'avviso di pignoramento emesso dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione promossa nei suoi confronti da B.________ (volta all'incasso degli alimenti arretrati per il figlio);
 
che, secondo l'autorità di vigilanza, anche se A.________ non ha ritirato la decisione 8 giugno 2015 di rigetto provvisorio della sua opposizione trasmessagli per invio postale raccomandato, la notificazione deve reputarsi avvenuta in virtù della finzione stabilita dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC in quanto egli era a conoscenza dell'esistenza della procedura giudiziaria in corso a suo carico, per cui nulla osta all'emissione dell'avviso di pignoramento;
 
che l'autorità di vigilanza ha inoltre spiegato come l'eccezione sollevata da A.________ di estinzione del credito posto in esecuzione - mediante versamento alla creditrice procedente, a partire dal mese di aprile 2014, di trattenute mensili di euro 450.-- sul salario dell'escusso - costituisca una questione di merito sottratta al suo potere di cognizione;
 
che con ricorso 17 marzo 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del pignoramento;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti a ripresentare le stesse critiche già confutate dall'autorità di vigilanza (ovvero la mancata ricezione della decisione 8 giugno 2015 di rigetto provvisorio della sua opposizione ed il mancato riconoscimento dell'estinzione del credito posto in esecuzione), senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sviluppate nell'impugnata sentenza;
 
che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 23 marzo 2016
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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