VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_183/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_183/2016 vom 07.03.2016
 
{T 0/2}
 
5A_183/2016,
 
5A_184/2016,
 
5A_185/2016
 
 
Sentenza del 7 marzo 2016
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Autorità regionale di protezione 2, sede di Mendrisio, via Eugenio Bernasconi 26, 6853 Ligornetto.
 
Oggetto
 
relazioni personali,
 
ricorsi contro le sentenze emanate il 26 febbraio 2016
 
dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che A.________ è il padre di B.________;
 
che le relazioni personali tra padre e figlia sono seguite dall'Autorità regionale di protezione 2, sede di Mendrisio;
 
che con sentenza 26 febbraio 2016 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ per ritardata giustizia da parte dell'Autorità regionale di protezione 2 nell'evadere un'istanza da lui formulata soltanto venti giorni prima;
 
che con sentenza 26 febbraio 2016 il Presidente della Camera di protezione ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo introdotto da A.________ avverso una decisione 28/29 gennaio 2016 dell'Autorità regionale di protezione 2, tale decisione garantendo a sufficienza il diritto del reclamante di consultare gli atti in merito al rapporto del 10 dicembre 2015 "relativo allo svolgimento in forma sorvegliata delle relazioni personali con la figlia";
 
che con sentenza 26 febbraio 2016 il medesimo Presidente ha poi dichiarato inammissibile, per incompetenza dell'autorità adita, anche un'istanza di A.________ tendente, segnatamente, ad ottenere "tutti i rapporti passati e futuri concernenti padre e figlia", il ripristino delle relazioni personali ed il risarcimento dei danni;
 
che nei tre menzionati giudizi l'autorità cantonale ha inoltre sottolineato l'abusività della condotta processuale di A.________, riservandosi di rinviare al mittente, senza ulteriori formalità, ulteriori scritti abusivi;
 
che con tre ricorsi 3 marzo 2016 A.________ ha impugnato le predette sentenze cantonali dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure cautelari;
 
che, siccome le sentenze impugnate concernono le medesime parti e traggono origine dalla medesima fattispecie, per ragioni di economia di procedura si giustifica, conformemente alla richiesta del ricorrente, di trattare congiuntamente i tre ricorsi - di medesimo contenuto - e di statuire sugli stessi con un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC);
 
che, nella misura in cui esulano dall'oggetto delle sentenze cantonali, i confusi gravami all'esame si appalesano di primo acchito inammissibili (ciò vale anche, in particolare, per le critiche rivolte contro la sentenza del Tribunale federale 5A_137/2016, 5A_138/2016 e 5A_139/2016 del 22 febbraio 2016);
 
che per il resto i ricorsi non soddisfano le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;
 
che infatti il ricorrente, invece di censurare compiutamente gli argomenti posti a fondamento delle impugnate sentenze, si limita a rievocare vicissitudini e a formulare rimproveri nei confronti delle parti e delle autorità coinvolte nella procedura;
 
che le impugnative risultano inammissibili anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente (art. 42 cpv. 7 LTF);
 
che in queste circostanze i ricorsi possono essere decisi nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-c LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole dei suoi gravami (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che con l'evasione dei ricorsi le istanze di adozione di misure cautelari divengono prive di oggetto;
 
che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quelli in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Le cause 5A_183/2016, 5A_184/2016 e 5A_185/2016 sono congiunte.
 
2. I ricorsi sono inammissibili.
 
3. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
4. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
5. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 marzo 2016
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).