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Informationen zum Dokument  BGer 2C_380/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_380/2015 vom 19.02.2016
 
{T 0/2}
 
2C_380/2015
 
 
Sentenza del 19 febbraio 2016
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Zünd, Presidente,
 
Seiler, Haag,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della popolazione,
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
 
6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Revoca del permesso di domicilio,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 30 marzo 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. A.________, cittadino peruviano, è entrato in Svizzera nel 1989 per chiedere asilo; con decisione del 26 aprile 1995 l'allora Ufficio federale dei rifugiati ha respinto la sua domanda. Nel dicembre 1996 egli si è sposato con B.________, cittadina elvetica di origini peruviane. A seguito del matrimonio, ha ottenuto dapprima un permesso di dimora e, dal 2001, un permesso di domicilio. Dall'unione sono nati i figli C.________ e D.________.
1
B. Durante il suo soggiorno in Svizzera, A.________ ha interessato a più riprese le autorità amministrative e le autorità penali. In particolare, oltre che di una serie di multe dipartimentali pronunciate tra il 1990 e il 1998, è stato oggetto delle seguenti condanne penali:
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- Decreto d'accusa del 12 aprile 1994: riconosciuto colpevole di infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (RS 741.01; LCStr) (circolazione in stato di ebrietà) e condannato ad una multa di fr. 1'000.--;
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- Decreto d'accusa del 2 giugno 1997: riconosciuto colpevole di rissa ma mandato esente da pena per avere agito in difesa di un amico, ingiustamente aggredito da un terzo e in scusabile stato di eccitazione;
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- Strafverfügung Amtsstatthalteramt Lucerna del 6 ottobre 2008: riconosciuto colpevole di infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (RS 741.01; LCStr) (superamento della velocità consentita di 36 km/h su un tratto autostradale) e condannato a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 130.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché a una multa di fr. 2'400.--;
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- sentenza della Corte delle assise criminali del 29 maggio 2013: riconosciuto colpevole di ripetuta amministrazione infedele aggravata, ripetuta falsità in documenti, ripetuta bancarotta fraudolenta, truffa consumata e tentata, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute e condannato a una pena detentiva di 3 anni, sospesa in ragione di 29 mesi con un periodo di prova di 2 anni.
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C. Con decisione del 7 novembre 2013, richiamata l'ultima condanna citata, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato ad A.________ il permesso di domicilio di cui disponeva, fissandogli un termine per lasciare la Svizzera. Su ricorso, detta decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato, il 20 maggio 2014, che dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi in merito con sentenza del 30 marzo 2015.
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D. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 5 maggio 2015, A.________ si è quindi rivolto al Tribunale federale chiedendo: in via principale e in riforma del giudizio impugnato, la restituzione del suo permesso di domicilio e la pronuncia di un ammonimento; in via subordinata, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell'incarto alla Corte cantonale, affinché si pronunci nuovamente sulla fattispecie. Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa hanno fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione. Il Governo ticinese si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.
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Diritto:
 
1. Presentata in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 segg. LTF. Concerne infatti la revoca di un'autorizzazione che continuerebbe altrimenti a produrre effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
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Erwägung 2
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).
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Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale tratta infatti simili critiche unicamente se sono state motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
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2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).
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A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
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2.3. Dato che l'insorgente non sostiene rispettivamente dimostra che siano stati accertati violando il diritto e, in particolare, il divieto d'arbitrio, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252).
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Questa Corte non potrà inoltre tenere conto dei documenti 3 e 4 acclusi al ricorso. Poiché posteriori alla sentenza impugnata e quindi dei cosiddetti nova in senso proprio (DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.) o precedenti la stessa ma non accompagnati da una motivazione che ne giustifichi una produzione davanti al Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF), essi sono infatti inammissibili (sentenza 2C_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 1.3).
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3. La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio di una persona giunta in Svizzera nel 1989, sposata con una cittadina svizzera dal 1996 e che dispone di un permesso di domicilio dal 2001.
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3.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata.
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Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).
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3.2. Pur sussistendo motivi di revoca, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, il comportamento tenuto nel seguito, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr).
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Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, come nella fattispecie che ci occupa, analogo esame della proporzionalità va svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).
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3.3. Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese, una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando si sia resa punibile a più riprese (sentenze 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2 così come il giudizio della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Principi analoghi valgono nel caso di stranieri che non possono essere considerati di "seconda generazione", ma che vivono nel nostro Paese da molto tempo. Di regola, queste persone possono infatti essere allontanate solo in presenza di ripetute violazioni di un certo peso e segnatamente nel caso in cui - invece di trarre i dovuti insegnamenti - perseverano nel loro comportamento delittuoso, rendendosi colpevole di reati sempre più gravi (sentenze 2C_522/2011 del 27 dicembre 2011 consid. 2.3 e 2C_745/2008 del 24 febbraio 2009 consid. 4.2).
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Erwägung 4
 
4.1. Tenuto conto della pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti il 29 maggio 2013, il ricorrente a ragione non mette in discussione la sussistenza di un motivo di revoca del suo permesso di domicilio (art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr).
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Essendo l'enumerazione dei motivi di revoca contenuta nella legge di carattere alternativo (sentenze 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 5.3; 2C_816/2012 del 6 marzo 2013 consid. 3.1 e 2C_265/2011 del 27 settembre 2011 consid. 5.1), non occorre invece soffermarsi sul motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr: che il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto parallelamente adempiuto e che, per quanto è dato di comprendere dall'impugnativa, è invece oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
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4.2. Nel seguito, resta pertanto da esaminare se la misura presa per motivi di ordine pubblico dalla Sezione della popolazione, confermata dalle autorità cantonali adite su ricorso, sia o meno proporzionale.
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Attribuendo in sostanza un peso determinante ai reati per i quali è stato condannato, anche il Tribunale amministrativo ha in effetti risposto in maniera affermativa a tale quesito, mentre il ricorrente sostiene che simile conclusione sia lesiva degli art. 96 LStr, 13 Cost. e 8 cifra 2 CEDU e postula l'annullamento della decisione di revoca e la sua sostituzione con un ammonimento.
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Erwägung 5
 
5.1. Riferendosi alla condanna pronunciata il 29 maggio 2013, la Corte cantonale ha posto a giusta ragione l'accento sulla gravità dell'azione delittuosa di cui è stato riconosciuto colpevole il ricorrente, che trova del resto riscontro anche nella pena inflittagli (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).
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I reati di ripetuta amministrazione infedele aggravata, di ripetuta falsità in documenti, di ripetuta bancarotta fraudolenta e di truffa, sono stati infatti da lui perpetrati su un arco di tempo lungo, a puro scopo di lucro e causando dei danni economici ingenti. Anche se in relazione ad un caso isolato va poi ricordato che, con medesimo giudizio, egli è stato pure ritenuto colpevole di somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute per avere omesso, in qualità di gerente di una discoteca, di vigilare sufficientemente il servizio di sorveglianza preposto e gli addetti al bar, sì da impedire l'entrata a un minore di 16 anni e la messa a disposizione di quest'ultimo di bevande alcooliche in quantità pericolose per la salute.
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5.2. Il querelato giudizio va inoltre condiviso anche per quel che riguarda la mancata presa in considerazione dell'assenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico elvetico, così come della parziale sospensione della pena inflitta al ricorrente con il già citato giudizio del 29 maggio 2013 rispettivamente della disponibilità mostrata durante la fase istruttoria.
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5.2.1. Per quanto l'insorgente abbia sostenuto (e continui a farlo) di non costituire "una minaccia effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società" occorre in effetti rilevare che simile condizione è richiesta solo quando la revoca del permesso di domicilio comporta una limitazione della libera circolazione delle persone, mentre quando, come nella fattispecie, l'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) non è applicabile, le autorità possono lasciarsi condurre anche da ragionamenti di prevenzione generale (sentenze 2C_782/2013 del 3 aprile 2014 consid. 4.1; 2C_74/2013 del 31 maggio 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 del 23 luglio 2012 consid. 3; 2C_679/2011 del 21 febbraio 2012 consid. 3.1 e 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 2.1).
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5.2.2. Per sé soli, anche la sospensione condizionale della pena e la collaborazione con gli inquirenti non assumono inoltre rilievo specifico (sentenze 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 4.3.2; 2C_897/2011 del 13 maggio 2012 consid. 4.3.2 e 2C_4/2011 del 15 dicembre 2011 consid. 3.4.2).
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5.2.3. Ciò nonostante, e per i motivi che seguono, la conclusione secondo cui il diniego del rilascio di un permesso di dimora in favore del ricorrente rispetta il principio della proporzionalità e quindi gli art. 96 LStr, 13 Cost. e 8 cifra 2 CEDU non può essere condivisa.
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5.3. Come già osservato, persone che vivono in Svizzera da lungo tempo vanno in via di principio allontanate solo in presenza di ripetute violazioni di un certo peso e segnatamente nel caso in cui - invece di trarre i dovuti insegnamenti - perseverano nel loro comportamento delittuoso, rendendosi colpevole di reati sempre più gravi (sentenze 2C_522/2011 del 27 dicembre 2011 consid. 2.3 e 2C_745/2008 del 24 febbraio 2009 consid. 4.2).
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Nel caso del ricorrente, giunto in Svizzera nel 1989, una simile reiterata delinquenza non risulta tuttavia data. Prima di essere stato condannato per i reati di cui si è detto, egli aveva in effetti occupato le autorità penali in modo episodico rispettivamente isolato e per fatti che, pur non potendo essere minimizzati, hanno un rilievo oggettivo minore. Senza con ciò volerli in qualche modo relativizzare, i reati per i quali l'insorgente è stato condannato nel maggio 2013 non rientrano nel contempo tra quelli di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti per i quali, anche in presenza di persone nate o residenti in Svizzera da un lungo periodo, la giurisprudenza si mostra particolarmente rigorosa (precedente consid. 3.3 e le referenze citate; DTF 139 I 16 consid. 2.2.1 pag. 19 seg., 31 consid. 231. seg. pag. 33 seg.; 130 II 176 consid. 4.2 segg. pag. 185 segg.).
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5.4. Contrariamente a quanto fatto dalla Corte cantonale, occorre poi considerare che il ricorrente - che, secondo il giudizio impugnato, ha nel frattempo trovato un lavoro quale magazziniere/autista - ha saldato gli importi concordati con i creditori e definito un piano di pagamento con le autorità fiscali.
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Benché almeno in parte pianificati quando l'insorgente era ancora in carcere, come indicato davanti all'istanza precedente, è infatti evidente che tali atti non costituiscono "un atteggiamento tenuto durante la detenzione", che non permette "di concludere che il soggetto in questione non costituisce più un pericolo per la società", quanto piuttosto dei segni concreti della volontà di porre rimedio al danno cagionato a terzi e allo Stato e fanno pertanto anch'essi parte degli aspetti che vanno presi in considerazione nel soppesare la situazione sia nell'ottica dell'art. 96 LStr che dell'art. 8 CEDU (precedente consid. 3.2 e 3.3).
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5.5. Così come formulata, condivisa non può infine essere nemmeno la valutazione delle conseguenze della revoca dal punto di vista personale, che occorre contrapporre all'interesse pubblico all'allontanamento dell'insorgente dalla Svizzera.
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5.5.1. La Corte cantonale osserva che le difficoltà di adattamento che l'insorgente dovrebbe affrontare una volta tornato nel suo Paese sono quelle che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare dopo un prolungato soggiorno all'estero.
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Nell'assoluto, ciò è senz'altro vero. Questo fatto non permette tuttavia di perdere di vista che, nel caso concreto, il rientro prospettato comporta un trasferimento dalla Svizzera al Perù dopo oltre 25 anni trascorsi nel nostro Paese e non è quindi automaticamente assimilabile - per fare un esempio che considera distanza e stile di vita - a quello in una nazione limitrofa.
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5.5.2. D'altra parte, un rientro in Perù del ricorrente comporterebbe pesanti conseguenze anche per il mantenimento delle relazioni con la moglie, in Svizzera dal 1991, e con i figli, nati e cresciuti nel nostro Paese.
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La coniuge - con la quale, in assenza di concrete prove contrarie, il rapporto dev'essere considerato intatto - e i figli hanno infatti tutti la cittadinanza elvetica ed hanno quindi un interesse più che evidente a continuare a risiedere in Svizzera. Riguardo al prospettato trasferimento in Perù del secondogenito, nato nel 1999 e ancora minorenne, le considerazioni della Corte cantonale sono inoltre prive di fondamento. Il fatto che il ragazzo abbia raggiunto un'età che non impone più una cura assidua come quella dovuta a un bambino, espressamente evocato a sostegno della conclusione secondo cui può seguire il padre, non ha in effetti nessuna attinenza con la questione dell'esigibilità o meno della sua partenza dalla Svizzera. L'età adolescenziale, oltre che la nazionalità elvetica del figlio, porta semmai alla conclusione opposta (sentenza 2C_897/2011 del 13 maggio 2012 consid. 4.4.3 e contrario); ciò vale poi a maggior ragione, se si considera che il giudizio impugnato si limita a rilevare che egli "è cresciuto in una famiglia con genitori di lingua madre spagnola e non è pertanto escluso che conosca tale idioma" e non contiene di conseguenza nessun tipo di accertamento in merito alla conoscenza della lingua parlata nel Paese in cui questo ragazzo dovrebbe stabilirsi.
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5.6. Tenuto conto di quanto precisato nel considerando 5.3, così come delle implicazioni di carattere personale e familiare che comporterebbe un rientro in Perù dopo un soggiorno di oltre 25 anni in Svizzera, occorre pertanto concludere che gli interessi privati al mantenimento del permesso di domicilio del ricorrente prevalgono su quelli pubblici alla sua revoca.
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Ciò nondimeno, occorre sottolineare a chiare lettere che se il ricorrente dovesse tornare a delinquere si esporrebbe allora molto verosimilmente a misure di allontanamento; di conseguenza, egli va formalmente ammonito in tal senso (art. 96 cpv. 2 LStr).
42
 
Erwägung 6
 
6.1. Per quanto precede, il ricorso dev'essere accolto, la sentenza impugnata annullata e la revoca sostituita con un ammonimento ex art. 96 cpv. 2 LStr.
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6.2. Da parte sua, il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi su spese e ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 6.2).
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6.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso corrisponderà al ricorrente, patrocinato da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
45
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è accolto e la sentenza del 30 marzo 2015 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata. Il permesso di domicilio del ricorrente non viene revocato.
 
2. Nei confronti del ricorrente viene pronunciato un formale ammonimento ai sensi dell'art. 96 cpv. 2 LStr.
 
3. Non vengono prelevate spese.
 
4. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.
 
5. La causa è rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili per la sede cantonale.
 
6. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
 
Losanna, 19 febbraio 2016
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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