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Informationen zum Dokument  BGer 1B_44/2016  Materielle Begründung
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BGer 1B_44/2016 vom 09.02.2016
 
{T 0/2}
 
1B_44/2016
 
 
Sentenza del 9 febbraio 2016
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Karlen, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Vanna Cereghetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Fondazione B.________,
 
patrocinata dall'avv. Francesco Wicki,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
dissequestro,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 dicembre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Con testamento pubblico del 18 ottobre 2007, C.________, deceduta nel 2011, ha nominato sua erede universale la Fondazione B.________, nominando l'avv. A.________, membro del consiglio di Fondazione B.________, quale esecutore testamentario. In seguito a conflitti e divergenze di opinione all'interno del consiglio di fondazione della Fondazione B.________, l'Autorità di vigilanza sulle fondazioni ha nominato l'avv. D.________ quale commissario della citata Fondazione e sospeso A.________ dalle sue funzioni.
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B. Il commissario, accertato l'utilizzo di fondi della successione non conforme alle disposizioni testamentarie, l'ha segnalato al Ministero pubblico del Cantone Ticino, che il 10 aprile 2015 ha aperto l'istruzione penale a carico di A.________, incarcerato fino al 1° luglio 2015, per titolo di appropriazione indebita e amministrazione infedele, poi estesa alle ipotesi di truffa e riciclaggio di denaro. In seguito, il Procuratore generale ha spiccato sette ordini di perquisizione e sequestro. Con decisione del 26 maggio 2015, respinta l'obiezione dell'indagato volta a chiarire la questione sotto il profilo civile, ha poi disposto il dissequestro di gioielli appartenenti alla defunta rinvenuti in una cassetta di sicurezza dell'imputato, ordinandone la restituzione al commissario della Fondazione.
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C. Adita da A.________, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il reclamo con decisione del 21 dicembre 2015.
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D. Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di essere esentato dal pagamento dell'anticipo spese e postula di annullare la decisione impugnata, unitamente a quella del Procuratore generale.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2).
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1.2. Contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza il ricorso in materia penale è ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.2) e la legittimazione del ricorrente è pacifica.
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Erwägung 2
 
2.1. Il ricorrente, rilevato d'aver ricevuto la decisione impugnata il 28 dicembre 2015, sostiene che il ricorso, impostato il 1° febbraio 2016, sarebbe tempestivo, poiché il termine ricorsuale improrogabile (art. 47 cpv. 1 LTF) di 30 giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) sarebbe sospeso dalle ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 2 gennaio (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF).
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2.2. L'art. 46 cpv. 2 LTF dispone che la sospensione dei termini non si applica, tra l'altro, nei procedimenti concernenti "altre misure provvisionali". Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, con la quale il ricorrente non si confronta in maniera esplicita, le decisioni incidentali nei procedimenti penali, in particolare quelle concernenti sequestri, sebbene non costituiscano misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, nell'interesse della celerità della procedura sono considerate come "altre" misure provvisionali ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 LTF, per le quali non vi è sospensione dei termini (DTF 138 IV 186 consid. 1.1-1.3; 135 I 257 consid. 1.5; sentenze 1B_192/2014 del 2 giugno 2014, 1B_528/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 1.3.3 e 1B_268/2011 del 17 giugno 2011 consid. 1.3 e 1.4; la stessa regola vale per i ricorsi concernenti la detenzione preventiva o le sue modalità, sentenza 1B_275/2015 del 29 settembre 2015 consid. 2).
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2.3. Nel procedimento penale le decisioni di dissigillamento costituiscono decisioni incidentali, che, contrariamente ai sequestri, non rappresentano tuttavia misure provvisionali ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 e dell'art. 98 LTF, poiché il giudice del dissigillamento le decide in maniera definitiva. Per questo motivo, le prime soggiacciono alla sospensione dei termini secondo l'art. 46 cpv. 1 LTF (sentenza 1B_232/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 1). Visto l'esito del ricorso, non occorre tuttavia esaminare oltre la questione di sapere se la sospensione dei termini di cui all'art. 46 cpv. 2 LTF si applichi anche a una decisione di dissequestro.
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2.4. Il ricorrente, che non si confronta con la prassi appena citata, accennando a una parte della dottrina (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 3220 ad art. 90) sostiene in maniera generica che si sarebbe in presenza di una decisione che pone fine al procedimento ai sensi dell'art. 90 LTF. Ora, è manifesto che la decisione in questione, fondata sull'art. 267 cpv. 2 CPP, secondo cui se è incontestato che, mediante il reato, un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento, non pone fine al procedimento penale (sulla portata di questa norma per rapporto al capoverso 5 della stessa vedi sentenze 1B_298/2014 del 21 novembre 2014, in RtiD II-2015 n. 44 pag. 172 e 1B_410/2013 del 24 ottobre 2014).
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Essa rappresenta una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Il ricorso contro una siffatta decisione è ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a; al riguardo vedi DTF 140 IV 57 consid. 2.3; 136 IV 92 consid. 4; 133 IV 139 consid. 4, sentenze 1B_298/2014, citata, consid. 1.1 e 1B_410/2013, citata, consid. 1.6) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b), condizione non adempiuta in concreto. Queste condizioni mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura. Il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano di regola a fondare un simile pregiudizio (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1). Nella procedura di ricorso in materia penale, il pregiudizio irreparabile dev'essere di natura giuridica (DTF 136 IV 95 consid. 4; 133 IV 139 consid. 4), ciò che non si verifica in concreto. L'adempimento dei citati requisiti dev'essere di principio dimostrato dal ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 136 IV 95 consid. 4 e 4.2; 134 III 426 consid. 1.2 in fine; 133 II 629 consid. 2.3.1).
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2.5. In effetti, il ricorrente non si esprime del tutto su questa questione, decisiva. Egli riconosce che i gioielli oggetto di dissequestro, ch'egli deteneva in qualità di esecutore testamentario, erano di proprietà della defunta e che sono evidentemente destinati alla menzionata Fondazione. Accenna poi, in maniera del tutto generica, a questioni civili che dovrebbero ancora essere risolte e al fatto che l'esecutore testamentario risponde solidalmente con gli eredi per le imposte di successione (art. 152 cpv. 2 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994). Rilevato che dalla decisione impugnata non si evince se contro il ricorrente sia stata avviata una procedura tendente alla revoca del suo mandato di esecutore testamentario, con questi accenni egli non tenta tuttavia di dimostrare che si sarebbe in presenza di un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, visto ch'egli potrà contestare, se del caso, la ripartizione delle imposte di successione nel quadro di una procedura civile, che costituisce una tutela giuridica effettiva (cfr. DTF 139 V 99 consid. 2.3.1 pag. 103).
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3. Ne segue che il ricorso è inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso di dispensare il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 64 cpv. 1 LTF), dev'essere respinta, perché il ricorso fin dall'inizio era privo di probabilità di successo (sulla nozione di indigenza vedi peraltro DTF 135 I 221 consid. 5.1 pag. 223 seg.). Le spese seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La circostanza che la sua legale è stata nominata quale difensore d'ufficio nella sede cantonale è del resto ininfluente, ricordato che davanti al Tribunale federale il gratuito patrocinio, peraltro non richiesto dal ricorrente, si fonda sull'art. 64 cpv. 2 LTF (DTF 122 III 392 consid. 3a pag. 393; sentenza 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 2).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
2. Il ricorso è inammissibile.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 febbraio 2016
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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