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Informationen zum Dokument  BGer 6B_536/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_536/2014 vom 05.01.2016
 
{T 0/2}
 
6B_536/2014
 
 
Sentenza del 5 gennaio 2016
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Eusebio, Jametti,
 
cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Daniele Timbal,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano,
 
2. Banca B.B.________,
 
patrocinata dagli avv. Lucien W. Valloni e Ernesto Gregorio Valenti,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Truffa, istigazione in falsità in documenti, principio della specialità, diritto di essere sentito,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 4 febbraio 2014 dalla Corte penale del Tribunale
 
penale federale.
 
 
Fatti:
 
A. Con decisione del 13 settembre 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti, tra altri, di A.________ per titolo di riciclaggio di denaro aggravato. Il 30 ottobre 2007 l'inchiesta è stata estesa all'ipotesi di reato di corruzione attiva, il 18 marzo 2008 a quella di falsità in documenti e infine il 17 marzo 2009 a quella di truffa, subordinatamente di amministrazione infedele. In seguito a un ordine in tal senso, A.________ è stato tratto in arresto dalle autorità slovene e successivamente estradato in Svizzera. Con atto di accusa del 5 settembre 2013 A.________ è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale penale federale con le imputazioni di truffa, subordinatamente amministrazione infedele aggravata e ancor più subordinatamente amministrazione infedele qualificata, riciclaggio di denaro aggravato, falsità in documenti e corruzione attiva.
1
B. Con sentenza del 4 febbraio 2014 la Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di truffa e di istigazione in falsità in documenti; lo ha prosciolto dall'accusa di corruzione attiva e ha abbandonato il procedimento in relazione all'imputazione di riciclaggio di denaro aggravato. Lo ha quindi condannato a una pena detentiva di 27 mesi, di cui 6 da espiare, nonché a un risarcimento equivalente di 1 milione di franchi in favore della Confederazione. Ha infine respinto la pretesa di indennità dell'accusatrice privata banca B.B.________, rinviandola al competente foro civile.
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C. A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza del TPF e principalmente il rinvio della causa all'autorità precedente per nuova decisione che non contempli i reati di truffa, amministrazione infedele qualificata rispettivamente aggravata, per i quali non sarebbe possibile procedere, subordinatamente il rinvio della causa per nuovo giudizio.
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Invitati a esprimersi sul gravame, il MPC ne propone l'integrale reiezione, siccome irricevibile, inammissibile e comunque infondato. Il TPF rinvia ai considerandi del proprio giudizio, formulando brevi osservazioni sulla verbalizzazione del dibattimento. L'accusatrice privata conclude alla reiezione dell'impugnativa nella misura in cui è ammissibile. Il ricorrente ha replicato.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 LTF) dalla Corte penale del Tribunale penale federale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e interposto nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile.
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1.2. L'accusatrice privata ha inoltrato le proprie osservazioni in lingua tedesca, facoltà concessale dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non vi sono tuttavia ragioni, né peraltro è stato richiesto, di scostarsi dalla regola dell'art. 54 cpv. 1 primo periodo LTF, per cui la presente sentenza è redatta in italiano, ovvero nella lingua della decisione impugnata.
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Erwägung 2
 
2.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 76 CPP. L'arringa della difesa e i secondi interventi delle parti al dibattimento non sarebbero stati verbalizzati. Non sussistendo alcun obbligo di fornire per iscritto gli argomenti difensivi, la verbalizzazione delle arringhe sarebbe una necessità imprescindibile e costituirebbe un presupposto essenziale per la validità del dibattimento. La sua omissione avrebbe carattere insanabile, in particolare nei procedimenti di giurisdizione federale privi del rimedio giuridico dell'appello, ove del resto le fattispecie sarebbero complicate e i pertinenti documenti di difficile reperibilità a causa del loro numero. La verbalizzazione dei punti essenziali degli atti non scritti di un dibattimento sarebbe un principio fondamentale sgorgante dall'art. 29 Cost. I relativi passi non potrebbero essere oggetto di semplici appunti personali e non pubblici dei giudici o del cancelliere, pena la violazione del divieto di creare e mantenere atti segreti. Secondo l'insorgente, la mancata verbalizzazione dell'arringa imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata.
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2.2. Osservando che è stata effettuata una registrazione sonora del dibattimento, estesosi sull'arco di quattro giornate, l'autorità precedente rileva che, ricevuti i relativi verbali, qualora l'avesse ritenuto opportuno, l'insorgente avrebbe potuto inoltrare un'istanza di rettifica giusta l'art. 79 cpv. 2 CPP. Gli opponenti, da parte loro, ritengono che i verbali del dibattimento sarebbero stati eseguiti in perfetto ossequio degli art. 76 segg. CPP, tanto più che secondo alcuni autori (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, CPP: Code de procédure pénale, 2013, n. 5 ad art. 76 CPP) nemmeno sarebbe necessario verbalizzare le argomentazioni esposte nelle arringhe. Il ricorrente ometterebbe peraltro di indicare quali elementi, essenziali per il giudizio, il TPF non avrebbe verbalizzato. Per gli opponenti, l'autorità precedente si sarebbe comunque pronunciata nella decisione di merito su tutto quanto sollevato dalla difesa.
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2.3. Dal diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lett. c CPP e art. 29 cpv. 2 Cost.), che comprende anche il diritto di consultare l'incarto (sul diritto di essere sentito v. DTF 140 I 99 consid. 3.4), discende l'obbligo di mettere per iscritto e documentare i fatti e le risultanze rilevanti per la decisione (DTF 130 II 473 consid. 4.2 pag. 478). Nell'ambito del procedimento penale, tale obbligo si traduce segnatamente in un dovere di verbalizzazione disciplinato dagli art. 76 segg. CPP, disposizioni applicabili a ogni stadio del procedimento, dalla procedura investigativa della polizia fino al dibattimento dinanzi alle autorità di ricorso (sentenza 6B_492/2012 del 22 febbraio 2013 consid. 1.3). Il verbale assolve tre distinti compiti: innanzitutto riporta le dichiarazioni verbali dei partecipanti al procedimento e in tal senso funge da base per l'accertamento dei fatti; fornisce poi informazioni sul rispetto delle norme processuali e garantisce dunque una corretta procedura conforme allo stato di diritto; infine permette al tribunale e a eventuali istanze ricorsuali di verificare la fondatezza materiale e la regolarità procedurale della decisione impugnata (sentenza citata 6B_492/2012 consid. 1.4).
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Giusta l'art. 76 cpv. 1 CPP, le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale. Tra le fasi non scritte del procedimento, che devono essere verbalizzate, la dottrina annovera anche le arringhe delle parti, quanto meno ove queste non ne producano una versione scritta. Secondo l'opinione maggioritaria, tale verbalizzazione non dovrebbe ridursi a riportare le loro conclusioni, ma estendersi anche alle relative motivazioni (PHILIPP NÄPFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2 aed. 2014, n. 9 ad art. 76 CPP, che si riferisce solo alle arringhe del dibattimento di primo grado; HAURI/ VENETZ, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2 aed. 2014, n. 4 segg., segnatamente n. 7, ad art. 346 CPP; DANIELA BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 aed. 2014, n. 6 ad art. 77 CPP; GUT/ FINGERHUTH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 aed. 2014, n. 1 ad art. 346 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO]: Praxiskommentar, 2 aed. 2013, n. 1 ad art. 346 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, in Commentario, Codice svizzero di procedura penale, 2010, n. 5 ad art. 76 CPP; HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 aed. 2005, § 44 n. 23 pag. 196; contra  MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 76 CPP). Sotto l'egida dei vecchi diritti cantonali di procedura penale, il Tribunale federale aveva già avuto l'occasione di affermare che dovevano essere verbalizzate almeno le argomentazioni essenziali presentate con l'arringa, tra cui le conclusioni delle parti nonché, in caso di grossi procedimenti, i motivi fondamentali a sostegno delle stesse (sentenza 6B_84/2008 del 27 giugno 2008 consid. 1.3).
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2.4. Nella fattispecie il TPF ha stilato, oltre al verbale del procedimento (v. incarto pag. 39.910.001 segg.) e ai verbali di interrogatorio dibattimentale dell'imputato, dei testimoni e della persona informata sui fatti (incarto pag. 39.930.001 segg.), anche un verbale principale dei dibattimenti (incarto pag. 39.920.001 segg.), in cui descrive lo svolgimento delle udienze dibattimentali. In relazione alla fase della discussione (v. art. 346 CPP), il TPF si è limitato a riportare le conclusioni formulate dalle parti in esito ai rispettivi interventi e l'avvenuto esercizio del diritto a una seconda arringa (incarto pag. 39.920.007 segg.). Il verbale principale dei dibattimenti si conclude con l'elenco degli allegati prodotti dalle parti, tra cui la requisitoria scritta del MPC, l'arringa dell'accusatrice privata e le conclusioni dell'arringa difensiva (incarto pag. 39.920.013). Quest'ultimo allegato (incarto pag. 39.925.110 segg.) indica, seppur concisamente, le ragioni a sostegno delle conclusioni difensive. Ci si può chiedere se ciò non sia sufficiente sotto il profilo dell'obbligo di verbalizzazione, ove si consideri che il TPF ha effettuato una registrazione sonora del dibattimento, come rilevato in tutte le osservazioni sul gravame e come risulta dal verbale medesimo (incarto pag. 39.920.002). Certo, a ragione il ricorrente eccepisce nella replica che la registrazione sonora non può sostituire la verbalizzazione scritta (v. art. 76 cpv. 4 primo periodo CPP; messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1063). Sia come sia, la questione non necessita ulteriore disamina. Infatti, trattandosi dell'arringa difensiva, in concreto il rispetto dell'obbligo di verbalizzare va valutato non tanto alla luce del diritto dell'insorgente di consultare l'incarto, quanto piuttosto di quello a una decisione motivata (al riguardo v. DTF 139 IV 179 consid. 2.2). Su questo tema il gravame non rispetta però le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (sulle stesse v. DTF 139 I 229 consid. 2.2) : il ricorrente non espone in particolare quali elementi rilevanti per la decisione abbia sollevato con l'arringa, non riportati nel verbale, che il TPF avrebbe negletto di esaminare e su cui avrebbe dovuto pronunciarsi. La natura formale del diritto di essere sentito (v. DTF 137 I 197 consid. 2.2), invocata nella replica, non esime la parte ricorrente dal motivare compiutamente le sue critiche, soprattutto qualora la pretesa violazione non si riferisca al diritto di esprimersi prima dell'emanazione di una decisione o a quello di consultare l'incarto. La censura, ispirata a un formalismo sostanzialmente fine a sé stesso, risulta quindi inammissibile (v. mutatis mutandis sentenze 6B_461/2012 del 6 maggio 2013 consid. 2.4; 6B_383/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 2.2; 8C_979/2010 del 9 maggio 2011 consid. 4.5). A titolo abbondanziale, rilevasi che il caso in esame si distingue da quello di cui alla sentenza 6B_492/2012 del 22 febbraio 2013, in cui il Tribunale federale ha concluso circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato a causa dell'inosservanza dei presupposti di validità del verbale d'interrogatorio, non essendo stato dato da leggere, né presentato per controllo e neppure firmato (sentenza citata consid. 1.4 e 1.5). Si distingue altresì dalla DTF 124 V 389, in cui l'allora Tribunale federale delle Assicurazioni, chiamato a pronunciarsi in seconda istanza, con un ampio potere cognitivo, ha annullato la decisione impugnata a causa dell'assenza totale di un qualsiasi verbale.
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3. Invocando l'art. 14 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1) e l'art. 38 AIMP (RS 351.1), il ricorrente si duole della violazione del principio della specialità. Solo successivamente alla decisione di estradizione della Slovenia, subordinata al rispetto degli art. 14 seg. CEEstr, il procedimento elvetico a suo carico sarebbe stato esteso agli antefatti del riciclaggio di denaro (nello specifico al reato di truffa, rispettivamente amministrazione infedele), con un atto peraltro irrito perché mai notificato alle parti. Dopo essere stato scarcerato, avrebbe subito lasciato la Svizzera e non sarebbe stato informato del rischio, in caso di suo ritorno, di un'estensione dell'accusa a ipotesi di reato non contemplate nella decisione di estradizione. Sicché, in relazione a queste ultime, si imporrebbe l'archiviazione del procedimento.
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3.1. Nelle sue osservazioni, il MPC rileva che la fattispecie penale descritta nell'ambito della procedura estradizionale sarebbe la medesima di quella oggetto della sentenza di condanna. L'estensione dell'inchiesta al reato a monte del riciclaggio di denaro, benché posteriore all'estradizione, si fonderebbe su fatti dettagliatamente comunicati alla competente autorità slovena, sicché non si tratterebbe di fatti anteriori e diversi da quelli aventi giustificato l'estradizione. In simili circostanze, il MPC non ritiene applicabile il principio della specialità. Ma quand'anche fosse applicabile, sia il ricorrente sia la sua difesa sarebbero stati debitamente informati dalle autorità slovene della portata del principio della specialità. Abbondanzialmente, per il MPC l'insorgente avrebbe rinunciato al beneficio di suddetto principio, tenuto conto del suo comportamento processuale complessivo. Anche l'accusatrice privata contesta l'applicabilità alla fattispecie del principio della specialità: poiché l'estradizione sarebbe stata concessa per i titoli di riciclaggio di denaro, istigazione in falsità in documenti e corruzione attiva, anche il reato a monte sarebbe forzatamente oggetto dell'estradizione. Non si tratterebbe quindi di fatti diversi, ma anche se così non fosse, il principio invocato non sarebbe stato disatteso. Infatti, al momento della sua scarcerazione, il ricorrente sarebbe stato informato delle conseguenze di un suo eventuale ritorno in Svizzera e, comunque, essendo già patrocinato, si dovrebbe presumere che ne fosse al corrente.
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3.2. Il TPF ha osservato che dopo la scarcerazione, malgrado l'assenza di particolari misure coercitive e di depositi cauzionali, nonché l'impossibilità di essere estradato dal proprio paese, in cui ha fatto ritorno, il ricorrente ha liberamente scelto di rientrare in Svizzera. Alla luce dell'art. 14 n. 1 lett. b CEEstr, in simili circostanze il principio della specialità decade. Esso non ha dunque ravvisato alcuna violazione di detto principio e neanche la necessità di chiedere un'estensione dell'estradizione giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. a CEEstr. Ha infine ritenuto irrilevante il richiamo della difesa all'art. 38 AIMP, trattandosi di una norma relativa alla procedura di estradizione dalla Svizzera all'estero e non viceversa.
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3.3. La regola della specialità, che costituisce un principio generale del diritto estradizionale (DTF 135 IV 212 consid. 2.1 pag. 214), è ancorata all'art. 14 CEEstr (RS 0.353.1), applicabile alle procedure estradizionali tra Svizzera e Slovenia. Secondo tale norma, l'individuo estradato non può in particolare essere perseguito né giudicato per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l'estradizione (n. 1).
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Il principio della specialità tutela sia la sovranità dello Stato richiesto sia la persona estradata (DTF 123 IV 42 consid. 3b pag. 47). Quest'ultima tuttavia può rinunciare, senza il consenso del primo, alla garanzia conferita da suddetto principio. Giusta l'art. 14 n. 1 lett. b CEEstr, infatti, essa decade qualora l'individuo estradato, avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato, nei 45 giorni successivi alla sua liberazione definitiva (cosiddetto termine di rispetto), il territorio della Parte alla quale è stato rilasciato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato. Sotteso vi è il concetto che la protezione accordata all'interessato contro il perseguimento per fatti anteriori all'estrazione non debba durare indefinitamente. Del resto, si può presumere che la persona che acconsente, senza alcun tipo di coercizione, di restare a disposizione delle autorità di perseguimento dello Stato in cui si trova, accetta anche le conseguenze di questo comportamento e si sottopone alla giurisdizione territoriale di tale Stato (DTF 135 IV 212 consid. 2.1 pag. 214).
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Nel diritto interno, l'art. 38 AIMP (RS 351.1) sancisce il principio della specialità in termini analoghi a quelli dell'art. 14 CEEstr. Pur escludendo la garanzia di tale principio alla persona estradata che non abbandona il territorio dello Stato richiedente entro il termine di rispetto dalla sua liberazione o che vi ritorna, l'art. 38 cpv. 2 lett. b n. 1 AIMP precisa che l'interessato deve previamente essere stato edotto delle relative conseguenze. Tale obbligo discende anche dal principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), che l'art. 9 Cost. erige a diritto fondamentale (DTF 135 IV 212 consid. 2.6). Il Tribunale federale ha già avuto modo di indicare che per le autorità elvetiche, in assenza di disposizioni sulla portata del principio della specialità connesso a un'estradizione, l'art. 38 AIMP ha valenza di principio generale (DTF 135 IV 212 consid. 2.5).
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3.4. Nel caso concreto, senza alcun accenno ai documenti della procedura estradizionale, il TPF si è limitato a constatare che, successivamente alla sua liberazione priva di vincoli, il ricorrente è ritornato in Svizzera. Prima di ciò, avrebbe dovuto accertare se effettivamente egli sia stato perseguito per fatti anteriori alla sua consegna alla Svizzera, che non siano quelli aventi motivato l'estradizione. In proposito, giova ricordare che a tal fine occorre analizzare in primo luogo la decisione con cui lo Stato richiesto ha accordato l'estrazione e se del caso esaminarla alla luce della domanda di estradizione e dei documenti allegati (DTF 123 IV 42 consid. 3b pag. 47). Solo dopo aver stabilito un'eventuale violazione del principio della specialità, avrebbe dovuto determinare se la relativa garanzia fosse decaduta in seguito al ritorno dell'insorgente in Svizzera, benché reso edotto delle conseguenze. Come visto (v. consid. 3.3), in mancanza di disposizioni speciali, il principio enunciato all'art. 38 AIMP ha portata generale, il TPF dovrà pertanto verificare che al ricorrente siano state fornite le debite informazioni sulle implicazioni di un suo ritorno in territorio elvetico.
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L'obiezione del MPC, secondo cui la condotta processuale del ricorrente potrebbe configurare una rinuncia alla tutela garantita dalla regola della specialità, in assenza di fatti accertati al riguardo, non può essere vagliata in questa sede. Sarà compito del TPF pronunciarsi in merito.
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L'assenza dei necessari accertamenti, che non spetta al Tribunale federale stabilire quale prima e unica istanza valutando la pertinente documentazione, non permette di statuire sulla censura ricorsuale di violazione dell'art. 14 CEEStr e dell'art. 38 AIMP. Ne segue che su questo punto la sentenza impugnata dev'essere annullata.
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4. Per ragioni connesse all'economia processuale appare opportuno trattare le censure ricorsuali afferenti la condanna per il reato a monte del riciclaggio di denaro, ovvero la truffa.
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Il ricorrente lamenta un'errata applicazione dell'art. 146 CP, la violazione del principio accusatorio e arbitrio nella valutazione delle prove e nell'accertamento dei fatti.
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Gli opponenti rilevano il carattere meramente appellatorio e quindi inammissibile delle critiche ricorsuali, che sarebbero per di più infondate nel merito.
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4.1. In breve, in merito all'imputazione di truffa, l'atto d'accusa rimprovera l'insorgente per avere, nel quadro del contratto di assicurazione per rischio politico e commerciale sottoscritto il 17 dicembre 1999 da un lato da banca B.D.________ e banca B.E.________ e dall'altro da F.________Company, indotto in errore, attraverso i rispettivi organi e impiegati, banca B.E.________ e comunque banca B.D.________ sull'entità del premio assicurativo, ammontante a USD 725'508.85 e non a USD 3'061'312.--, e sulla titolarità del conto bancario da utilizzarsi ai fini del pagamento di tale premio, nella sua disponibilità di fatto attraverso un titolare formale. A tal fine, il ricorrente si sarebbe avvalso di scritti da lui stesso composti e sottoscritti o comunque provocati nonché, contrariamente ai suoi obblighi verso le predette, avrebbe affermato cose false e dissimulato la verità sull'ammontare del premio, sulla titolarità del conto e sulla destinazione finale di parte dell'importo versato e avrebbe pure abusato della sua posizione di 
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4.2. Il TPF ha accertato che il 20 dicembre 1999 vi è stato uno spostamento di cespiti patrimoniali tra la banca B.E.________ e un conto corrente nella disponibilità di fatto del ricorrente. Circa un terzo di tali valori patrimoniali è poi andato all'assicurazione, mentre il resto (oltre 3,7 milioni di franchi) è rimasto nelle disponibilità economiche dell'insorgente. L'autorità precedente ha poi stabilito che H.________, persona che aveva i poteri di autorizzare il pagamento in questione, era convinto di versare i soldi all'assicurazione e che l'importo indicato corrispondesse al premio. Egli e quindi la banca B.E.________ erano in errore, indotto dal ricorrente, atteso che tutta l'operazione è partita e accuratamente gestita da questi. Per il TPF la banca, a cui non si può rimproverare alcuna forma di concolpa, ha subito un danno perché ha pagato un premio assicurativo maggiorato rispetto alla realtà, l'insorgente avendo fatto una "cresta" superiore al 300 % del premio effettivo, corrispondente al suo arricchimento. Ha infine intravisto l'astuzia nella prevedibile rinuncia della persona ingannata a verificare le informazioni ricevute: H.________ ha correttamente eseguito quello che, secondo la normale ripartizione dei compiti esistente nella banca, si doveva fare e il ricorrente lo sapeva. Essendo dati tutti gli elementi costitutivi del reato, il TPF ha condannato l'insorgente per titolo di truffa ai sensi dell'art. 146 CP.
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4.3. Sotto il profilo oggettivo, la truffa (art. 146 CP) presuppone che l'autore abbia usato l'inganno, ovvero abbia adottato un comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione di fatti oggettivi presenti o passati diversi dalla realtà. Esso può anche risultare da atti concludenti (DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2). L'inganno dev'essere astuto. Secondo la giurisprudenza, vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma anche laddove si limiti a fornire delle false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, oppure se dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 81 seg. e rinvii). L'inganno astuto deve aver provocato nella persona ingannata un errore, o confermato un errore pregresso, e tale errore deve averla indotta ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio o a quello di un terzo, purché in questo caso ella sia responsabile della sfera patrimoniale del danneggiato e abbia su tale patrimonio un potere di disposizione quantomeno di fatto (DTF 133 IV 171 consid. 4.3). La truffa esige infine un danno patrimoniale. Sotto il profilo soggettivo, l'autore deve aver agito intenzionalmente e allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 122 IV 246 consid. 3a).
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4.4. Gli accertamenti della sentenza impugnata appaiono lacunosi e insufficienti per l'esame delle critiche ricorsuali, segnatamente quella di violazione dell'art. 146 CP. Senza l'ausilio dell'atto d'accusa sarebbe addirittura arduo comprendere la fattispecie. Il TPF ha accertato che H.________ era nell'errore e che tale errore lo ha indotto a disporre del patrimonio della banca B.D.________, per conto della quale è stato pagato un premio assicurativo maggiorato, causandole un danno. I giudici precedenti hanno poi scorto l'astuzia nella prevedibile rinuncia della persona ingannata a effettuare verifiche. Nulla però è detto sul comportamento in quanto tale concretamente ascrivibile al ricorrente volto a suscitare o confortare l'errore. La sentenza si limita ad affermare che l'errore è stato indotto dall'insorgente, perché da lui è partita e accuratamente gestita tutta l'operazione. Peraltro, neppure indica chi fosse H.________, definita una delle persone chiave: dalle motivazioni del giudizio impugnato si può solo desumere che fosse connesso alla banca B.E.________. In relazione alla condanna per titolo di truffa, il giudizio impugnato difetta dei fatti necessari alla sussunzione giuridica e viola pertanto il diritto federale (DTF 133 IV 293 consid. 3.4). Sebbene l'art. 105 cpv. 2 LTF autorizzi il Tribunale federale a rettificare o completare l'accertamento dei fatti, esso non gli permette di colmare ogni e qualsiasi lacuna fattuale nel giudizio impugnato. Quale autorità giudiziaria suprema (art. 1 cpv. 1 LTF), il compito del Tribunale federale resta sostanzialmente limitato alla verifica della corretta applicazione del diritto. Per un'eventuale completazione dei fatti rimangono competenti i tribunali di merito (DTF 133 IV 293 consid. 3.4.2). Nel caso concreto, si impone quindi di annullare la decisione impugnata (art. 112 cpv. 3 LTF) e di rinviare l'incarto al TPF (art. 107 cpv. 2 LTF), affinché provveda al completamento degli accertamenti di fatto (art. 112 cpv. 1 LTF) e pronunci un nuovo giudizio.
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5. In relazione alla condanna per istigazione in falsità in documenti, il TPF ha accertato che la documentazione di apertura del conto bancario, su cui è stato versato il premio assicurativo, indica I.________ quale avente diritto economico dei valori patrimoniali ivi depositati. Tuttavia, il titolare formale del conto non ha mai avuto la reale proprietà e disponibilità di detti valori, la sua designazione altro non essendo che una copertura per il ricorrente al solo scopo di celare la reale proprietà del denaro, presupposto indispensabile al buon esito della truffa ai danni dell'accusatrice privata. I giudici precedenti hanno altresì stabilito che I.________ ha compilato in maniera inveritiera il formulario A, ossia un documento ai sensi dell'art. 251 unitamente all'art. 110 cpv. 4 CP, e che lo stesso è stato utilizzato in Svizzera. Hanno poi rilevato che solo I.________, in quanto titolare del conto, poteva materialmente compiere il falso, ma alla luce delle circostanze fattuali complessive poteva essere stato indotto a farlo esclusivamente dall'insorgente, essendo questi l'unico ad avere un interesse materiale diretto a che si procedesse in tale modo. Il TPF ha quindi ritenuto dati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'istigazione in falsità in documenti.
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5.1. Pur ammettendo che I.________ ha agito a titolo fiduciario per celare la reale proprietà dei valori patrimoniali confluiti sul conto, il ricorrente contesta che da ciò sia possibile accertare che sia stato lui ad averlo invitato a sottacere la vera identità dell'avente diritto economico nel formulario A. L'insorgente adduce che il suo scopo poteva essere conseguito con l'intestazione fiduciaria del conto, senza necessità di istigare I.________ a compilare in modo inveritiero il formulario in questione. Il semplice accertamento di simile intestazione non sarebbe dunque sufficiente per stabilire l'istigazione. Il ricorrente rileva infine l'assenza di accertamenti e motivazioni relativi allo scopo di indebito profitto giusta l'art. 251 CP.
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5.2. Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 pag. 234), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Le critiche di arbitrio devono adempiere accresciute esigenze di motivazione. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, infatti, il Tribunale federale le esamina solo se motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4). Critiche appellatorie, argomentazioni vaghe e semplici rinvii agli atti non sono ammissibili (DTF 136 II 101 consid. 3). Qualora sia lamentata la violazione del divieto dell'arbitrio, la parte ricorrente non può limitarsi a criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura d'appello, ma deve dimostrare che essa è manifestamente insostenibile con un'argomentazione chiara e dettagliata (DTF 134 II 349 consid. 3).
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5.3. Sapere se l'insorgente abbia indotto I.________ a commettere una falsità in documenti è una questione di fatto e le censure ricorsuali al riguardo non adempiono le esigenze di motivazione testé esposte, come pertinentemente osservato dagli opponenti. Il ricorrente non spiega perché il relativo accertamento del TPF non sia solo opinabile ma addirittura insostenibile, a tal fine non essendo sufficiente obiettare che per raggiungere il suo scopo sarebbe bastata l'intestazione fiduciaria del conto. Oltre a stabilire un accordo con I.________ sull'apertura del conto in questione, l'autorità precedente ha rilevato che solo l'insorgente aveva un interesse materiale diretto a che si procedesse in quel modo, ciò che nel gravame non è adeguatamente contestato. Invano poi il ricorrente lamenta l'assenza di accertamenti in merito all'adempimento dell'aspetto soggettivo della falsità in documenti da parte del "fiduciario". Dall'esposizione dei fatti della sentenza impugnata, risulta infatti che in data 20 gennaio 2012 nei confronti di I.________ è stato emanato un decreto di accusa per il reato di falsità in documenti, rimasto incontestato (sentenza impugnata pag. 4 consid. H che rinvia all'incarto pag. 2.22.2.1). Orbene, in assenza di valida opposizione il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP), sicché il TPF non doveva accertare fatti (in particolare lo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto) già stabiliti in una sentenza passata in giudicato.
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6. Il ricorrente censura per finire la commisurazione della pena e il risarcimento equivalente, nonché l'ammontare delle ripetibili riconosciutegli. Considerato che la condanna per il titolo di truffa deve essere annullata (v. consid. 3.4 e 4.4) e di riflesso anche la pena e il risarcimento equivalente strettamente connessi con questa, non occorre esaminare tali critiche, il TPF dovendo nuovamente chinarsi sul caso e rendere una nuova decisione. Analogo discorso vale per quanto concerne quelle sull'ammontare delle ripetibili, queste ultime dipendendo dall'esito del procedimento (v. art. 429 cpv. 1 CPP).
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7. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso merita parziale accoglimento. La sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata al TPF, affinché si pronunci nuovamente sull'imputazione di truffa, esaminando il rispetto del principio della specialità e, se del caso, completando gli accertamenti fattuali relativi a tale capo d'accusa. Per il resto, il ricorso dev'essere respinto e la condanna per istigazione in falsità in documenti confermata.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto addossate per metà all'insorgente e per metà all'accusatrice privata (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF). Risultando in parte vincente, al ricorrente può essere accordato un importo ridotto (fr. 2'000.--) a titolo di ripetibili, di cui fr. 1'000.-- saranno sostenuti dalla Confederazione (MPC) e fr. 1'000.-- dall'accusatrice privata. Anche quest'ultima, in quanto parzialmente vincente, ha diritto a ripetibili ridotte (fr. 2'000.--), a carico dell'insorgente (art. 68 cpv. 1-3 LTF). Le reciproche pretese del ricorrente e dell'accusatrice privata sono compensate.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata in relazione alla condanna del ricorrente per il titolo di truffa e la causa è rinviata al TPF per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 4'000.--, sono poste a carico del ricorrente in misura di fr. 2'000.-- e dell'opponente (accusatrice privata) in misura di fr. 2'000.--.
 
3. La Confederazione (Ministero pubblico) verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
4. Il ricorrente verserà alla banca B.B.________ fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
5. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte penale del Tribunale penale federale.
 
Losanna, 5 gennaio 2016
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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