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Informationen zum Dokument  BGer 4A_473/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_473/2015 vom 23.12.2015
 
{T 0/2}
 
4A_473/2015
 
Decreto del 23 dicembre 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Carlo Lombardini,
 
ricorrente,
 
contro
 
E.________Corp.,
 
patrocinata dall'avv. Jonathan Moor,
 
opponente.
 
Oggetto
 
trasferimento di averi bancari,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 agosto 2015
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 4 agosto 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un appello presentato dalla A.________SA contro la decisione con cui il Pretore del distretto di Lugano aveva accolto la richiesta della E.________Corp. di ordinare il trasferimento dei titoli presenti nel portafoglio e della liquidità della relazione bancaria su un conto presso un'altra banca in Ticino;
 
che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 14 settembre 2015;
 
che con risposta 27 ottobre 2015 la E.________Corp. si è determinata sul ricorso e sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo;
 
che con decreto del 6 novembre 2015 la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso;
 
che le parti hanno spontaneamente proceduto a un secondo scambio di scritti;
 
che con lettera 21 dicembre 2015 la ricorrente ha dichiarato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
 
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), e le ripetibili seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, la Presidente decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 14'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 dicembre 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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