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Informationen zum Dokument  BGer 5A_523/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_523/2015 vom 21.12.2015
 
{T 0/2}
 
5A_523/2015
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2015
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali von Werdt, Presidente,
 
Marazzi, Schöbi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Giovanna Petrioli,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Adriano Censi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
protezione dell'unione coniugale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 maggio 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Nel quadro della procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da B.________ nei confronti del marito A.________, con decisione 29 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano ha tra l'altro assegnato l'abitazione coniugale, di proprietà del marito, all'istante ed obbligato A.________ a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2'075.-- mensili dal 1° dicembre 2012. Il Giudice di prime cure ha posto le spese processuali di fr. 4'000.-- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e ha compensato le ripetibili.
1
B. Con sentenza 27 maggio 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un appello di B.________, ha riformato la predetta decisione pretorile, condannando il marito a versare alla moglie fr. 2'075.-- per il mese di dicembre 2012, fr. 3'285.-- mensili dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e fr. 2'785.-- mensili dal 1° gennaio 2016 in poi. La Corte cantonale ha posto le spese processuali di fr. 1'000.-- per ¼ a carico del marito e per ¾ a carico della moglie e ha obbligato quest'ultima a rifondere alla controparte fr. 2'250.-- per ripetibili ridotte.
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C. Con ricorso in materia civile 1° luglio 2015 A.________ è insorto al Tribunale federale, postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della sentenza cantonale nel senso di ridurre gli importi dovuti alla moglie dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 a fr. 2'103.-- e quelli dovuti dal 1° gennaio 2016 in poi a fr. 2'075.--.
3
Con decreto 14 luglio 2015 al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo limitatamente ai contributi alimentari dovuti fino al mese di giugno 2015 compreso. Non sono state chieste determinazioni.
4
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto dalla parte parzialmente soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 393 consid. 4) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 393 consid. 2) di natura pecuniaria (atteso che la vertenza concerne il contributo di mantenimento per la moglie) il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 e 74 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 393 consid. 2) e si rivela quindi in linea di principio ammissibile.
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1.2. Le decisioni in materia di misure a tutela dell'unione coniugale sono considerate decisioni cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.2), motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali.
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Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).
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Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_433/2015 del 27 luglio 2015 consid. 2.1).
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Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 139 III 334 consid. 3.2.5 con rinvio). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
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2. Litigioso è l'ammontare del contributo alimentare per la moglie. Il ricorrente lamenta un "accertamento inesatto dei fatti" ed una violazione del divieto dell'arbitrio da parte dell'autorità inferiore.
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2.1. L'insorgente si limita però a criticare in modo appellatorio l'accertamento dei fatti operato dall'istanza cantonale, senza nemmeno pretendere - e tanto meno dimostrare con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF - che esso sarebbe arbitrario. La fattispecie risultante dal giudizio impugnato vincola pertanto il Tribunale federale.
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2.2. Il Tribunale d'appello, come già il Pretore, ha incluso nel fabbisogno minimo della moglie un importo di fr. 1'000.-- per spese di alloggio.
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Il ricorrente considera che il riconoscimento di una posta per costi di alloggio sarebbe arbitrario, poiché l'abitazione coniugale attribuita alla moglie è di proprietà del marito ed ella non pagherebbe né canone di locazione né spese accessorie.
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L'argomentazione giuridica non risulta essere stata sottoposta all'istanza precedente e, nel quadro di un ricorso in materia civile che soggiace alle limitazioni dell'art. 98 LTF, la stessa non potrebbe essere esaminata nel merito già per tale motivo (DTF 133 III 638 consid. 2; sentenza 5D_107/2014 del 5 marzo 2015 consid. 2.1). Essa in ogni modo non poggia sui fatti accertati dall'autorità cantonale. La circostanza che la moglie non debba far fronte a spese di alloggio non emerge infatti dal giudizio qui impugnato, e segnatamente non può essere dedotta, come sembrerebbe suggerire il ricorrente, dal decreto supercautelare del 27 dicembre 2012 con cui il Pretore ha omologato un accordo raggiunto dai coniugi in forza del quale il marito si impegnava, pendente causa, ad assumere tutti i costi dell'abitazione coniugale.
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La censura si appalesa quindi inammissibile.
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2.3. La Corte cantonale ha pure incluso nel fabbisogno minimo della moglie una rata per spese legali di fr. 500.-- per 37 mesi, giustificata dal fatto che ella ha unicamente chiesto la copertura del proprio fabbisogno minimo e non può quindi finanziare tali spese in altro modo. L'importo totale di fr. 18'500.-- corrisponde alla somma dei costi del processo di primo grado ( che " può ritenersi costare all'istante circa fr. 12'500.-- complessivi ", divisi in fr. 10'500.-- di spese di patrocinio e fr. 2'000.-- di spese processuali) e del processo di secondo grado (fr. 6'000.--, divisi in fr. 3'000.-- di spese di patrocinio, fr. 750.-- di spese processuali e fr. 2'250.-- di ripetibili ridotte dovute al marito).
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Il ricorrente sostiene che i Giudici cantonali avrebbero determinato le spese legali della moglie in modo arbitrario. A suo dire, il calcolo dei costi del processo di primo grado sarebbe stato effettuato in modo approssimativo ed includerebbe un importo sproporzionato per le prestazioni del legale dell'opponente relative alla preparazione ed alla tenuta dell'arringa finale. Considera inoltre che le spese processuali e le ripetibili che la moglie è stata condannata a corrispondere in prima ed in seconda istanza non avrebbero dovuto essere incluse per non contraddire " le disposizioni di legge che regolano gli effetti della soccombenza ".
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L'insorgente si limita a sostenere che "l'approccio approssimativo" dei Giudici cantonali "ha determinato una definizione inevitabilmente arbitraria dei costi del processo di primo grado ", ma non spiega - conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF - in che modo tale agire sarebbe manifestamente insostenibile e ciò anche nel suo risultato. La stima effettuata dalla Corte cantonale concerne del resto solo i costi per la preparazione e la tenuta dell'arringa finale della moglie. A tal riguardo il ricorrente omette di tenere conto del fatto che, nel calcolo delle spese di patrocinio del legale di controparte per la procedura di prima istanza, i Giudici cantonali hanno inserito, oltre ad un importo corrispondente a 26 ore di lavoro alla tariffa di fr. 280.-- l'ora (IVA esclusa), anche un montante per il rimborso di spese di fr. 1'377.-- (IVA esclusa), per cui l'importo relativo alla preparazione ed alla tenuta dell'arringa finale si traduce tutt'al più in quattro ore di lavoro del legale e non in "ben 8 ore", come fatto valere nel ricorso. Infine, nemmeno nell'inserimento, nel calcolo delle spese legali, delle spese processuali e delle ripetibili messe a carico dell'opponente è ravvisabile arbitrio (v. sentenza 5P.43/2001 del 15 marzo 2001 consid. 2, con rinvio a VERENA BRÄM, in Zürcher Kommentar, 3a ed. 1998, n. 136 ad art. 159 CC).
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Le argomentazioni ricorsuali non riescono pertanto a dimostrare che la Corte cantonale sia incorsa in una violazione dell'art. 9 Cost. Nella misura in cui è ammissibile, la censura va respinta.
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3. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'opponente ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando parzialmente soccombente; in tali circostanze non si giustifica assegnarle ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, ritenere le stesse compensate.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 21 dicembre 2015
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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