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Informationen zum Dokument  BGer 9C_717/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_717/2014 vom 17.12.2015
 
9C_717/2014 {T 0/2}
 
 
Sentenza del 17 dicembre 2015
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
 
Pfiffner, Parrino,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità
 
del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° settembre 2014.
 
 
Fatti:
 
A. 
1
A.a. A.________, nata nel 1960, attiva da ultimo quale cameriera ai piani e custode, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti nell'ottobre 2006. L'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito: UAI), dopo avere esperito una perizia pluridisciplinare - con consulti di natura psichiatrica, reumatologica e neurologica - a cura del Servizio Accertamento Medico (di seguito: SAM) in data 29 settembre 2008, con decisione del 16 aprile 2009le ha riconosciuto il diritto a una rendita intera d'invalidità dal 1° giugno 2007 al 31 marzo 2008 e a un quarto di rendita dal 1° aprile 2008. Adito su ricorso dell'interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (di seguito: TCA), con giudizio del 13 ottobre 2009 ha rinviato gli atti all'UAI per ulteriori accertamenti in ambito psichiatrico e nuova decisione.
2
A.b. Nel frattempo,  A.________ ha inoltrato una domanda di assegno per grandi invalidi (di seguito: AGI), respinta con decisione del 9 novembre 2009. Anche contro tale pronuncia l'assicurata è insorta al TCA. Con giudizio del 12 gennaio 2010 gli atti sono stati rinviati all'UAI affinché esamini, sulla base di una perizia presso il SAM, se l'assicurata necessita di aiuto regolare e continuo da parte di terzi.
3
A.c. Nella nuova perizia SAM del 1° ottobre 2010 vengono poste le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: sindrome depressiva persistente (ICD-10 F 34.9), sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD-10 F 33.1), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4), disturbo di personalità dipendente con note istrioniche (ICD-10 F 60.7), fibromialgia, periartropatia omeroscapolare cronica bilaterale con piccola lesione parziale del sovraspinato alla MRI del 17 febbraio 2004, importante decondizionamento psicofisico e cefalee croniche di tipo in parte tensivo e in parte emicranico. I periti ammettono una capacità lavorativa residua del 50% come cameriera ai piani e custode, che tiene conto delle limitazioni dovute al problema reumatologico (diminuzione di rendimento del 20%), neurologico (inabilità lavorativa del 10-15% al massimo) e psichiatrico (incapacità lavorativa pari al 50%).
4
A.d. Sulla scorta di tali valutazioni, come pure delle annotazioni del medico del Servizio Medico Regionale (di seguito: SMR), l'UAI ha respinto la domanda di assegno per grandi invalidi con decisione del 18 gennaio 2011 poiché l'assicurata non avrebbe bisogno di un aiuto continuo, regolare e notevole da parte di terzi. Su ricorso di quest'ultima, il TCA ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del  Centro peritale B.________. Gli esperti interpellati hanno confermato nella sostanza la diagnosi formulata dai medici del SAM e un'incapacità lavorativa del 50%. Il 10 dicembre 2012 il TCA ha confermato il rifiuto del diritto ad un AGI.
5
A.e. Con decisione del 10 febbraio 2014, fondandosi anche sulle risultanze della perizia giudiziaria del  Centro peritale B.________, l'UAI ha riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1° giugno 2007 fino al 30 settembre 2008 e a un quarto di rendita dal 1° ottobre 2008.
6
B. L'11 marzo 2014 A.________ si è aggravata al TCA, cui ha chiesto di annullare la decisione amministrativa del 10 febbraio 2014 e di continuare a riconoscerle una rendita d'invalidità intera anche dopo il 30 settembre 2008.
7
Con giudizio del 1° settembre 2014, il giudice di prime cure ha parzialmente accolto il gravame riconoscendo il diritto al versamento di una rendita d'invalidità intera per i periodi dal 1° febbraio al 31 luglio 2010 e dal 1° gennaio al 30 aprile 2013 mentre per i periodi dal 1° ottobre 2008 al 31 gennaio 2010, dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2012 e dal 1° maggio 2013 ha respinto il ricorso.
8
C. Il 2 ottobre 2014 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede in via principale di assegnare una rendita d'invalidità intera anche dopo il 30 settembre 2008. In via subordinata la ricorrente postula una rendita intera fino al 30 settembre 2008, del 25% dal 1° ottobre 2008 al 31 gennaio 2010, intera dal 1° febbraio 2010 fino al 31 luglio 2010, del 25% dal 1 agosto 2010 al 31 dicembre 2012 e intera dal 1° gennaio 2013 a oggi. In via ancora più subordinata chiede che l'incarto sia ritornato al TCA, rispettivamente all'UAI, per completare l'istruttoria e una nuova decisione.
9
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
10
1.2. Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). L'accertamento dei fatti non è dunque manifestamente inesatto se suscita dei dubbi, ma solo se la sua erroneità salta all'occhio ed è evidente (DTF 132 I 42 consid. 3.1 pag. 44). Incorre in un accertamento manifestamente inesatto dei fatti il giudice che misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, che omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, o che dalle prove assunte trae conclusioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).
11
2. Considerate le censure sollevate, l'oggetto della lite concerne il diritto della ricorrente a una rendita d'invalidità intera anche dopo il 30 settembre 2008.
12
 
Erwägung 3
 
3.1. Nei considerandi del giudizio impugnato, l'autorità di ricorso ha già esposto le norme disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti cui è subordinato il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili e le regole da seguire in caso di decisione unica dell'amministrazione in cui viene attribuita una rendita d'invalidità per un certo periodo e, contemporaneamente, la stessa viene ridotta o soppressa per il periodo successivo (applicazione analogica dell'art. 17 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
13
3.2. Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1.2; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).
14
4. 
15
4.1. Fondandosi sulle conclusioni della perizia giudiziaria del Centro peritale B.________ del 20 settembre 2012 - in cui veniva tra l'altro attestata un'incapacità lavorativa globale del 50% -, come pure sui successivi rilievi dei medici SMR dott.  C.________ e dott.  D.________ relativi alla nuova documentazione medica prodotta (annotazioni del 17 ottobre 2012, 8 aprile e 12 settembre 2013) e considerata provata l'assenza di peggioramento successivo dello stato di salute, il Tribunale cantonale ha ritenuto che a giusto titolo l'UAI ha ridotto la rendita d'invalidità da intera a un quarto con effetto dal 1° ottobre 2008, accogliendo però il gravame, e concedendo pertanto una rendita d'invalidità intera, limitatamente ai periodi in cui la ricorrente è stata degente presso una struttura ospedaliera. Per quanto attiene alla valutazione economica, il TCA ha considerato il salario da valido conseguito per l'attività a tempo pieno di cameriera ai piani, senza applicazione di alcun gap salariale, e il salario da invalido dedotto dai dati statistici, ottenendo un grado d'invalidità del 43%, rispettivamente del 49% se per ipotesi si volesse applicare una riduzione sul reddito da invalido del 10% riconosciuta dal consulente in integrazione professionale nel primo rapporto dell'11 settembre 2007.
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4.2. La ricorrente contesta principalmente il valore probatorio della perizia del Centro peritale B.________ del 20 settembre 2012, la quale non sarebbe a suo dire rispettosa dei dettami e parametri della legge e della giurisprudenza. Essa postula per contro il riconoscimento del valore probatorio dei rapporti dei medici curanti, in particolare quelli ad opera del dott. E.________ del 17 ottobre 2012 e 6 agosto 2013, nonché del dott. F.________ del 21 maggio 2014. Inoltre, la perizia del Centro peritale B.________ sarebbe stata ordinata nell'ambito della procedura giudiziaria volta a determinare se la ricorrente avesse diritto a un AGI e non potrebbe quindi avere un valore probante nell'ambito della procedura relativa alla rendita AI. Quo alla valutazione economica, l'insorgente censura l'UAI di avere arbitrariamente e senza motivo omesso di considerare, sul reddito da invalido, almeno la deduzione del 10%, a suo tempo ammessa nel rapporto dell'11 settembre 2007 del consulente in integrazione professionale.
17
5. 
18
5.1. Considerato il potere d'esame limitato del Tribunale federale sulle questioni di fatto, non gli compete di procedere nuovamente all'apprezzamento delle prove amministrate ma spetta alla ricorrente stabilire in che maniera quella operata dall'autorità cantonale sarebbe manifestamente inesatta o incompleta, rispettivamente in che modo i fatti constatati sarebbero stati stabiliti in violazione delle regole di procedura. Il giudice non si distanzia senza motivi imperativi dalle conclusioni di una perizia medica resa in sede giudiziaria, lo scopo del perito essendo precisamente quello di mettere a disposizione della giustizia le sue capacità speciali al fine di chiarire gli aspetti valetudinari relativi a un determinato stato di fatti. Egli si distanzierà dalle conclusioni peritali se vi sono indizi concreti che ne mettono in dubbio la sua credibilità. Costituiscono motivi idonei per distanziarsi da una perizia giudiziaria il fatto che la stessa contenga contraddizioni. Per contro non è una ragione sufficiente se altri specialisti sono di diverso avviso (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti).
19
5.2. Ora, nella fattispecie, la ricorrente non allega né tanto meno spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe inesatto, ovvero insostenibile, ma si limita a riportare opinioni differenti. Le censure ricorsuali si esauriscono in una inammissibile critica appellatoria. Non si vede in che misura il Tribunale cantonale abbia commesso un arbitrio fondando il proprio giudizio sugli esiti della perizia giudiziaria  del Centro peritale B.________. Il solo fatto che uno o più curanti esprimano un'opinione differente non è sufficiente per rimettere in discussione la perizia giudiziaria, rispettivamente quella ordinata dall'amministrazione. La decisione del giudice cantonale di attribuire pieno valore probatorio alle conclusioni della perizia  del Centro peritale B.________ risulta infine anche sostenibile perché tiene meglio conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr., tra le tante, sentenza 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4 con riferimenti). Si evidenzia come nel caso concreto si è in presenza di una perizia pluridisciplinare in cui le tre affezioni lamentate dalla ricorrente - di natura neurologica, reumatologica e psichiatrica - sono state valutate dai singoli specialisti singolarmente - dott.  G.________, specialista FMH in reumatologia, dott.  H.________, specialista FMH in neurologia e dott.  I.________ specialista in psichiatria e psicoterapia - e poi globalmente in maniera multidisciplinare, da cui ne è seguito il referto peritale del 20 settembre 2012. Lo stesso non si può dire degli atti dei singoli curanti, che hanno vagliato, o per lo meno avrebbero dovuto vagliare, unicamente la loro singola specialità. Il dott.  J.________ critica la perizia  del Centro peritale B.________, secondo cui il concetto di regressione non è da correlare alla riconosciuta sindrome depressiva, affermando che a suo modo di vedere sia piuttosto un sintomo o, semmai, una conseguenza e complicanza della depressione (cfr. osservazioni alla perizia  del Centro peritale B.________ del dott.  J.________ 17 ottobre 2012). In tutta evidenza, non vengono però spiegati i motivi per i quali la valutazione del Tribunale cantonale sarebbe manifestamente inesatta nel preferire quella dei periti  del Centro peritale B.________, segnatamente quella della psichiatra dott.  I.________ in virtù della quale l'incapacità lavorativa è unicamente del 50%, in quanto la regressione di cui si fa menzione non trova una spiegazione psicopatologica motivabile compiutamente. Anche il preteso peggioramento della situazione valetudinaria dopo il gennaio 2011 che determinerebbe un'incapacità lavorativa del 100%, resta affermazione apodittica della ricorrente ed è pertanto da respingere.
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5.3. Viste le patologie di cui è affetta la ricorrente, si pone la questione di sapere se la nuova giurisprudenza del Tribunale federale, emanata il 3 giugno 2015 e pubblicata in DTF 141 V 281, in merito alla valutazione delle affezioni psicosomatiche, possa influire sull'esito della presente procedura. Questo può essere escluso nella fattispecie in quanto la ricorrente non fa valere in alcun modo che il giudizio cantonale non abbia applicato a torto la vecchia giurisprudenza in merito ai disturbi somatoformi. In queste circostanze, visto il principio di allegazione e di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), non è neppure giustificato esaminare il caso alla luce dei criteri elaborati dalla nuova giurisprudenza (sentenze 9C_843/2014 del 4 settembre 2015 consid. 6 e 9C_345/2015 del 18 novembre 2015 consid. 5.2 in fine).
21
5.4. Circa la pretesa impossibilità per il Tribunale cantonale di potere riferirsi alla perizia del Centro peritale B.________ in quanto sarebbe stata ordinata nell'ambito dell'esame del diritto all'assegno per grandi invalidi e non nell'ottica della procedura della domanda di rendita, va detto quanto segue. Il fatto che le questioni mediche alla base della decisione di rendita d'invalidità sfociata in questa vertenza siano state approfondite nell'ambito di una perizia giudiziaria volta a determinare il diritto a un AGI, non permette di sminuirne a priori la validità. Per giurisprudenza invalsa non è la forma ma il contenuto della perizia che è determinante (DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352 seg. con rinvii). In concreto, nell'ambito della procedura giudiziaria con oggetto l'eventuale diritto a un AGI, è stato esaminato non solo lo stato di salute dell'assicurata e le ripercussioni di quest'ultimo per l'adempimento degli atti ordinari della vita, ma anche la capacità di lavoro residua. Ora non si vede per quali motivi le risposte fornite dai periti del Centro peritale B.________ ai quesiti posti dal Tribunale cantonale non potrebbero essere prese in considerazione nell'ambito della valutazione del diritto alla rendita d'invalidità.
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5.5. Sul calcolo del confronto dei redditi, segnatamente sulla critica alla percentuale da dedurre dal reddito da invalido - nulla per l'UAI e del 10% per la ricorrente - si rinvia ai calcoli menzionati al consid. n. 2.10 del giudizio impugnato - peraltro mai contestati - da cui si evince che nelle due ipotesi non si giunge a una percentuale maggiore di rendita d'invalidità. La critica è pertanto inconferente.
23
6. In esito alla suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto e il giudizio cantonale confermato. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
24
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 17 dicembre 2015
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Glanzmann
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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