VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_480/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_480/2014 vom 05.11.2015
 
{T 0/2}
 
4A_480/2014
 
 
Sentenza del 5 novembre 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Kolly, Hohl,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SpA,
 
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Daniele Timbal,
 
opponente.
 
Oggetto
 
denuncia in lite; ripetibili,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 giugno 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. La C.________GmbH ha convenuto in giudizio la D.________AG e E.________ e ha chiesto, con petizione 30 novembre 2011, al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud di condannarli a versarle fr. 1'430'000.-- a titolo di risarcimento danni. Il 6 febbraio 2012 il legale della C.________GmbH ha notificato alla Pretura la cessione del credito e ha domandato la sostituzione della parte attrice con la B.________SA.
 
In sede di risposta (16 e 20 marzo 2012) i convenuti hanno sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della B.________SA. La convenuta ha anche denunciato la lite alla A.________SpA, che si è pure prevalsa della predetta eccezione (risposta 2 aprile 2012). Le parti hanno poi replicato e duplicato.
 
All'udienza d'istruttoria del 5 novembre 2012 il Pretore ha, in accoglimento della richiesta delle parti convenute e di quella intervenuta in lite, esaminato preliminarmente la predetta eccezione che ha respinto con decisione 12 novembre 2012 (rettificata il 21 novembre 2012), precisando che la tassa di giustizia e le spese saranno rinviate al giudizio finale.
 
2. Con sentenza 26 giugno 2014 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto sia l'appello della convenuta sia l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, ha respinto la petizione e ha condannato la B.________SA a rifondere alla convenuta fr. 39'000.-- per ripetibili della procedura di prima istanza. Non ha invece attribuito ripetibili alla A.________SpA.
 
3. Con ricorso in materia civile del 28 agosto 2014 la A.________SpA chiede la riforma della sentenza di appello nel senso che la B.________SA sia condannata a versarle fr. 39'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza. Afferma di aver sollevato come le parti convenute l'eccezione che è stata interamente accolta dalla Corte cantonale, ragione per cui l'attrice, quale parte soccombente, doveva essere condannata a rifonderle ripetibili per la procedura pretorile a cui aveva partecipato attivamente.
 
La B.________SA propone la reiezione del ricorso con risposta 1° ottobre 2014. La ricorrente ha spontaneamente replicato il 13 ottobre 2014.
 
4. Giusta l'art. 104 cpv. 1 CPC il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale e assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 105 cpv. 2 prima frase CPC). Giusta l'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente e se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie (art. 106 cpv. 3 CPC).
 
4.1. Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha ritenuto che la richiesta della convenuta di condannare l'attrice a versare al convenuto fr. 50'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Pretore non solo era irricevibile perché non motivata, ma sarebbe pure stata da respingere nel merito non avendo questi attaccato la decisione di prima istanza né preso posizione sull'appello della convenuta. Ha poi indicato che " analogamente non vengono attribuite ripetibili " alla qui ricorrente " che non ha impugnato la decisione pretorile, limitandosi a rimettersi al giudizio " dell'autorità adita.
 
4.2. La ricorrente pone l'accento sulla totale soccombenza dell'attrice causata dall'accoglimento di un'eccezione che essa aveva proposto con i convenuti. Ritiene che per questo motivo la Corte di appello avrebbe violato le succitate norme del CPC non assegnandole ripetibili per la procedura di primo grado, in cui aveva espressamente formulato una richiesta in tal senso, e sostiene che dal fatto che in seconda istanza essa si sia limitata a rimettersi al giudizio della Corte di appello non può essere dedotta una rinuncia a tale indennità di parte.
 
4.3. Nella fattispecie, vista la passività della ricorrente dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, non è possibile rimproverare ai Giudici d'appello una violazione delle norme del CPC per non averle riconosciuto ripetibili.
 
Giova poi osservare che la ricorrente ha partecipato alla procedura di prima istanza quale denunciata in lite e che, per quanto attiene all'attribuzione di ripetibili a una tale parte accessoria, non vanno semplicemente riprese le regole applicabili alle parti principali. Infatti, come il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare, alla base di una chiamata in causa vi è il rapporto giuridico fra denunciante e denunciato e che l'intervento del denunciato nel processo è volto alla tutela di quest'ultimo rapporto giuridico, di cui l'avversario non è parte. Per questo motivo non si giustifica in linea di principio assegnare ripetibili al denunciato, che ha appoggiato la parte vincente, a meno che particolari ragioni di equità impongano una soluzione diversa (DTF 109 II 144 consid. 4, v. anche DTF 130 III 571 consid. 6). Tali considerazioni non vengono nemmeno smentite dall'autore menzionato dalla ricorrente nella replica: questi infatti non milita per l'automatismo proposto nel gravame, ma limita l'attribuzione di ripetibili all'interveniente vincente al caso in cui una tutela comune degli interessi con la parte principale non era opportuna (MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 13 ad art. 106 CPC). A titolo di completezza si può aggiungere che anche la dottrina maggioritaria condivide l'assunto che l'interveniente adesivo - e quindi anche il denunciato in lite - non ha di regola diritto a ripetibili (FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 2011, pag. 435; VIKTOR RUEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2aed. 2013, n. 9 ad art. 106 CPC; DAVID JENNY, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], a cura di Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2aed. 2013, n. 19 ad art. 106 CPC; ADRIAN URWYLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], a cura di Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 9 ad art. 106 CPC; HANS SCHMID, in ZPO, a cura di Oberhammer/Domej/Haas, 2aed. 2014, n. 10 ad art. 106 CPC).
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 5 novembre 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).