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Informationen zum Dokument  BGer 2C_498/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_498/2015 vom 05.11.2015
 
{T 0/2}
 
2C_498/2015
 
 
Sentenza del 5 novembre 2015
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Zünd, Presidente,
 
Aubry Girardin, Donzallaz,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della popolazione,
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
 
6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Decadenza di un permesso di domicilio,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 aprile 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. La cittadina brasiliana A.________ si è sposata nel maggio 1992 con un cittadino svizzero e dal maggio 1997 dispone di un permesso di domicilio in Svizzera. Nel febbraio 1999 la coppia ha divorziato.
1
A causa dei postumi di un infortunio occorsole nel 2006, A.________ è stata posta al beneficio di una rendita d'invalidità intera (dal 1° dicembre 2006) e di un assegno per grandi invalidi di grado elevato (dal 1° marzo 2007). Con decisione del 15 ottobre 2012, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha tuttavia revocato, con effetto retroattivo al 1° dicembre 2011, il diritto dell'assicurata all'assegno per grandi invalidi in quanto, sulla base degli accertamenti eseguiti, il centro degli interessi della stessa risultava essere a X.________ (I), presso il suo curatore B.________. Tale pronuncia è stata confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, con sentenza 18 novembre 2013, cresciuta in giudicato.
2
B. Su incarico della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, tra il gennaio e l'agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di Y.________ (CH) 18 controlli presso l'appartamento di cui A.________ è conduttrice in tale località senza mai trovare nessuno.
3
Il 9 aprile 2013 le forze dell'ordine hanno inoltre interpellato il curatore di A.________, il quale ha dichiarato che la stessa, non avendo alcun parente in Svizzera, veniva da lui accudita giorno e notte e soggiornava nel proprio appartamento a Y.________ per 2/4 mesi all'anno, in occasione delle visite della madre e della sorella residenti in Brasile. Durante l'interrogatorio, il curatore ha poi soggiunto che, a partire da metà febbraio 2013, A.________ trascorreva la notte presso di lui a X.________ mentre che di giorno, quando non si trovava in fisioterapia, stava nella sua abitazione a Y.________.
4
C. Preso atto dei risultati degli accertamenti e dell'interrogatorio di cui si è detto, ritenendo che risieda in realtà in Italia, il 21 ottobre 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino ha revocato (recte: dichiarato decaduto) il permesso di domicilio di A.________, intimandole di lasciare la Svizzera.
5
Su ricorso, detta decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (8 luglio 2014), sia dal Tribunale cantonale amministrativo (24 aprile 2015). Pur lasciando aperta la questione a sapere se A.________ si sia assentata dalla Svizzera per oltre sei mesi, anch'esso è infatti giunto alla conclusione che la misura presa fosse corretta.
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D. Il 3 giugno 2015 A.________ ha impugnato il giudizio della Corte cantonale con un ricorso dinanzi al Tribunale federale. Ritenendo che detta pronuncia sia il risultato di una violazione del suo diritto di essere sentita, delle norme in materia di decadenza del premesso di domicilio e di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, chiede in effetti che la stessa sia annullata e che le venga riconosciuto il diritto al mantenimento dell'autorizzazione a suo tempo rilasciatale. In parallelo, postula il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria.
7
Durante la procedura, la Corte cantonale si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa hanno fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.
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Diritto:
 
1. Presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la decadenza di un permesso che autorizza a soggiornare in Svizzera a tempo indeterminato (sentenze 2C_408/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 1.1 e 2C_100/2010 del 19 luglio 2010 consid. 1.2).
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).
10
Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono infatti trattate unicamente se sono state motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
11
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF).
12
Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove agli atti (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
13
2.3. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere. Ammette cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo qualora l'istanza inferiore non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti constatati, abbia tratto deduzioni insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4).
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Anche in questo contesto, conformemente a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare con precisione, e per ogni accertamento censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità adita sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe suscettibile d'avere un'influenza sull'esito del litigio (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
15
2.4. Come precisato nel seguito, l'impugnativa adempie solo in parte alle condizioni di motivazione esposte. Nella misura in cui non le rispetta essa è pertanto inammissibile.
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Per quanto non già altrimenti agli atti, i documenti allegati al ricorso, che portano tutti date precedenti a quella del giudizio impugnato, devono inoltre essere estromessi dall'incarto (sentenza 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 2). La ricorrente non ha infatti spiegato perché la loro produzione si sia giustificata per la prima volta in questa sede (art. 99 cpv. 1 LTF). Nel contempo, siccome porta la data del 7 settembre 2015 ed è quindi successiva al giudizio impugnato, nemmeno può essere presa in considerazione la comunicazione dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di Y.________, inviata al Tribunale federale dalla Sezione della popolazione (sentenza 2C_685/2010 del 30 maggio 2011 consid. 1.4).
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3. Da un punto di vista procedurale, la ricorrente si lamenta della violazione del suo diritto di essere sentita: una prima volta, perché ritiene che il Tribunale cantonale amministrativo non avrebbe dovuto condividere la constatazione del Governo secondo cui, benché la Sezione della popolazione avesse violato l'art. 29 cpv. 2 Cost., il vizio riscontrato era stato nel frattempo sanato; una seconda volta, poiché sia il Governo sia la Corte cantonale hanno rinunciato a richiamare l'incarto assicurativo da lei richiesto.
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3.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. concerne tutte quelle facoltà che vanno riconosciute al cittadino affinché possa far valere la sua posizione nella procedura; tra queste, anche il diritto di esprimersi prima che venga resa una decisione nei suoi confronti, il diritto di offrire prove e quello di ottenerne l'assunzione (DTF 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282 e 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148).
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Il diritto di essere sentiti ha natura formale, e la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata. Per giurisprudenza, una lesione del diritto di essere sentiti può essere tuttavia sanata qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere d'esame dell'istanza inferiore e l'interessato non subisca pregiudizio dalla concessione successiva del diritto negatogli (DTF 138 II 77 consid. 4; 137 I 195 consid. 2.2 seg. e 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285).
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3.2. Formulando la prima critica concernente il diritto di essere sentito, la ricorrente non contesta che il Consiglio di Stato dispone dello stesso potere d'esame dell'autorità dipartimentale; nel contempo, la stessa non dimostra che il riconoscimento ex post del suo diritto di essere sentita le abbia comportato un reale svantaggio. A tal proposito, l'impugnativa si esaurisce in effetti in considerazioni del tutto generiche, che non sostanziano nessun ulteriore pregiudizio se non quello che già il Consiglio di Stato ha riconosciuto: rinunciando, in base a quanto previsto dalla giurisprudenza in materia, al prelievo della tassa di giustizia (2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.4.2 e 2C_880/2011 del 29 maggio 2012 consid. 4.2.2.2).
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Infondata, la prima censura mossa in relazione all'art. 29 cpv. 2 Cost. va pertanto respinta.
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3.3. A maggior fortuna non è però destinata nemmeno la critica con cui viene lamentata la mancata assunzione agli atti dell'incarto assicurativo.
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3.3.1. Il diritto di far amministrare delle prove garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. presuppone che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti.
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D'altra parte, quand'anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di porre un termine all'istruttoria nel caso in cui, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato della prova, è convinta che non potrebbe condurla a modificare la sua opinione (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429).
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3.3.2. La Corte cantonale ha rinunciato ad assumere agli atti l'incarto assicurativo, perché non le appariva suscettibile di portarla a conoscenza di ulteriori fatti rilevanti. Confrontata con tale argomentazione, la ricorrente sostiene invece che l'assunzione era necessaria, segnatamente per dimostrare che non ha mai stazionato ininterrottamente all'estero per un periodo superiore a sei mesi.
26
Come già rilevato nei fatti (precedente consid. C), la decisione del Tribunale cantonale amministrativo non si basa tuttavia sulla questione a sapere se la ricorrente sia stata ininterrottamente all'estero per oltre sei mesi, bensì sulla constatazione del fatto che il centro dei suoi interessi non si trova più in Svizzera, ragione per la quale la rilevanza dell'assunzione dell'incarto citato non è dimostrata, anzi va negata.
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4. Nel merito, il ricorso verte sul riconoscimento della decadenza di un permesso di domicilio.
28
4.1. Giusta l'art. 61 cpv. 2 LEtr, se uno straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il suo permesso di domicilio decade automaticamente trascorso il termine di sei mesi; su richiesta presentata prima della scadenza di detto termine, il permesso di domicilio può essere mantenuto per quattro anni (art. 79 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA; RS 142.201]). Per quanto riguarda il permesso di domicilio, l'art. 61 cpv. 2 LStr ha la stessa portata dell'art. 9 cpv. 3 della vecchia legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), ragione per la quale anche la giurisprudenza relativa a quest'ultimo resta applicabile (sentenza 2C_19/2012 del 26 settembre 2012 consid. 4 e 2C_853/2010 del 22 marzo 2011 consid. 5.1).
29
4.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata appunto quando ancora era in vigore la legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, la fattispecie della decadenza è però realizzata anche se una persona manca regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera (DTF 120 Ib 369 consid. 2c pag. 372; sentenza 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1).
30
4.3. In simili circostanze (ripetuti soggiorni in un altro Paese durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (sentenza 2C_408/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 4.2 con ulteriori rinvii; Zünd/Arquint, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. 8.8 segg.).
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5. Sennonché, contrariamente a quanto rilevato nell'impugnativa, proprio sui principi descritti si basa correttamente anche il giudizio impugnato, che occorre pertanto confermare nella sua integralità.
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5.1. Innanzitutto va rilevato che, nella misura in cui la ricorrente contesta i contenuti della sentenza querelata, procedendo a precisazioni ed a completazioni dei fatti che sono emersi in sede cantonale senza dimostrarne un accertamento lesivo del diritto e segnatamente del divieto d'arbitrio, formula delle critiche inammissibili, che non possono essere oggetto di ulteriore esame da parte di questa Corte (precedente consid. 2.2 seg. e la giurisprudenza ivi citata).
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5.2. Stessa conclusione d'inammissibilità vale poi per quelle censure che si indirizzano ancora contro il giudizio del Consiglio di Stato, che aveva confermato la decadenza del permesso di domicilio ritenendo che la ricorrente avesse soggiornato in Italia per un periodo superiore a sei mesi. Detta pronuncia è infatti stata sostituita da quella del Tribunale cantonale amministrativo - che ha deciso di lasciare aperta la questione della durata del soggiorno all'estero e confermato la decadenza del permesso a causa del fatto che il centro degli interessi dell'insorgente si trovava all'estero - ed è quindi contro le considerazioni sviluppate in quest'ultimo giudizio che devono semmai essere indirizzate eventuali critiche (sentenza 2C_810/2014 del 30 luglio 2015 consid. 2.4).
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5.3. Come annunciato, sulla base dei fatti che emergono dal giudizio impugnato, che non sono stati messi validamente in discussione e che vincolano pertanto anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), non risultano in ogni caso motivi per scostarsi dalle conclusioni in esso contenute.
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5.3.1. La ricorrente insiste sul fatto di non avere mai stazionato ininterrottamente all'estero per un periodo superiore a sei mesi. Così argomentando dimentica tuttavia che, per giurisprudenza, la decadenza del permesso di domicilio può essere pronunciata anche quando il termine previsto dall'art. 61 cpv. 2 LStr non viene superato, ma vi sono sufficienti indizi per ritenere che il centro degli interessi dello straniero non siano più in Svizzera bensì altrove (precedente consid. 4).
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5.3.2. Procedendo a un apprezzamento dei fatti accertati, la Corte cantonale poteva nel contempo rilevare, senza con ciò violare il divieto d'arbitrio, che questo era il caso anche nella fattispecie che ci occupa. Simile conclusione basa infatti su una serie di indizi sostanzialmente concordi tra loro, ovvero:
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i controlli svolti dalle forze dell'ordine nel 2011, nel corso dei quali è stato constatato che l'appartamento della ricorrente era ammobiliato e ospitava due gatti accuditi dal suo curatore, ma non veniva utilizzato con regolarità (scarsa pulizia e consumi elettrici alquanto ridotti);
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gli ulteriori 18 controlli eseguiti rispettivamente fatti eseguire dalla polizia cantonale tra il 28 gennaio ed il 9 febbraio 2013 (7 controlli) e tra il 13 marzo e il 5 agosto 2013 (11 controlli) presso l'appartamento di cui l'insorgente è conduttrice a Y.________, senza mai trovare nessuno;
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l'interrogatorio al quale è stato sottoposto il curatore dell'insorgente il 9 aprile 2013, durante il quale lo stesso ha dichiarato quanto segue:
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"Sono compagno della signora A.________, che ho conosciuto nel lontano 1997 (...) Nel 2006, purtroppo è rimasta vittima di un grave incidente subendo un fortissimo trauma cranico il quale I'ha resa tetraplegica. Attualmente la situazione rimane gravissima, e a causa di ciò necessita di assistenza continua. Da parte mia mi occupo quotidianamente giorno e notte, in quanto A.________ non ha nessun parente in Svizzera che la può aiutare. La sorella C.________ e la mamma abitano in Brasile e di norma vengono 1 volta all'anno a trovarla per un periodo che varia da 2/4 mesi. In questo periodo che vi sono i suoi cari A.________ rimane a Y.________ nell'appartamento di via Z.________ dove soggiorna regolarmente. D. Quando non ci sono i parenti A.________ dove soggiorna? R. Un po' a X.________ presso la mia abitazione e un po' a Y.________ in via Z.________, questo a dipendenza delle fisioterapie a cui si sottopone quotidianamente. Purtroppo ultimamente a partire da metà febbraio 2013 il dormire alla notte presso il suo appartamento è diventato un po' problematico in quanto ricordando quanto le è accaduto nella notte del 2006, inizia a piangere e gridare creando disturbo agli altri inquilini. Pertanto su consiglio dei medici si è deciso di lasciarla un po' tranquilla, lasciandola elaborare onde poter accettare quanto le è accaduto. Questo il motivo principale che A.________ non la lascio nel suo appartamento a dormire ma la porto con me a X.________ a casa mia. Mentre durante il giorno quando non si trova in fisioterapia alloggia presso il suo appartamento. (...) Come ho detto precedentemente se A.________ non soggiorna regolarmente in quel di Y.________ è solo unicamente dovuto al ricordare (rivivere) quanto le è accaduto. È comunque volontà di A.________ tornare a vivere regolarmente nella sua abitazione";
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la revoca dell'assegno per grandi invalidi decisa dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità (15 ottobre 2012) e confermata in via definitiva dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (18 novembre 2013), proprio perché il centro degli interessi della ricorrente risultava essere a X.________ e non a Y.________.
42
5.4. La conclusione cui è giunta la Corte cantonale non può per altro essere concretamente messa in discussione né dal richiamo all'art. 26 CC, norma secondo cui il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti, né dalla denuncia della violazione del principio della proporzionalità, né dagli ulteriori aspetti sollevati nel ricorso.
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5.4.1. Come risulta già dal testo dell'art. 26 CC, questo disposto vale infatti nei casi in cui una persona maggiorenne si trova sotto curatela generale. Che nei confronti della ricorrente sia stata pronunciata l'incisiva misura prevista dall'art. 398 CC - che viene istituita quando una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento - non è tuttavia preteso e, tanto meno, dimostrato. In effetti, la sentenza impugnata non contiene nessun riferimento alla messa in atto di una simile misura anche nel caso che ci occupa e l'insorgente stessa si limita a rinviare all'art. 26 CC in un contesto del tutto generico ed ipotetico.
44
5.4.2. Sempre come rettamente indicato nel querelato giudizio, una volta constatato che il centro degli interessi dell'insorgente si trova all'estero e non in Svizzera, nemmeno vi è inoltre spazio per esaminare la fattispecie nell'ottica del principio della proporzionalità (sentenze 2C_327/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 2.3 e 2C_454/2012 del 29 maggio 2012 consid. 2.4).
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5.4.3. L'insostenibilità dell'apprezzamento svolto dalla Corte cantonale non è infine dimostrata dal fatto che, in occasione della visita nell'appartamento della ricorrente nell'estate del 2011, la polizia ha riscontrato la presenza di due gatti oppure dalla modalità di esecuzione dei controlli svolti tra il gennaio e l'agosto 2013 (orari e frequenza).
46
Tenuta a motivare l'arbitrio, l'insorgente infatti vi rinuncia e presenta pertanto una critica sostanzialmente inammissibile. Una violazione dell'art. 9 Cost. non è poi per nulla data. Riscontrata contemporaneamente a un uso assai scarso di corrente, la presenza di animali domestici, di piccola taglia e facilmente trasportabili, non può in effetti assumere nessun rilievo specifico.
47
Per quanto riguarda i controlli di polizia, va invece detto che essi sono stati nel complesso ben 18, che gli stessi vanno ad aggiungersi a quelli eseguiti nel 2011 con l'esito sopra indicato e che anche il fatto che siano stati svolti prevalentemente di sera, di notte e di mattina presto non inficia di per sé il giudizio delle autorità cantonali. Non va infatti perso di vista che, nonostante la ricorrente sia impedita a dormire da sola a causa del suo stato di salute, il fatto stesso che dal 2013 pernotti regolarmente in Italia e non a Y.________ costituisce anch'esso un elemento a sostegno della conclusione secondo cui il centro dei suoi interessi non è più in Svizzera ma all'estero, presso il suo curatore e compagno.
48
5.5. In base alle circostanze evocate, risulta pertanto che il giudizio impugnato non viola il diritto federale e va confermato.
49
 
Erwägung 6
 
6.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
50
6.2. La ricorrente ha formulato un'istanza di assistenza giudiziaria. Invitata a comprovare lo stato d'indigenza non vi ha tuttavia provveduto e ha pagato l'anticipo spese. Così stando le cose, occorre quindi prendere atto della rinuncia all'assistenza richiesta e addossare le spese secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_103/2014 del 13 gennaio 2015 consid. 6.2).
51
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
52
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
53
3. C omunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
54
Losanna, 5 novembre 2015
55
In nome della II Corte di diritto pubblico
56
del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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Il Cancelliere: Savoldelli
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