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Informationen zum Dokument  BGer 5D_190/2015  Materielle Begründung
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BGer 5D_190/2015 vom 04.11.2015
 
{T 0/2}
 
5D_190/2015
 
 
Sentenza del 4 novembre 2015
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ AG,
 
patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
 
opponente.
 
Oggetto
 
opposizione per non ritorno a miglior fortuna,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con decisione 11 settembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli spiccare da B.________ AG per l'incasso di un attestato di carenza di beni di fr. 8'208.-- e di un credito per " morosità " di fr. 583.50;
 
che con sentenza 6 ottobre 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ avverso tale giudizio pretorile;
 
che il Tribunale d'appello ha osservato come non vi sia alcun mezzo d'impugnazione contro la decisione che statuisce sull'opposizione per non ritorno a miglior fortuna secondo la procedura sommaria (art. 265a cpv. 1 LEF; salvo il reclamo limitato alla sola questione delle spese o dell'assistenza giudiziaria, v. art. 110 e 121 CPC), ma possa unicamente essere promossa un'azione ordinaria di contestazione del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 4 LEF);
 
che i Giudici cantonali, in via abbondanziale, hanno anche osservato come, nella procedura sommaria, l'onere di rendere verosimile il non ritorno a miglior fortuna gravi sull'escusso e come il Pretore non potesse prendere in considerazione la documentazione inviatagli da A.________ dopo l'udienza (v. art. 229 CPC per analogia);
 
che con ricorso 29 ottobre 2015 l'escusso ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di accogliere la sua opposizione per non ritorno a miglior fortuna e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio);
 
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF);
 
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF);
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
 
che in concreto il gravame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione;
 
che il ricorrente omette infatti di spiegare in che modo la motivazione principale sviluppata dall'autorità inferiore a sostegno della decisione di irricevibilità del suo reclamo sarebbe contraria ai suoi diritti costituzionali, limitandosi invece ad esporre alla rinfusa varie considerazioni giuridiche ed a formulare accuse di incapacità e di parzialità nei confronti dei giudici di prima e di seconda istanza;
 
che in tali condizioni il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) va respinta, il rimedio non avendo fin dall'inizio probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che non vi è motivo di assegnare né spese ripetibili né " una adeguata indennità d'inconvenienza ";
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 novembre 2015
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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