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Informationen zum Dokument  BGer 9C_49/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_49/2015 vom 28.10.2015
 
9C_49/2015 {T 0/2}
 
 
Sentenza del 28 ottobre 2015
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
 
Meyer, Parrino,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 dicembre 2014.
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. A.________, nata nel 1966, il 27 novembre 1997 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando quale ultima attività professionale svolta quella di barmaid presso la B.________, rispettivamente direttrice-gerente di un salone di bellezza con annesso grottino, lamentando specialmente affezioni alla colonna vertebrale. Esperiti gli accertamenti medico amministrativi di rito, tra cui una perizia psichiatrica in data 17 luglio 1998 a cura del dott. C.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,e una reumatologica del 6 novembre 1998 a cura del dott. D.________, specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione come pure in reumatologia, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito: UAI) con decisione del 20 novembre 1998 ha riconosciuto una mezza rendita d'invalidità dal 1° settembre 1997 per la problematica reumatologica lombare con obesità e per il disturbo di natura psichiatrica.
1
A.b. In seguito a una procedura di revisione avviata d'ufficio nel giugno 2005 - segnatamente in relazione a una notevole diminuzione di peso, come pure a informazioni su un eventuale svolgimento di diverse attività - l'UAI, dopo avere fatto allestire un'ulteriore perizia reumatologica il 19 aprile 2006 dal dott. D.________ - da cui è emerso un miglioramento con ripercussioni positive sulla capacità lavorativa, ora ritenuta totale nei limiti funzionali attuali - e una psichiatrica il 31 ottobre 2006 dal dott. C.________ - in cui permane un'inabilità lavorativa del 40% sia nelle sue precedenti attività che in quelle adeguate - ha emanato la decisione del 23 marzo 2007 - preceduta dal progetto di decisione 5 febbraio 2007 - mediante la quale ha ridotto la rendita d'invalidità a un quarto dal 1° maggio 2007.
2
A.c. Nel dicembre del 2010 un'ulteriore revisione d'ufficio ha avuto luogo dopo una segnalazione da parte del Ministero Pubblico relativo a un procedimento aperto nei confronti della ricorrente per eventuale abuso nell'ambito delle assicurazioni sociali. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, segnatamente il rapporto del 7 settembre 2012 - e il successivo complemento del 27 agosto 2013 -del dott. E.________, caposervizio Servizio Medico Regionale (di seguito: SMR), specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, l'UAI ha predisposto la soppressione, in via di riconsiderazione, del diritto a una rendita d'invalidità con effetto retroattivo dal 1° novembre 2006, preannunciando una decisione separata sulla restituzione delle prestazioni indebitamente percepite (decisione del 10 settembre 2013, preavvisata con progetto del 17 giugno 2013). Con decisione del 25 giugno 2013 l'Amministrazione ha chiesto la restituzione di fr. 42'352.- per le rendite d'invalidità totali - rendita d'invalidità principale e rendita per la figlia minore - percepite indebitamente dal 1° novembre 2006 al 30 giugno 2013.
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B. A.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 2 luglio 2013 contro la decisione di restituzione del 25 giugno 2013 e il 16 ottobre 2013 contro quella del 10 settembre 2013 di soppressione delle rendite d'invalidità, chiedendone sostanzialmente l'annullamento.
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La Corte cantonale dopo aver congiunto le cause e informato la ricorrente - assegnandole nel contempo un termine per le osservazioni - che erano dati gli estremi per confermare la contestata decisione di soppressione della rendita d'invalidità mediante sostituzione dei motivi (revisione processuale della decisione del 23 marzo 2007 in luogo della riconsiderazione operata), con giudizio del 4 dicembre 2014, ha respinto il ricorso per quanto attiene alla soppressione della rendita d'invalidità con effetto retroattivo dal 1° novembre 2006. Il gravame sulla restituzione è stato per contro parzialmente accolto, nel senso che la condanna alla restituzione delle rendite invalidità percepite a torto per il periodo giugno 2008-giugno 2013 è stata confermata mentre per il periodo novembre 2006-maggio 2008 gli atti sono stati rinviati all'UAI affinché renda una decisione motivata, se del caso dopo aver atteso l'esito del procedimento penale, in merito all'applicazione del termine di prescrizione penale di cui all'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA.
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C. Il 22 gennaio 2015 A.________ è insorta con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede in via principale di annullare il giudizio cantonale del 4 dicembre 2014 e la decisione di soppressione della rendita d'invalidità del 10 settembre 2013 e, in via subordinata, di rinviare gli atti al Tribunale cantonale per procedere a un complemento istruttorio, segnatamente all'allestimento di una perizia, come pure all'audizione di svariati testi.
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Diritto:
 
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2. Avuto riguardo alle censure sollevate, in sede federale l'oggetto del contendere verte unicamente sulla questione se l'UAI abbia a ragione soppresso, con effetto dal 1° novembre 2006, il diritto alla rendita d'invalidità erogata alla ricorrente e alla figlia. La questione della restituzione delle rendite versate indebitamente, oggetto della decisione del 25 giugno 2013, non è invece censurata dalla ricorrente.
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Erwägung 3
 
3.1. Con il giudizio impugnato la Corte cantonale ha confermato, nel suo risultato, la decisione amministrativa di soppressione della rendita d'invalidità querelata, ritenendo in particolare l'assenza d'incapacità lavorativa d'origine psichica almeno a far tempo dal 2006, come pure, da un punto di vista somatico, l'assenza del preteso peggioramento in relazione ai problemi di sovrappeso e al rachide e dunque la conferma della totale capacità di lavoro in attività leggere con la possibilità di variare frequentemente la postura, tra le quali si annoverano peraltro le attività amministrative svolte nel passato. I giudici di prime cure hanno inoltre precisato come il caso concreto configuri una revisione processuale, e non una riconsiderazione, considerato che i fatti alla base dell'inchiesta penale, che hanno alterato gli esiti peritali erano già presenti all'epoca della decisione del 23 marzo 2007 ma non erano noti all'Amministrazione in quanto sottaciuti dalla ricorrente.
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3.2. La ricorrente rimprovera essenzialmente alla Corte cantonale di aver ritenuto a torto l'esistenza di fatti nuovi rilevanti idonei a fondare una revisione ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA. In particolare la ricorrente contesta di aver sottaciuto le sue attività di gerente e riferisce che in ogni modo tali attività non sarebbero state rimunerate. Infine la ricorrente censura la validità degli atti valetudinari alla base della decisione di soppressione della rendita d'invalidità, pretendendo parimenti una violazione del diritto di essere sentito nel senso che la Corte cantonale non ha interrogato i testi da lei proposti, senza darne congrua motivazione.
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4. 
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Erwägung 4.1
 
4.1.1. Conformemente all'art. 53 cpv. 1 LPGA, l'Amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti successivamente fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza e tali da indurre a una conclusione giuridica diversa ( UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a edizione, 2009, n. 21 ad art. 53 LPGA). Scopo della revisione processuale è quello di procedere a una nuova valutazione materiale della fattispecie con effetto retroattivo (ex tunc; DTF 129 V 211 consid. 3.2.2 pag. 218).
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4.1.2. Sono nuovi ai sensi di questa disposizione solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso. I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, ossia di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358).
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4.2. Nel caso in rassegna, l'Amministrazione ha fondato la decisione di soppressione su circostanze e fatti di cui è venuta a conoscenza tramite la consultazione degli atti penali (incarto n. 2010.9923/CGIA), in virtù dei quali contro la ricorrente è stato aperto un procedimento penale per truffa, amministrazione infedele, cattiva gestione, omissione della contabilità e falsità in documenti ai danni di alcuni istituti assicurativi. In particolare, dagli atti penali è emerso un ruolo attivo della ricorrente nella conduzione delle società; essa ha gestito i contratti di lavoro dei dipendenti, ha amministrato le società, si è occupata del salone di bellezza, come pure dell'amministrazione dei rapporti con varie compagnie d'assicurazione private in merito a infortuni accorsi ai dipendenti, rispettivamente sinistri da lei procurati a oggetti mobili. La ricorrente si è occupata delle società di cui era gerente - le cui attività sono cessate per motivi estranei alla sua salute - sottacendo tale fatto all'Amministrazione. A nulla giova alla ricorrente il tentativo di sostenere il contrario adducendo che l'Amministrazione fosse a conoscenza - o comunque dovesse esserlo in virtù del principio di pubblicità del registro di commercio - del fatto che lei operasse per alcune società, con menzione esplicita della corrispondenza intercorsa con l'Istituto delle Assicurazioni Sociali (di seguito IAS) nel dicembre 2006. Dalla stessa emerge difatti che l'Amministrazione aveva saputo nel dicembre del 2006 che la ricorrente faceva parte di alcune società (cfr. in particolare lettera del 5 dicembre 2006 dello IAS alla signora A.________). Ad espressa domanda dell'Amministrazione sulle attività svolte in concreto, la ricorrente con scritto del 25 dicembre 2006 ha piuttosto evidenziato un ruolo passivo in seno alle stesse. Tale non è stata però la realtà fattuale emersa in sede di procedimento penale. Determinante è per contro che la ricorrente abbia sottaciuto tutti i ruoli attivi effettivamente svolti nell'ambito della gestione delle società negli ultimi dieci anni e che i periti, che l'avevano allora valutata per giungere alla conclusione del suo diritto a una rendita d'invalidità, non ne avevano avuto conoscenza durante l'analisi alla base delle conclusioni peritali. Di conseguenza, come già evidenziato dal dott. E.________, nel suo rapporto finale SMR con esame del 7 settembre 2012 conoscendo la vera realtà, si può compiutamente concludere per l'assenza di una qualsivoglia patologia psichiatrica almeno dal 2006 a oggi.
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Ne consegue che, indipendentemente dall'avere o meno percepito introiti - inconferente l'affermazione che per le attività svolte non avrebbe mai percepito un reddito né come salario né come onorario - la ricorrente, sprovvista di qualsivoglia patologia psichiatrica almeno dal 2006 a oggi, e totalmente abile dal punto di vista somatico in attività leggere, non presentava alcuna affezione invalidante. Di conseguenza non vi era alcun discapito economico a suo carico per l'assicurazione invalidità e non aveva pertanto diritto ad alcuna rendita d'invalidità.
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Per completezza si rileva altresì che in tale ambito vige l'obbligo di ridurre il danno e l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua " invalidità ", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 138 V 457 consid. 3.2 pag. 460 seg. con i riferimenti).
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4.3. Ne consegue che il Tribunale cantonale non ha violato il diritto federale, ritenuto che le condizioni di una revisione processuale ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA erano realizzate.
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5. La ricorrente imputa parimenti al Tribunale cantonale una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per avere fatto proprie le considerazioni del SMR e averle preferite, asseritamente senza sufficiente motivazione, a quelle, a suo dire altrettanto valide e puntuali, dei medici da lei consultati, senza prima avere ordinato una perizia giudiziaria e per aver rifiutato l'audizione dei testi da lei proposti. Siffatti rimproveri sono però da respingere per i motivi indicati di seguito.
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5.1. In primo luogo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore, e tanto meno a una perizia giudiziaria, questo mezzo di prova dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinato qualora sussistano dubbi - anche se minimi - riguardo all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4 pag. 227; 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Ora, la ricorrente non spiega affatto - contravvenendo così all'obbligo di motivazione del ricorso (art. 42 cpv. 2 LTF) - perché e in quale misura i referti da lei prodotti farebbero sorgere anche solo minimi dubbi sull'attendibilità e la concludenza delle valutazioni del dott. E.________, caposervizio del SMR. La ricorrente non allega alcun valido motivo tale da consentire di discostarsi dal giudizio cantonale. Il tentativo di sminuire le valutazioni del medico del SMR, limitandosi ad affermare che "è urtante e quindi arbitrario che per decidere la soppressione della rendita AI nei confronti della ricorrente lo IAS medesimo si sia basato su questo rapporto SMR approntato ad hoc dallo IAS medesimo tramite il suo dipendente dott. E.________, quindi su parere chiaramente di parte", è inidoneo a rimettere in dubbio le chiare, complete e motivate conclusioni del medico a capo del servizio SMR dell'AI. In effetti, anche per quanto concerne quest'ultimo implicito rimprovero di carente indipendenza dei rapporti interni all'AI, è sufficiente rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la sola esistenza di un rapporto d'impiego tra il medico interno all'assicurazione e l'assicuratore non consente di concludere per una mancanza di oggettività e imparzialità del primo (DTF 136 V 376 consid. 4.1.2 pag. 378 segg.; 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg. con riferimenti).
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5.2. Sulla censura di violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) per omessa assunzione dei testi proposti dalla ricorrente e per non averne motivato il diniego, si rileva che la Corte cantonale, con il rifiuto di sentire i testi, ha operato un ammissibile apprezzamento anticipato delle prove (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 con riferimenti), motivato compiutamente. I giudici di prime cure hanno infatti rinunciato a procedere a queste audizioni poiché hanno ritenuto che gli elementi disponibili per la revisione processuale emergessero con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti, segnatamente il ruolo attivo della ricorrente nell'ambito della gerenza delle società, come pure le relative ripercussioni sul lato medico riscontrate dal dott. E.________. Nel contestare tale valutazione, la ricorrente non dimostra in alcun modo l'esistenza di un apprezzamento arbitrario anticipato delle prove (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3. pag. 236 seg.).
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6. In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto e la pronuncia cantonale confermata. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 28 ottobre 2015
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Glanzmann
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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