VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4F_14/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4F_14/2015 vom 27.10.2015
 
{T 0/2}
 
4F_14/2015
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Kolly, Niquille,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
B.________,
 
controparte,
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino, casella postale 45853, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4D_15/2015 del 17 marzo 2015.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 17 marzo 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato e privo di conclusioni quantificate, il ricorso introdotto da A.________ contro la decisione emanata su reclamo dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e concernente la tassazione della nota professionale dell'avv. B.________, già patrocinatrice d'ufficio della ricorrente;
 
che in uno scritto 27 marzo 2015, intitolato " Richiesta di revisione ", A.________ menziona la predetta sentenza, formula delle " osservazioni " e sostiene che " una simile decisione distorce la legge in materia di gratuito patrocinio, della libera circolazione degli avvocati e del diritto di essere sentito, creando poca chiarezza e molta incongruenza ";
 
che con lettera 8 ottobre 2015 A.________, riferendosi al summenzionato scritto, sollecita l'emanazione di una decisione;
 
che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF;
 
che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012 dell'11 ottobre 2012);
 
che lo scritto del 27 marzo 2015 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;
 
che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile, ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura semplificata (art. 109 LTF), senza procedere a uno scambio di scritti e con una motivazione sommaria;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di revisione è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.
 
3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 27 ottobre 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).