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Informationen zum Dokument  BGer 5A_727/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_727/2015 vom 23.10.2015
 
{T 0/2}
 
5A_727/2015
 
 
Sentenza del 23 ottobre 2015
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali von Werdt, Presidente,
 
Marazzi, Bovey,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro 
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
 
opponente,
 
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
 
avv. Enrico Pusterla.
 
Oggetto
 
ricusazione (divorzio ecc.),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 luglio 2015
 
dalla Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con decisione 9 luglio 2012 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha segnatamente respinto la domanda di ricusa del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud presentata da A.________ nell'ambito delle procedure giudiziarie che lo oppongono alla moglie B.________, mentre si è dichiarata incompetente per giudicare la domanda di ricusa della Segretaria assessore;
 
che la I Camera civile del Tribunale d'appello ha pure condannato A.________ a versare, a titolo di spese ripetibili, fr. 1'000.-- alla moglie e fr. 800.-- alla curatrice di rappresentanza delle figlie;
 
che con sentenza 5A_680/2012 del 19 novembre 2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso 14 settembre 2012 di A.________ diretto contro la predetta decisione cantonale e lo ha trasmesso all'autorità inferiore affinché, eventualmente dopo essersi concertata con le altre autorità suscettibili di entrare in linea di conto, lo faccia pervenire ad un tribunale superiore competente per giudicare in seconda istanza conformemente all'art. 75 cpv. 2 LTF;
 
che con risoluzione 9 luglio 2013 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha designato la Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino quale autorità giudiziaria superiore competente per statuire sul ricorso 14 settembre 2012;
 
che i rimedi di diritto presentati da A.________ avverso tale risoluzione sono stati dichiarati inammissibili (v. sentenze 5A_406/2014 del 28 maggio 2014; 5C_1/2013 dell'11 novembre 2014);
 
che con sentenza 13 luglio 2015 la Commissione di ricorso sulla magistratura ha parzialmente accolto il ricorso 14 settembre 2012 di A.________ e ha riformato la decisione 9 luglio 2012 della I Camera civile del Tribunale d'appello sopprimendo l'assegnazione di spese ripetibili in favore della curatrice di rappresentanza delle figlie;
 
che, per quanto attiene alle domande di ricusa, la Commissione di ricorso sulla magistratura ha osservato come quella rivolta ai Segretari assessori non possa essere esaminata nel merito, mentre ha confermato la reiezione di quella rivolta al Pretore per il motivo che il mero richiamo alla DTF 125 I 119 consid. 3e proposto da A.________ non basta, da solo, a giustificarne la ricusa per "gravi ragioni" nel senso dell'art. 27 lett. b del codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (CPC/TI; v. anche art. 404 cpv. 1 CPC);
 
che con ricorso 14 settembre 2015 A.________ ha impugnato la sentenza 13 luglio 2015 dinanzi al Tribunale federale, formulando numerose proposte di giudizio;
 
che la richiesta del ricorrente di dichiarare nulla la risoluzione 9 luglio 2013 del Consiglio di Stato e di "far pervenire il ricorso 23 novembre 2013 (recte: 14 settembre 2012) dell'avv. A.________ a un tribunale superiore competente per giudicare in seconda istanza conformemente all'art. 75 LTF" risulta di primo acchito inammissibile, poiché in virtù dell'art. 92 cpv. 2 LTF la decisione incidentale del Governo cantonale fissante la competenza della Commissione di ricorso sulla magistratura quale seconda istanza cantonale non può più essere impugnata ulteriormente;
 
che le richieste di audizione di due testi e di risarcimento danni nei confronti dello Stato del Cantone Ticino si appalesano anch'esse di primo acchito inammissibili già per il fatto che sono prive di qualsiasi motivazione;
 
che la richiesta di adozione di misure cautelari ex art. 104 LTF è già stata respinta con decreto presidenziale 16 settembre 2015;
 
che, pertanto, possono qui essere prese in considerazione soltanto la conclusione tendente ad accertare la nullità della sentenza 13 luglio 2015 della Commissione di ricorso sulla magistratura e ad ottenere la ricusa del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud e dei Segretari assessori (e l'annullamento degli atti da loro compiuti), nonché la conclusione tendente ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale;
 
che il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), nondimeno - tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame - di regola esso esamina soltanto le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1) : il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2);
 
che l'impugnativa all'esame - confusa, prolissa e di difficile lettura nel suo complesso - non adempie le esigenze di motivazione appena illustrate;
 
che infatti il ricorrente si limita a riprodurre alla lettera la motivazione a sostegno della ricusa del Pretore e dei Segretari assessori contenuta nel gravame 14 settembre 2012 presentato davanti all'istanza precedente, omettendo in questo modo di confrontarsi con gli argomenti contenuti nella qui impugnata sentenza della Commissione di ricorso sulla magistratura e di spiegare in che modo quest'ultimo giudizio sarebbe contrario al diritto (v. DTF 134 II 244 consid. 2.3);
 
che il ricorso si rivela pertanto integralmente inammissibile;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta già per assenza di possibilità di esito favorevole del suo gravame (art. 64 cpv. 1 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non vi è ragione di assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti, al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud e alla Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 ottobre 2015
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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