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Informationen zum Dokument  BGer 1B_300/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_300/2015 vom 19.10.2015
 
{T 0/2}
 
1B_300/2015
 
 
Sentenza del 19 ottobre 2015
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Karlen, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
ricorrente,
 
contro
 
Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Sorveglianza telefonica,
 
ricorso contro la decisione emanata il 31 agosto 2015 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Il 7 agosto 2015, secondo l'esposizione del Ministero pubblico, le guardie di confine hanno perquisito a Mendrisio un'autovettura guidata da A.________, trovando in un vano 3'320 grammi lordi di cocaina. Vi rinvenivano pure due telefoni cellulari, uno di marca Samsung, di questi, e un Blackberry, asseritamente dimenticato nell'automobile da un suo amico. L'interessato, posto in carcerazione preventiva il giorno seguente, ha affermato d'essere partito dalla Germania, per consegnare la sostanza stupefacente in Grecia.
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B. Nell'ambito di un procedimento aperto nei confronti dell'arrestato per infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121), con ordine del 27 agosto 2015 il Procuratore pubblico (PP) ha emanato un ordine di sorveglianza concernente una determinata utenza olandese in suo uso, con richiesta di dati retroattivi dal 27 febbraio all'8 agosto 2015. Con decisione del 31 agosto 2015 il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha approvato la sorveglianza telefonica retroattiva, ma soltanto per il periodo dal 1° luglio all'8 agosto 2015.
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C. Avverso questa decisione il PP presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di approvare la sorveglianza dal 27 febbraio all'8 agosto 2015, subordinatamente di rinviare gli atti al GPC per nuovo giudizio.
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Il GPC si conferma nell'impugnato giudizio, il PP rinuncia a replicare, ribadendo quanto esposto nel ricorso.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
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1.2. Il ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF è ammissibile nel quadro dell'approvazione, rispettivamente del diniego di ordini di sorveglianza del traffico delle comunicazioni (DTF 137 IV 340 consid. 2.1). La legittimazione del Ministero pubblico in tale ambito è data (DTF 137 IV 340 consid. 2.3.1). Si possono ritenere pure adempiuti i requisiti di un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e dell'eccezione legale (art. 80 cpv. 2 seconda frase LTF) all'esigenza di una "doppia istanza" (DTF 137 IV 340 consid. 2.2; 139 IV 98 consid. 1.1 inedito; cfr. DTF 137 IV 237 consid. 1.1).
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1.3. L'art. 98 LTF non è applicabile nell'ambito dei ricorsi contro provvedimenti coercitivi ai sensi degli art. 196 segg. CPP (DTF 137 IV 340 consid. 2.4; cfr. DTF 137 IV 122 consid. 2; sentenza 1B_186/2013 del 7 febbraio 2014 consid. 1.3).
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Erwägung 2
 
2.1. Secondo l'art. 273 cpv. 1 CPP, se sussiste il grave sospetto che segnatamente sia stato commesso un crimine o un delitto e siano adempiute le condizioni di cui all'art. 269 cpv. 1 lett. b e c (gravità del reato e rispetto del principio di sussidiarietà), il pubblico ministero può, tra l'altro, esigere informazioni riguardo a quando e con quali persone o collegamenti la persona sorvegliata è o è stata in contatto di telecomunicazione (lett. a); l'ordine può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi (cpv. 3; DTF 139 IV 195 consid. 2, 98 consid. 4.4-4.8; sentenza 1B_128/2013 dell'8 maggio 2013 consid. 2.3).
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2.2. Questa norma permette unicamente il rilevamento di dati marginali di telefonia mobile e non del contenuto del traffico delle telecomunicazioni, segnatamente delle conversazioni e delle notizie (DTF 139 IV 98 consid. 4.2). La richiesta di informazioni secondo l'art. 273 CPP comporta quindi un'ingerenza sensibilmente minore nel segreto delle telecomunicazioni garantito dall'art. 13 Cost. per rapporto ai casi della sorveglianza dei contenuti giusta l'art. 269 in relazione con l'art. 270 CPP (DTF 137 IV 340 consid. 5.5 e rinvii).
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Erwägung 3
 
3.1. Il GPC ha ritenuto adempiute le condizioni dell'art. 269 cpv. 1 CPP, in particolare la sussistenza di gravi indizi nei confronti della persona da sorvegliare, la gravità dei reati indiziati (sequestro di oltre 3 kg lordi di cocaina), rilevando che in assenza di una sorveglianza telefonica le indagini per ricostruire i fatti, in particolare il transito ("trasporto") della sostanza stupefacente, risulterebbero più difficili. Ha ricordato che l'utenza di cui è chiesto il controllo era in possesso dell'imputato al momento del fermo e risulta ch'essa si sarebbe allacciata, a una data non specificata, alla rete svizzera. Ha tuttavia ritenuto che il periodo di sorveglianza richiesto è privo di motivazioni o indicazioni di riferimento: in applicazione del principio di proporzionalità, l'ha pertanto concesso, considerata la data del fermo, per il periodo dal 1° luglio all'8 agosto 2015.
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3.2. Il ricorrente fa valere che il GPC, non esigendo un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti, avrebbe violato l'art. 274 cpv. 2 CPP. Afferma che la mancata giustificazione della criticata limitazione temporale da parte del GPC sarebbe costitutiva di una violazione dell'obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.). Sostiene che senza la totalità dei tabulati retroattivi l'inchiesta sarebbe irrimediabilmente compromessa e contesta il rimprovero secondo cui nell'istanza non avrebbe addotto alcuna giustificazione sul periodo temporale di richiesta dei tabulati, ritenuto che il GPC non avrebbe considerato come da alcuni mesi gli operatori telefonici nelle loro risposte agli accertamenti tecnici non fornirebbero più la data esatta in cui l'utente si è allacciato alla rete. Swisscom aveva comunicato, senza ulteriori precisazioni, non sussistendo alcun obbligo al riguardo, che nel periodo dal 14 febbraio all'8 agosto 2015 l'utenza in esame si era allacciata alla rete svizzera.
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Ricorda che l'imputato è stato arrestato mentre stava trasportando oltre 3 kg di cocaina, ma non si potrebbe escludere che precedentemente vi siano stati altri trasporti di droga, impossibili da provare senza poter disporre dei tabulati richiesti. In loro assenza non si potrebbero identificare neppure eventuali correi o complici dell'arrestato, in particolare i fornitori e gli acquirenti della cocaina trasportata. Aggiunge che l'imputato ha ammesso d'essere partito dalla Germania per consegnarla in Grecia, dichiarando di essere stata la prima volta.
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Al riguardo, il ricorrente insiste sul fatto che il 24 maggio 2015 l'interessato è stato ritratto da un radar nel Canton Basilea: da questo fatto risulterebbe che, con ogni probabilità, dovrebbero esistere tabulati retroattivi dell'imputato anteriori al 1° luglio 2015. Precisa che a causa del mancato accoglimento integrale dell'istanza, non si potrebbe sapere dove l'imputato intendeva recarsi quando è stato fotografato dal radar, né stabilire se il telefonino Blackberry si trovasse nell'autovettura già il 24 maggio 2015. Il ricorrente incentra il gravame sul fatto, successivo alla decisione impugnata, che l'imputato, perlomeno il 24 maggio 2015, si trovava in Svizzera, per cui la contestata limitazione temporale sarebbe smentita dai successivi accertamenti istruttori, ossia dall'invocata foto del radar.
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3.3. Con questa argomentazione il ricorrente disattende che secondo l'art. 99 LTF, norma da lui non richiamata, fatti e mezzi di prova nuovi possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (cpv. 1), ciò che non si verifica in concreto. Al riguardo giova ricordare che, come rettamente sottolineato dal GPC nelle sue osservazioni, il ricorso si fonda in sostanza su un accertamento posteriore alla decisione impugnata e che, ciò che è decisivo, il ricorrente, sorprendentemente nemmeno dopo averne preso conoscenza, non vi fa capo per fondare un ulteriore, nuovo ordine di sorveglianza, né ha sottoposto al GPC una richiesta di estensione del periodo approvato con la decisione impugnata. Il GPC ha rammentato, richiamando per analogia la sentenza 1B_117/2012 del 26 marzo 2012, che le decisioni in materia di misure coercitive non sono, per loro stessa natura, "definitive" e possono (quando non debbono) essere riproposte alla luce di eventuali ulteriori emergenze. Il GPC rileva, a ragione, che in concreto il ricorrente in sostanza chiede al Tribunale federale di statuire quale "prima" istanza. Aggiunge di neppure essere stato informato riguardo alla generica indicazione dell'allacciamento del cellulare litigioso alla rete svizzera negli ultimi sei mesi.
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Ora, non spetta al Tribunale federale, che di massima deve esprimersi un'unica volta su una vertenza, pronunciarsi su ogni sviluppo dell'inchiesta. Occorre pertanto constatare che il ricorso, fondato in larga misura su fatti nuovi, è pertanto inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetterà se del caso al GPC pronunciarsi nell'ambito di una nuova richiesta di sorveglianza sul fatto nuovo addotto dal ricorrente (riguardo alla sorveglianza in presenza di una serie di reati cfr. sentenze 1B_365/2014 del 12 gennaio 2015 consid. 6 e 6B_795/2014 del 6 gennaio 2015 consid. 2.5; sulla differenza tra dissigillamento e sorveglianza telefonica di un cellulare sequestrato vedi sentenza 1B_131/2015 del 30 luglio 2015 consid. 1; sulla sorveglianza del collegamento di telecomunicazione di una persona non imputata cfr. DTF 138 IV 232). Le ulteriori critiche ricorsuali non dimostrano affatto una violazione degli art. 269 e segg. e devono pertanto essere respinte.
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4. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 66 cpv. 4 e 68 cpv. 3 LTF).
16
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.
 
Losanna, 19 ottobre 2015
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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