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Informationen zum Dokument  BGer 1C_481/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_481/2015 vom 29.09.2015
 
{T 0/2}
 
1C_481/2015
 
 
Sentenza del 29 settembre 2015
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Karlen, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________S.r.l.,
 
3. C.________S.r.l.,
 
patrocinate dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Andrea Daldini,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; consegna di mezzi di prova,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
 
Fatti:
 
A. Il 7 febbraio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto contro A.________ e altre persone, per titolo di bancarotta fraudolenta aggravata. L'autorità estera sospetta che gli inquisiti avrebbero distratto ingenti somme di denaro dalla società B.________S.r.l., facendola fallire e provvedendo a far confluire i valori su conti bancari in Svizzera.
1
B. Con decisione di chiusura del 1° marzo 2015 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente della documentazione bancaria di conti intestati a B.________S.r.l., a A.________ e a C.________S.r.l. Mediante giudizio del 4 settembre 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso degli interessati.
2
C. Avverso questa sentenza, A.________, B.________S.r.l. e C.________S.r.l. presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono di sospendere la procedura rogatoriale finché l'autorità estera informi quella svizzera sull'esito della procedura fallimentare di B.________S.r.l., che sarebbe ancora in corso. In via principale, postulato l'annullamento della decisione impugnata, chiedono di non trasmettere nessun documento all'Italia, in via subordinata, di trasmettere soltanto i documenti relativi a una determinata operazione e, in via ancor più subordinata, di anonimizzare i documenti che nulla avrebbero a che fare con il procedimento penale estero.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alle ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).
6
 
Erwägung 2
 
2.1. Le ricorrenti affermano che il quesito di sapere se si possa dar seguito a una rogatoria fondata sul reato di bancarotta fraudolenta quando la società interessata non sarebbe ancora fallita, in quanto la sentenza di primo grado accertante il fallimento di B.________S.r.l. non sarebbe ancora cresciuta in giudicato, costituirebbe una questione giuridica di principio. Aggiungono che, sotto il profilo del principio della doppia punibilità, l'esame di tale reato necessiterebbe di un'applicazione più attenta e restrittiva rispetto alla prassi vigente.
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2.2. Con questi generici accenni esse non dimostrano tuttavia che la causa in esame costituirebbe un caso particolarmente importante. Per di più, disattendendo il loro obbligo di motivazione, non si confrontano con le esaurienti motivazioni addotte dall'istanza precedente, che non si scostano dalla costante giurisprudenza, relative all'adempimento del requisito della doppia punibilità, nonché all'utilità potenziale dei documenti litigiosi. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF).
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3. Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di effetto sospensivo era superflua, ritenuto ch'esso è dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle ricorrenti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
 
Losanna, 29 settembre 2015
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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