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Informationen zum Dokument  BGer 4A_477/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_477/2015 vom 24.09.2015
 
{T 0/2}
 
4A_477/2015
 
 
Sentenza del 24 settembre 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Stefano Peduzzi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Fondazione B.________,
 
patrocinata dall'avv. Giovanni Poma,
 
opponente.
 
Oggetto
 
gratuito patrocinio,
 
ricorso contro la decisione emanata il 7 luglio 2015
 
dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 29 settembre 2014 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto la petizione presentata da A.________ nei confronti della Fondazione B.________ volta ad ottenere fr. 54'893.10 a titolo di rimunerazione dell'attività lavorativa;
 
che il 3 novembre 2014 l'attrice ha attaccato il giudizio pretorile, chiedendo alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino di accogliere la petizione;
 
che con decisione 16 gennaio 2015, rimasta inimpugnata, la Corte cantonale ha respinto una domanda di gratuito patrocinio presentata dall'attrice;
 
che la convenuta ha chiesto con istanza 21 gennaio 2015 la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili, l'attrice essendo rientrata in Marocco dove è domiciliata;
 
che con decisione 5 maggio 2015 il Vicepresidente della Camera adita ha accolto l'istanza e ha fissato in fr. 2'500.-- la cauzione da versare entro il 30 giugno 2015 in favore della convenuta;
 
che il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, con sentenza 15 giugno 2015, il ricorso presentato dall'attrice contro tale decisione;
 
che con decisione del 7 luglio 2015 la Presidente della Corte cantonale ha respinto la - nuova - domanda di gratuito patrocinio inoltrata dall'attrice il 30 giugno 2015, perché essa non poggia su una modifica delle circostanze già considerate nella decisione del 16 gennaio 2015 né presenta novità;
 
che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 14 settembre 2015 con cui postula l'annullamento della predetta decisione, la concessione del gratuito patrocinio con la revoca dell'obbligo di versare una cauzione in sede di appello e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura federale;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie;
 
che infatti la ricorrente si limita ad invocare gli art. 6 CEDU e 29 Cost. e ad asseverare, in larga misura in maniera apodittica, l'esistenza dei presupposti per concedere il gratuito patrocinio come se la relativa richiesta fosse stata sottoposta per la prima volta alla Corte cantonale;
 
che essa omette invece completamente di confrontarsi con le - pertinenti (v. sentenza 4A_410/2013 del 5 dicembre 2013 consid. 3.2) - considerazioni della decisione impugnata secondo cui non sono adempiute le condizioni per un riesame della decisione negativa sulla prima domanda di gratuito patrocinio;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza della ricorrente;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 settembre 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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