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Informationen zum Dokument  BGer 9C_501/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_501/2015 vom 24.08.2015
 
{T 0/2}
 
9C_501/2015
 
 
Sentenza del 24 agosto 2015
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa Pensioni B.________, patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Previdenza professionale,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 giugno 2015.
 
 
Visto:
 
il ricorso in materia di diritto pubblico di A.________ al Tribunale federale del 7 luglio 2015 (timbro postale ) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato l'8 giugno 2015 in materia di previdenza professionale,
1
il decreto dell'8 luglio 2015 con il quale, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, al ricorrente è stato assegnato un termine scadente al 20 agosto 2015 per produrre gli allegati mancanti (sentenza dell'istanza precedente), avvertendolo che, in caso di inosservanza, il ricorso non sarebbe stato preso in considerazione,
2
lo scritto del 21 luglio 2015 con il quale, oltre al giudizio richiesto, A.________ ha trasmesso un nuovo gravame in sostituzione del precedente,
3
 
considerando:
 
che il ricorso trasmesso il 21 luglio 2015 (in sostituzione di quello del 7luglio 2015) non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF e scaduto- in applicazione degli art. 44 e 45 LTF - il 13 luglio 2015, ritenuto che l'invito a sanare il vizio (cfr. art. 42 cpv. 5 LTF) entro il 20 agosto 2015, impartito con decreto dell'8 luglio 2015, si riferisce solo alla mera trasmissione del giudizio cantonale,
4
che il gravame trasmesso il 21 luglio 2015 si rileva tardivo e pertanto inammissibile, considerato che il ricorrente non ha fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato (art. 50 LTF),
5
che oggetto di esame della presente vertenza sarà perciò unicamente il memoriale di ricorso trasmesso il 7 luglio 2015,
6
che, conformemente all'art. 95 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,
7
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1),
8
che il Tribunale cantonale ha considerato, da un lato, che il ricorrente ha sollevato nuovamente contestazioni riferite alla precedente procedura giudiziaria sfociata nel giudizio cantonale del 15 dicembre 2011, cresciuto in giudicato formale (per il quale una revisione processuale ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA è pure da escludere ), come pure nuove formulazioni non ben precisate e sostanziate, e, d'altro lato, esso ha chiarito le ragioni per cui la richiesta di un nuovo certificato di previdenza è stata respinta,
9
che nel caso concreto il ricorrente non spiega il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto,
10
che difatti con il gravame il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - il giudizio impugnato e in particolare ribadisce l'opinione già espressa dinnanzi al Tribunale cantonale, sia sulla precedente procedura giudiziaria ( da cui l'inammissibilità delle allegazioni in conformità del principio ne bis in idem ), sia sulle apodittiche censure relative al giudizio dell'8 giugno 2015, senza confrontarsi con le ragioni - in fatto e in diritto - che hanno indotto il Tribunale cantonale a ritenere l'assenza dei presupposti per un ricalcolo delle prestazioni assicurative nel senso inteso dal ricorrente, come pure giustificata la mancata concessione diun nuovo certificato previdenziale,
11
che pertanto il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime suesposte,
12
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
13
che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
14
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv.1 seconda frase LTF),
15
che non si assegnano spese ripetibili all'opponente che peraltro non è stata invitata a intervenire nella presente procedura,
16
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 24agosto 2015
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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