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Informationen zum Dokument  BGer 5A_752/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_752/2014 vom 21.08.2015
 
{T 0/2}
 
5A_752/2014
 
 
Sentenza del 21 agosto 2015
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali von Werdt, Presidente,
 
Escher, Marazzi, Herrmann, Bovey,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ S.p.A.,
 
patrocinata dall'avv. Gabriele Banfi,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Antonio Monti,
 
opponente.
 
Oggetto
 
exequatur di un decreto straniero (sequestro),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Con decreto ingiuntivo 30 settembre 2011, dichiarato contestualmente all'emanazione provvisoriamente esecutivo giusta l'art. 642 CPC italiano, il Tribunale ordinario di Milano ha ingiunto all'impresa ticinese B.________ SA di pagare alla società italiana A.________ S.p.A. euro 235'618.06 oltre interessi e spese giudiziarie, specificando che il debitore ingiunto aveva diritto di proporre la sua opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica e che in mancanza di una tale opposizione il decreto sarebbe divenuto definitivo. È seguito l'atto di precetto 21 ottobre 2011 e la notifica degli atti a B.________ SA in data 8 novembre 2011. Quest'ultima ha chiesto al Tribunale ordinario di Milano la sospensione ex art. 649 CPC italiano dell'esecuzione provvisoria, che il giudice ha rifiutato a due riprese (23 dicembre 2011 e 29 maggio 2012). Con decisione 6 settembre 2013 il giudice di merito ha respinto l'opposizione interposta in data non specificata da B.________ SA contro il decreto ingiuntivo, decisione poi appellata dalla debitrice ingiunta in data 14 novembre 2013.
1
A.b. Nel frattempo, A.________ S.p.A. ha chiesto in data 22 febbraio 2012 ed ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano due giorni più tardi il riconoscimento e l'esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo, nonché il sequestro di specificati beni di pertinenza di B.________ SA fino a concorrenza del credito risultante dal predetto decreto.
2
A.c. Con reclamo 26 marzo 2012 B.________ SA ha chiesto alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in via principale, di negare l'esecutività in Svizzera al decreto ingiuntivo e di annullare il sequestro dei suoi beni. Con sentenza 14 agosto 2013 il Tribunale d'appello ha accolto tale reclamo. In accoglimento del ricorso in materia civile 18 settembre 2013 proposto da A.________ S.p.A., il Tribunale federale con sentenza 5A_685/2013 del 6 novembre 2013 ha annullato la sentenza cantonale per violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, rinviando parimenti l'incarto alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione nel senso dei considerandi.
3
B. Riavviata la procedura di reclamo, le parti hanno (abbondantemente) esercitato il loro diritto di essere sentite. Il Tribunale d'appello ha allora pronunciato la propria sentenza 26 agosto 2014 qui impugnata, con la quale ha accolto il reclamo 26 marzo 2012 ed ha riformato la decisione pretorile nel senso della reiezione dell'istanza volta ad ottenere il riconoscimento e l'esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo 30 settembre 2011 del Tribunale ordinario di Milano e dell'annullamento del sequestro poggiante sul menzionato decreto. Il Tribunale d'appello ha posto spese e ripetibili a carico di A.________ S.p.A.
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C. Contro la pronuncia cantonale insorge avanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile 29 settembre 2014 A.________ S.p.A. (qui di seguito: ricorrente), chiedendone in via principale l'annullamento e la riforma nel senso della reiezione del reclamo cantonale, in via subordinata l'annullamento e la trasmissione dell'incarto al Tribunale d'appello per nuovo giudizio, ed in via ancor più subordinata la modifica circa la ripartizione di spese e ripetibili di seconda istanza.
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Con decreto presidenziale 21 ottobre 2014, al gravame è stato concesso l'effetto sospensivo. Nel merito, l'autorità inferiore ha rinunciato a proporre osservazioni, mentre B.________ SA (qui di seguito: opponente) ne propone la reiezione.
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Diritto:
 
1. La decisione impugnata, con cui il Tribunale superiore del Cantone Ticino (Allegato III della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [CLug; RS 0.275.12]) ha accolto un ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug, è suscettiva di un ricorso in materia civile (art. 44 e Allegato IV CLug in relazione con gli art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e 75 cpv. 1 LTF), atteso che anche il valore di lite supera la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il gravame, proposto peraltro tempestivamente dalla parte soccombente in istanza cantonale (art. 100 cpv. 1 risp. art. 76 cpv. 1 LTF), è pertanto ammissibile (DTF 139 III 232 consid. 1).
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Erwägung 2
 
La principale questione litigiosa è quella a sapere se il decreto ingiuntivo italiano 30 settembre 2011 possa essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera.
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2.1. Il Tribunale d'appello, riferendosi a numerose sentenze nazionali, estere e della CGCE (Corte di Giustizia delle Comunità europee) e ribadito il principio che un decreto ingiuntivo italiano può costituire decisione ai sensi dell'art. 32 CLug e dunque essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera a condizione che sia munito della dichiarazione di esecutività giusta gli art. 647, 648 o 653 seg. CPC italiano, ha ritenuto che il decreto ingiuntivo oggetto della presente procedura non può essere qualificato quale decisione secondo l'art. 32 CLug poiché dichiarato provvisoriamente esecutivo in applicazione dell'art. 642 CPC italiano, ovvero prima che la parte convenuta potesse esercitare il proprio diritto al contraddittorio. Il rimedio della sospensione dell'esecuzione provvisoria fondato sull'art. 649 CPC italiano non costituirebbe mezzo di impugnazione con effetto sospensivo e devolutivo. L'opinione divergente espressa da alcune Corti cantonali sarebbe superata dalla topica sentenza del Tribunale federale (DTF 139 III 232).
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2.2. La ricorrente lamenta una violazione degli art. 32 e 34 n. 2 CLug. Ridiscutendo in extenso la giurisprudenza e la dottrina già esaminate dalla Corte cantonale e nella DTF 139 III 232, essa evidenzia che la concreta fattispecie concernerebbe sì un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo sulla base dell'art. 642 CPC italiano; tuttavia, essa si distinguerebbe dai precedenti discussi per il fatto che il debitore sarebbe intervenuto nella procedura italiana interponendo opposizione e vedendosi persino respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria - e tutto ciò, prima che venisse introdotta in Svizzera una domanda di riconoscimento ed esecuzione del decreto ingiuntivo. Le giurisprudenze nazionali, estere e della CGCE / CGUE (Corte di giustizia dell'Unione europea) relative alla riconoscibilità del decreto ingiuntivo porrebbero come criterio che il debitore abbia potuto esercitare il proprio diritto di essere sentito prima dell'inoltro della domanda di exequatur, non già prima dell'emanazione del decreto medesimo. Adduce poi che l'art. 34 n. 2 della nuova Convenzione di Lugano fa obbligo al convenuto di attivarsi nel Paese d'origine del provvedimento, laddove possibile, deducendone che qualora ciò sia possibile (come nel caso di specie), pure un decreto ingiuntivo emesso in forma immediatamente esecutiva potrebbe venire riconosciuto dopo la definitiva reiezione dell'opposizione interposta dal debitore ex art. 645 CPC italiano oppure dopo che una richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria giusta l'art. 649 CPC italiano sia stata respinta. In altre parole: se il destinatario di un provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo avvia il contraddittorio in Italia, al decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo in applicazione dell'art. 642 CPC italiano non può più essere negata la qualità di decisione ai sensi dell'art. 32 CLug; la DTF 139 III 232 riguarderebbe unicamente la fattispecie nella quale il destinatario del provvedimento non si sia attivato in Italia e sia rimasto contumace. A titolo sussidiario, la ricorrente censura - siccome contrario all'art. 97 LTF, al proprio diritto di essere sentita ed al divieto d'arbitrio - che il Tribunale d'appello non abbia esaminato la fattispecie nella prospettiva dell'art. 34 n. 2 CLug ed abbia in particolare omesso di esaminare la reale portata dell'art. 649 CPC italiano.
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2.3. L'opponente ritiene il ricorso a tal punto infondato da giustificare di venir evaso senza risposta, e chiede severe sanzioni contro la ricorrente per voler reiterare tesi in netto contrasto con dottrina e giurisprudenza. Passa nondimeno il gravame in rassegna, contestualizzando le numerose sentenze e la dottrina italiana addotte dalla ricorrente, per concludere confermando l'opinione del Tribunale d'appello. Evade in seguito la motivazione sussidiaria del ricorso, constatando in particolare l'irrilevanza degli art. 34 n. 2 CLug e 649 CPC italiano per il caso concreto.
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2.4. Ai fini della CLug, con "decisione" si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere (art. 32 CLug).
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2.4.1. La giurisprudenza considera che il decreto ingiuntivo italiano, munito della dichiarazione di esecutività, sia una decisione nel senso dell'art. 32 CLug, riconoscibile ed eseguibile in Svizzera (v. DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenza 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.1, in RtiD I-2011 pag. 783). Sulla base della nota sentenza della CGCE del 13 luglio 1995 C-474/93 
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2.4.2. La posizione della ricorrente (v. supra consid. 2.2) consiste per l'essenziale a dire che la giurisprudenza dedotta dal caso 
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2.4.3. Per costante prassi, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Lugano si tiene conto della giurisprudenza e della dottrina attinenti sia alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia al Regolamento Bruxelles I, che ha sostituito quest'ultima Convenzione (DTF 139 III 232 consid. 2.2 con rinvio; 135 III 623 consid. 3.2 con rinvii; 135 III 185 consid. 3.2 con rinvii; 121 III 336 consid. 5c).
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2.4.3.1. Punto di partenza della discussione è la constatazione che le norme topiche della Convenzione di Bruxelles hanno subito dei cambiamenti nel successivo Regolamento Bruxelles I; in particolare è stata modificata la disposizione corrispondente all'art. 34 n. 2 CLug, in virtù della quale è ormai sufficiente, per il riconoscimento di una decisione estera, che il convenuto contumace abbia avuto a disposizione un rimedio di diritto efficace del quale non ha fatto uso (v., fra i tanti, Hélène Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 4a ed. 2010, pag. 436). Parte della dottrina ne deduce che la giurisprudenza in tema emanata sotto l'egida del diritto previgente non può essere pedissequamente confermata. Di tale giurisprudenza viene in particolare criticata l'impossibilità di far riconoscere all'estero misure provvisionali ex parte che devono avere, per essere efficaci, un effetto sorpresa (Stefan Leible, in Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, 2011, n. 36 e 36b ad art. 31, n. 12 e 12a ad art. 32 Regolamento Bruxelles I; Reinhold Geimer, in Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3a ed. 2010, n. 107 ad art. 34 Regolamento Bruxelles I).
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2.4.3.2. Tuttavia, la giurisprudenza posteriore all'entrata in vigore del Regolamento Bruxelles I non ha seguito tale corrente dottrinale: il Bundesgerichtshof tedesco ha in particolare posto in evidenza che il legislatore comunitario ha scientemente omesso di modificare il contenuto degli art. 32 segg. del Regolamento Bruxelles I rispetto agli art. 25 segg. della Convenzione di Bruxelles, seppure la criticata giurisprudenza emanata sotto l'egida del diritto previgente gli fosse ben nota (Leible, op. cit., n. 36b ad art. 31 Regolamento Bruxelles I, con rinvio, alla nota a piè di pagina 130, alla sentenza del Bundesgerichtshof tedesco IX ZB 150/05 del 21 dicembre 2006 punto 15; Geimer, loc. cit., nota a piè di pagina 196).
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La giurisprudenza Hengst Import BVemanata dalla CGCE sotto l'egida della Convenzione di Bruxelles in materia di decreto ingiuntivo italiano mantiene quindi la sua validità anche dopo l'emanazione del Regolamento Bruxelles I: il criterio discriminante per fruire del regime di riconoscimento e di esecuzione rimane la possibilità, per il debitore, di esercitare il proprio diritto di essere sentito prima che il decreto ingiuntivo venga dichiarato esecutivo nello Stato d'origine (in questi termini: Domej/Oberhammer, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, 2011, n. 12 ad art. 32 CLug; v. anche Jolanta Kren Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, n. 8 ad art. 32 CLug).
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2.4.3.3. Il decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo in applicazione dell'art. 642 CPC italiano continua pertanto ad essere considerato un provvedimento ex parte non suscettibile di cadere sotto la definizione di "decisione" giusta l'art. 32 CLug (supra consid. 2.4.1). La sua utilità resta limitata al creditore procedente che intende porre in esecuzione la propria pretesa facendo capo a beni del debitore siti nel Paese di pronuncia, nel caso di specie in Italia (v. DTF 129 III 626 consid. 5.2.1; Walter/Domej, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5a ed. 2012, pag. 467 seg., pag. 566 seg.).
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2.4.3.4. Conformemente ai principi sull'interpretazione uniforme del Regolamento Bruxelles I e della CLug (supra consid. 2.4.3), pronunciando la fondamentale DTF 139 III 232 il Tribunale federale non ha fatto altro che allinearsi sulla posizione del Bundesgerichtshof tedesco, non senza considerare che la stessa è condivisa anche dalle Corti supreme francese e austriaca.
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2.4.4. Peraltro, nonostante la ricorrente si sforzi di dimostrare il contrario citando estratti giurisprudenziali e dottrinali avulsi dal contesto e, di conseguenza, fraintendibili (è ciò il caso per la citazione di Caterina Silvestri, La tutela del credito contrattuale nell'Unione europea, 2011, pag. 198), anche la dottrina italiana è, de lege lata, quasi unanime nel considerare non suscettibile di riconoscimento ed esecuzione all'estero il decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo sulla base dell'art. 642 CPC italiano.
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2.4.4.1. Già vi sarebbe da chiedersi, preliminarmente - quantunque le parti non sollevino la questione -, se il decreto ingiuntivo italiano possa considerarsi semplice misura superprovvisionale, relativamente alla quale la dottrina lamenta l'impossibilità di riconoscimento all'estero (supra consid. 2.4.3.1); autorevoli autori gli attribuiscono piuttosto natura condannatoria (in tal senso v. fra i tanti Edoardo Garbagnati, Il procedimento d'ingiunzione, 2a ed. 2012, pag. 31 segg.), ciò che sminuirebbe di parecchio la pertinenza della critica dottrinale discussa, ed inoltre potrebbe dare origine ad ulteriori difficoltà in vista di un exequatur estero (segnatamente in caso di pronuncia da parte di un tribunale non necessariamente competente nel merito, v. art. 31 CLug; v. in merito e in extenso Walter/Domej, op. cit., pag. 567-572).
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2.4.4.2. Indipendentemente da ciò, impedisce il riconoscimento e l'esecuzione il "fatto che non si è, per definizione, attuato o almeno profilato virtualmente possibile un previo contraddittorio con il debitore ingiunto" (Claudio Consolo, La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la "circolazione" comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1991 pag. 624, v. anche pag. 626 seg.; v. anche Caterina Silvestri, La disapplicazione dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., a fronte del diritto comunitario, in Il foro italiano 1998 I pag. 2705 n. 2). Le rare opinioni dottrinali maggiormente possibiliste invocate dalla ricorrente non mettono in dubbio il tenore dell'attuale giurisprudenza, limitandosi a proposte di reinterpretazione fondate almeno in parte sul nuovo Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20 dicembre 2012 pag. 1; detto pure Regolamento Bruxelles I bis; Elena Zucconi Galli Fonseca, La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 2009 pag. 209; Marco Farina, Per una prima lettura del regolamento "Bruxelles I bis": il nuovo regime in tema di esecutività delle sentenze straniere, 2013, <http://aldricus.com/2013/01/13/farina-exequatur/>, consultato il 22 luglio 2015).
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2.4.5. Ciò premesso, le differenze nella fattispecie qui a giudizio non giustificano di dipartirsi dalla recente DTF 139 III 232.
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Infatti, ribadito che il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo in applicazione dell'art. 642 CPC italiano non costituisce una decisione nel senso dell'art. 32 CLug suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera, poiché dichiarato immediatamente esecutivo con la sua emanazione e quindi prima che il debitore ingiunto possa esercitare il proprio diritto al contraddittorio, poco importa che in concreto l'opponente abbia successivamente proposto l'opposizione, nonché l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 CPC italiano.
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Abbondanzialmente si può però sottolineare come il rimedio offerto dall'art. 649 CPC italiano sia comunque accordato solo in presenza di gravi motivi (limitando così la discussione in contraddittorio), sia sprovvisto di effetto devolutivo o sospensivo circa la pronuncia di esecutività dell'art. 642 CPC italiano (Leible, op. cit., n. 12a ad art. 32 Regolamento Bruxelles I, con rinvio, alla nota a piè di pagina 48, ad una sentenza dell'Oberlandsgericht Zweibrücken del 22 settembre 2005, debitamente menzionata anche in DTF 139 III 232 consid. 2.3) ed esplichi unicamente effetti ex nunc, lasciando in essere gli atti esecutivi già compiuti (v. fra i tanti Garbagnati, op. cit., pag. 241 seg.). Sulla portata dell'opposizione non occorre invece in concreto esprimersi, in quanto ancora sub iudice al momento dell'introduzione del presente ricorso.
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Ne discende che la ricorrente non riesce a convincere che la fattispecie in discussione consenta, o addirittura esiga, una decisione che diverga dalla DTF 139 III 232. Le sue censure contro il diniego della riconoscibilità del decreto ingiuntivo 30 settembre 2011 vanno respinte nella misura della loro ammissibilità.
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3. Da ultimo, la ricorrente contesta la ripartizione delle spese e ripetibili di seconda istanza poste a suo carico dall'autorità inferiore, ripartizione che considera arbitraria, lesiva dell'art. 97 LTF e contraria al divieto della reformatio in peius, atteso che essa era uscita vincente nella procedura che ha portato al rinvio dell'incarto alla Corte cantonale.
28
L'opponente ritiene tale censura priva di sufficiente motivazione.
29
Ora, il richiamo all'art. 97 LTF (comunque manifestamente infondato, trattando la disposizione dell'accertamento dei fatti) ed all'art. 9 Cost. è sprovvisto di una qualsiasi motivazione, sicché risulta in effetti inammissibile. L'evocazione del divieto della reformatio in peius appare infondata: da un lato, la ricorrente non si avvale di alcuna norma legale concernente la fissazione di spese e ripetibili applicata - a suo dire - arbitrariamente; d'altro lato, la menzione del divieto della reformatio in peius nelle DTF 135 III 334 consid. 2 e 131 III 91 consid. 5.2, da essa richiamate, concerne il merito della causa e non le spese e ripetibili. Nella misura in cui sia ricevibile, la censura è infondata.
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4. L'opponente, dal canto suo, chiede un riesame (al rialzo) delle ripetibili assegnatele in prima e seconda istanza, a suo giudizio irrispettose della complessità del caso e del costo della procedura.
31
L'opponente non ha inoltrato ricorso in materia civile avanti al Tribunale federale contro la sentenza impugnata, e la LTF non conosce il ricorso adesivo (DTF 134 III 332 consid. 2.5; sentenza 8C_446/2014 del 12 gennaio 2015 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 141 V 5, ma in SVR 2015 IV n. 19 pag. 56), che l'opponente peraltro nemmeno ha inoltrato. Senza parlare del fatto che un riesame della sentenza di primo grado è improponibile avanti al Tribunale federale (art. 75 cpv. 1 LTF). La sua conclusione è dunque per più rag ioni manifestamente inammissibile.
32
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Essa è inoltre condannata a versare un'adeguata indennità per ripetibili all'opponente (art. 68 cpv. 1 LTF).
33
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 8'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 9'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione alla Pretura del Distretto di Lugano.
 
Losanna, 21 agosto 2015
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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