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Informationen zum Dokument  BGer 1C_391/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_391/2015 vom 17.08.2015
 
{T 0/2}
 
1C_391/2015
 
 
Sentenza del 17 agosto 2015
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Eusebio, Kneubühler,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
revoca della licenza di condurre; istanza di restituzione in intero,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 giugno 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Il 29 ottobre 2012 A.________, circolando in grave stato di ebrietà (3.33 g/kg), previa perdita della padronanza di guida del proprio veicolo, è fuoriuscito dal campo stradale. Dopo averlo sottoposto a una perizia, il 18 giugno 2013 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato per ragioni di sicurezza, subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto di IQ-Center e di un certificato medico attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, la scomparsa di qualsiasi dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da bevande alcoliche.
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B. Nel novembre 2014 l'interessato ha chiesto il riesame del proprio caso, nonostante le risultanze sostanzialmente negative di un rapporto di IQ-Center. La Sezione della circolazione ha respinto la domanda, rifiuto confermato dal Consiglio di Stato con decisione del 6 maggio 2015, intimata l'11maggio seguente all'istante. Questi, il 5 giugno 2015 ha conferito procura all'avv. Tuto Rossi, incaricandolo di impugnare la decisione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Senza introdurre il ricorso, il legale lo stesso giorno ha inoltrato alla Corte cantonale un'istanza di restituzione dei termini, poiché il mandate era degente in ospedale. Con giudizio del 12 giugno 2015 la Corte cantonale ha respinto l'istanza.
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C. A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di riformarla nel senso di accogliere la citata istanza.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
La tempestività del gravame e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.
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Erwägung 2
 
2.1. La Corte cantonale ha rilevato che l'istanza litigiosa era prematura, siccome riferita a un termine non scaduto. Ha ricordato che secondo l'art. 15 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1). Richiamata la prassi del Tribunale federale (sentenza 2C_747/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2 in fine) ha osservato che detto requisito dev'essere valutato in maniera restrittiva, rilevato il carattere straordinario dell'istituto in esame. Ha considerato che la malattia può costituire un motivo di impedimento, qualora l'infermità sia di natura tale da impossibilitare il conferimento di un mandato.
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Ha poi constatato che nella fattispecie, seppure ricoverato in ospedale, per ragioni che non risultavano dagli atti di causa, il 5 giugno 2015 il ricorrente ha rilasciato una procura al suo legale, che non ha addotto alcun impedimento personale ad agire: ne ha concluso che il patrocinatore aveva almeno cinque giorni per stilare tempestivamente un ricorso, senza che fosse necessario conferire di persona con il mandante, essendo segnatamente sufficiente un colloquio telefonico per conoscere le argomentazioni ch'egli intendeva addurre. Ciò poiché dal certificato medico prodotto non risultava che il cliente si trovasse in una situazione talmente grave da non poter comunicare con il legale o fornirgli altrimenti le necessarie istruzioni, come dimostrato peraltro dal conferimento della procura. Per di più la vertenza non presentava complicazioni di particolare rilievo. Ha aggiunto che il ricorrente poteva anche agire prima del suo ricovero e il legale inoltrare tempestivamente un ricorso, non avendo minimamente comprovato di non aver potuto rispettare il termine ricorsuale.
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2.2. Le generiche censure ricorsuali, appellatorie, che non si confrontano del tutto con la prassi e la dottrina rettamente richiamate dai giudici cantonali (DTF 112 V 255 consid. 2a; cfr. inoltre sentenza 6F_10/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.3, in RtiD I-2010 n. 34 pag. 173), non adempiono in larga misura le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309, 229 consid. 2.2), né dimostrano l'insostenibilità e quindi l'arbitrarietà dei motivi e del risultato della decisione impugnata (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 141 I 49 consid. 3.4 pag. 53). Il legale adduce infatti semplicemente e in maniera del tutto generica, sia nella sede cantonale che in quella federale, che lo stato di salute del mandante non gli avrebbe permesso nessun contatto con l'esterno, eccetto brevissime visite dei famigliari. Ora, secondo la prassi, la circostanza, peraltro per nulla dimostrata, di non poter conferire con il cliente non impediva al legale di inoltrare tempestivamente un ricorso, sviluppando se del caso successivamente le sue censure nell'ambito di una replica, come del resto sottolineato nella decisione impugnata.
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2.3. Anche la lettera di uscita del 9 giugno 2015 dell'ospedale prodotta dal ricorrente, comunque inammissibile quale mezzo di prova nuovo (art. 99 cpv. 1 LTF), non milita affatto per la tesi sostenuta dal legale. Dalla stessa risulta infatti che il ricorrente, ricoverato d'urgenza il 27 maggio 2015 tra l'altro per una sepsi da germe ignoto e abuso etilico, dopo una degenza presso le cure intense, venute meno le condizioni critiche, è stato trasferito nel reparto di medicina interna. Dopo la somministrazione di un determinato medicamento, si è assistito a un rapido miglioramento del quadro infiammatorio. Si precisa poi che nei giorni seguenti la sospensione di quel trattamento il paziente si manteneva in buone condizioni generali. In siffatte condizioni è manifesto che il legale avrebbe potuto discutere in qualche modo la vertenza, tutt'altro che complessa, con il mandante.
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Erwägung 3
 
3.1. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto.
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3.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
 
Losanna, 17 agosto 2015
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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