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Informationen zum Dokument  BGer 1B_248/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_248/2015 vom 23.07.2015
 
{T 0/2}
 
1B_248/2015
 
 
Sentenza del 23 luglio 2015
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
procedimento penale, diniego di giustizia,
 
ricorso contro il diniego di giustizia dell'Ufficio del
 
Giudice dei provvedimenti coercitivi.
 
 
Considerando:
 
che il 1° giugno 2015 A.________ ha depositato presso l'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi un reclamo per denegata e ritardata giustizia, diretto contro la non decisione sulla reiterata istanza di accertamento della nullità di tutti gli ordini di perquisizione e sequestro di tutti i suoi conti bancari emanati dal Ministero pubblico ticinese, nonché sulle relative istanze di dissequestro;
 
che il 21 luglio 2015 l'istante presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale contro la "non decisione" sul citato reclamo da parte del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, ora Giudice dei provvedimenti coercitivi, al suo dire competente in applicazione del previgente CPP/TI sulla base del "principio dell'irretroattività della legge penale più sfavorevole all'imputato" per i fatti risalenti a prima del 1° gennaio 2011, data dell'entrata in vigore del CPP;
 
che la ricorrente rileva che l'Ufficio dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, invece di pronunciarsi sul suo reclamo, l'avrebbe trasmesso alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), ignorando la sua domanda di applicazione del vecchio diritto processuale cantonale;
 
che, anche tenuto conto del tempo trascorso, non si è manifestamente in presenza dell'asserito diniego di giustizia, visto che la CRP, accertata se del caso la propria competenza, dovrà pronunciarsi sul reclamo o, in caso contrario, rinviare la causa all'istanza cantonale ritenuta competente, anche riguardo a eventuali decisioni di dissequestro parziali;
 
che la ricorrente potrà semmai impugnare in seguito la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), alla quale spetta esprimersi in primo luogo sulle istanze litigiose, stabilito che non compete chiaramente al Tribunale federale dirimerle quale prima e unica istanza, come peraltro già stabilito nella sentenza 1B_184/2015 del 29 maggio 2015, emanata nei di lei confronti (consid. 1.3);
 
che ciò vale a maggior ragione, considerato ch'ella neppure si esprime sull'applicazione degli art. 448 e 449 CPP, relativi alle disposizioni transitorie, segnatamente sul diritto applicabile e sulle autorità competenti, per cui il gravame sarebbe inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41);
 
che, a titolo abbondanziale, giova nondimeno rilevare che la più volta richiamata sentenza 1B_410/2013 del 24 ottobre 2014 riguardante la ricorrente non ha la portata che lei le attribuisce;
 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'adozione di misure cautelari;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della proceduta semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 2 LTF;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi e, per conoscenza, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 luglio 2015
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Eusebio
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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