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Informationen zum Dokument  BGer 6B_641/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_641/2015 vom 10.07.2015
 
{T 0/2}
 
6B_641/2015
 
 
Sentenza del 10 luglio 2015
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Eusebio, Oberholzer,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono (danneggiamento, diffamazione e violazione di domicilio),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 18 maggio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. A.________ è proprietario del fondo part. xxx di X.________, confinante con il fondo part. yyy. Su quest'ultimo sorge un immobile amministrato dalla B.________ SA, di cui è amministratore unico C.________. A seguito di accordi intercorsi con gli allora proprietari dei fondi, nel 1962 la particella xxx è stata gravata con un diritto di superficie a favore del fondo part. yyy per la costruzione di garages, poi realizzati. Nel 1989 è inoltre stata eseguita una rettifica dei confini mediante una permuta.
1
B. Con esposto del 19 gennaio 2014, A.________ ha denunciato C.________ e il di lui padre D.________ per i titoli di danneggiamento, diffamazione e violazione di domicilio, in relazione a pretesi abusi commessi nell'ambito dei rapporti di vicinato. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 13 febbraio 2015 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento, rinviando l'accusatore privato a fare valere l'eventuale pretesa di risarcimento davanti al foro civile.
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C. Con sentenza del 18 maggio 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto, in quanto ricevibile, un reclamo del denunciante contro il decreto di abbandono.
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D. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di rinviare gli atti al Procuratore pubblico perché, dopo eventuali atti istruttori, promuova l'accusa nei confronti di C.________ per i reati di danneggiamento e di violazione di domicilio.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
 
1. La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
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Erwägung 2
 
2.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta di principio al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare, gli incombe il compito di spiegare quali pretese intenda fare valere nei confronti della controparte e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale, la giurisprudenza è restrittiva e il Tribunale federale entra nel merito solo quando dalla motivazione del ricorso risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3 e rinvii).
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2.2. Il ricorrente richiama il contenuto dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, ma non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale, spiegando con riferimento alla fattispecie concreta quali pretese intende fare valere e in quale misura la decisione impugnata può avere influenza sul loro giudizio. Ciò in particolare ove si consideri che in questa sede la sentenza della Corte cantonale è contestata solo per quanto riguarda la posizione di C.________ e limitatamente alla questione del taglio di parte delle canne di bambù sovrastanti i garages. Il ricorrente non sostanzia, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, determinate pretese civili in relazione con la criticata potatura della vegetazione e non ne quantifica l'ammontare. In tali circostanze, egli non rende plausibile l'esistenza di un danno a seguito del comportamento del denunciato, sicché la sua legittimazione ricorsuale in questa sede non può essere ammessa.
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Erwägung 3
 
3.1. Indipendentemente dalle esposte condizioni, il ricorrente è abilitato, quale parte nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce in tale veste. Questa facoltà di invocare i suoi diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2).
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3.2. Il ricorrente accenna al mancato svolgimento di un confronto con l'imputato riguardo alla portata del taglio della vegetazione. Sollevando questa censura, non fa tuttavia valere la violazione dei suoi diritti di parte con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, ma contesta in sostanza l'accertamento relativo ad una semplice potatura di piante che sporgevano sulla proprietà altrui. Così facendo, rimette in discussione il merito della sentenza impugnata, ciò che è inammissibile. In tale circostanza, il gravame non deve essere esaminato oltre.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 10 luglio 2015
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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