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Informationen zum Dokument  BGer 2C_82/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_82/2015 vom 02.07.2015
 
{T 0/2}
 
2C_82/2015
 
 
Sentenza del 2 luglio 2015
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Zünd, Presidente,
 
Aubry Girardin, Donzallaz,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Dario Gabaglio,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della popolazione,
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Permesso di dimora UE/AELS,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Nel settembre 2008, il cittadino italiano A.________ (1986) - già beneficiario di permessi per confinanti dal febbraio 2005 al 20 agosto 2007 (apprendistato cessato prima del termine) nonché dal 10 giugno 2008 (impiegato polimeccanico) - ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 20 agosto 2013 per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera.
1
Tra il 22 marzo e il 23 aprile 2012, A.________ è stato posto in carcerazione preventiva. Con sentenza dell'11 dicembre 2012 della Corte delle assise correzionali di Lugano e quindi stato condannato alla pena detentiva di 15 mesi, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, dopo essere stato riconosciuto colpevole di infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121) per avere:
2
B. Preso atto di tali fatti, con decisione del 18 giugno 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato ad A.________ il permesso di dimora di cui disponeva, fissandogli un termine per lasciare la Svizzera.
3
Su ricorso, detto provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi in merito con sentenza del 2 dicembre 2014.
4
 
C.
 
Il 23 gennaio 2015, A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e l'autorizzazione a risiedere in Svizzera sulla base di un nuovo permesso di dimora.
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Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa hanno fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione e l'Ufficio federale della migrazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. La procedura ha preso avvio dalla revoca del permesso di dimora a suo tempo concesso al ricorrente. Quando tale misura è stata esaminata dal Tribunale cantonale amministrativo, detto permesso aveva però già perso di validità. Per questo motivo, constatato come il giudizio del Consiglio di Stato si pronunciasse anche sul diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, il Tribunale cantonale amministrativo ha trattato la fattispecie sotto questo profilo (querelato giudizio, consid. 1). Solo quest'ultimo aspetto è di conseguenza oggetto di litigio (sentenze 2C_369/2011 del 24 ottobre 2011 consid. 1.1 e 2C_700/2009 del 15 aprile 2010 consid. 2.1).
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1.2. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1). In proposito occorre però rilevare che quando, come nella fattispecie, viene fatto plausibilmente valere il diritto ad un'autorizzazione di soggiorno da parte di un cittadino dell'Unione europea sulla base dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), il Tribunale federale entra in materia nonostante la clausola menzionata, trattando la questione dell'effettivo diritto quale aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329).
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1.3. Diretta contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), e presentata tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è quindi ammissibile quale ricorso ex art. 82 segg. LTF.
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro censurabile la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254).
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Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
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2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).
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Dato che il ricorrente non li mette mai validamente in discussione - attraverso una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri l'arbitrarietà -, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252; Claude-Emmanuel Dubey, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François Bellanger/Thierry Tanquerel [ed.], Le contentieux administratif, 2013, 137 segg.,159 segg.).
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3. La procedura che ci occupa concerne il mancato rinnovo del permesso di dimora di cui disponeva il ricorrente.
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3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) il permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62 LStr. Come rilevato nel giudizio querelato, ciò è tra l'altro il caso quando lo straniero è stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata (art. 62 lett. b LStr). Siccome la revoca di un permesso di dimora non è regolata nell'ALC, il motivo indicato è valido anche per la revoca e il mancato rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStr; art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_370/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 3.1). In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5 allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'ALC possono essere limitati solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.
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3.2. Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20).
16
3.3. Anche in presenza di motivi per revocare rispettivamente per non rinnovare un permesso, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re 
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4. Tenuto conto della pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti l'11 dicembre 2012, il ricorrente a ragione non mette in discussione la sussistenza di un motivo per non rinnovare il suo permesso di dimora in base al diritto interno (art. 33 cpv. 3 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr; precedente consid. 3.1).
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Una pena detentiva è infatti considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 139 I 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.;135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).
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Contrariamente a quanto da lui sostenuto, il giudizio impugnato, ai cui pertinenti considerandi può qui essere rinviato a titolo completivo, ha però pure proceduto ad una valutazione dei singoli aspetti della fattispecie che non risulta criticabile né in relazione all'art. 5 allegato I ALC, né al principio della proporzionalità (successivi consid. 5-6).
20
 
Erwägung 5
 
5.1. Per l'insorgente, il Tribunale cantonale amministrativo lederebbe una prima volta l'ALC in quanto, esponendo la teoria relativa all'art. 5 allegato I, fa solo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedente alla data della firma dell'accordo. Così argomentando, non considera tuttavia che, rinviando a detta giurisprudenza, i Giudici ticinesi non hanno fatto altro che rammentare il tenore dell'art. 16 cpv. 2 ALC (sentenza 2C_473/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 2.2).
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I contenuti del considerando 2.2 del giudizio impugnato corrispondono per il resto a quanto indicato nel precedente considerando 3.2, ovvero a una giurisprudenza che, in conformità a quanto auspicato nell'impugnativa, tiene non da ultimo conto anche della portata di taluni disposti contenuti nella direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 (sentenza 2C_159/2014 del 31 ottobre 2014 consid. 5.2).
22
5.2. E proprio a tale giurisprudenza è come detto conforme anche la decisione di non rinnovare il permesso di dimora qui concretamente in discussione.
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5.2.1. Secondo l'accertamento dei fatti contenuto nel contestato giudizio - cui nell'impugnativa viene data spesso una differente lettura, precisandolo e completandolo, senza dimostrarne tuttavia l'insostenibilità (precedente consid. 2.2) - con sentenza dell'11 dicembre 2012 il ricorrente è stato condannato a una pena detentiva di 15 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, in relazione all'alienazione rispettivamente alla preparazione alla vendita di un quantitativo di stupefacenti non trascurabile (alienazione di 15 grammi di cocaina, di 450 grammi di anfetamina, di 1'472, 91 grammi di marijuana e di 220 grammi di hashish; preparazione alla vendita di ulteriori 20 grammi di cocaina), così come per consumo proprio di cocaina (quantitativo imprecisato).
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5.2.2. Sempre in base a tale accertamento dei fatti, che risulta per altro chiaramente anche dalla citata pronuncia della Corte delle assise correzionali di Lugano, cresciuta in giudicato, occorre inoltre rilevare che l'azione delittuosa del ricorrente non è affatto circoscrivibile ad un evento singolo ed isolato, ha coinvolto più persone, è stata perpetrata da un adulto la cui responsabilità penale non è in discussione ed stata da lui intrapresa quando già godeva di una situazione professionale e finanziaria stabile.
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5.2.3. Tenuto conto del fatto che i reati più gravi sono stati compiuti tra l'ottobre 2011 e il marzo 2012 e non sono lontani nel tempo (sentenze 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 4.3 e 2C_110/2012 del 26 aprile 2012 consid. 3), che essi sono stati preceduti da altre infrazioni, e che tutti i reati imputati all'insorgente concernono violazioni della LStup - ovvero un ambito in cui il rischio di recidiva dev'essere apprezzato con rigore (2C_370/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 2.3) - anche la conclusione secondo cui vi sia un concreto rischio di recidiva e che questo pericolo giustifica il mancato rinnovo del permesso di dimora richiesto pure nell'ottica dell'art. 5 Allegato I ALC dev'essere quindi sostanzialmente condivisa (sentenze 2C_784/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.3; 2C_547/2010 del 10 dicembre 2010 consid. 4 e 2C_14/2008 del 21 agosto 2008 consid. 5.3).
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6. Come detto, violato non è d'altra parte nemmeno il principio della proporzionalità al quale il ricorrente si richiama sia in relazione al diritto interno che all'art. 8 CEDU.
27
6.1. L'insorgente vive stabilmente in Svizzera dall'agosto del 2008. Dal giugno del 2013 la sua presenza su suolo elvetico è tuttavia solo tollerata, in attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso. Come correttamente rilevato dalla Corte cantonale, va inoltre tenuto conto del fatto che, durante questi pochi anni di presenza in Svizzera, egli ha ripetutamente infranto il nostro ordinamento giuridico in un ambito - quello degli stupefacenti - in cui la giurisprudenza si mostra particolarmente rigorosa.
28
Dal punto di vista personale, occorre d'altra parte rilevare che il ricorrente non è ancora trentenne, è celibe, non risulta avere figli e conosce molto bene l'Italia, siccome vi ha vissuto fino al suo arrivo nel nostro Paese. Pur tenendo conto delle difficoltà di adattamento che lo stesso potrà comportare, un suo rientro in Patria è quindi tutt'altro che improponibile.
29
6.2. Ad un trasferimento dell'insorgente nella vicina Penisola, e segnatamente nella fascia di confine, dove già risiedeva prima di giungere in Svizzera, non si oppone infine nemmeno l'attività imprenditoriale ricordata dal Tribunale cantonale amministrativo nel suo giudizio e alla quale viene fatto riferimento anche nell'impugnativa presentata davanti a questa Corte.
30
Come emerge dagli estratti del registro di commercio accessibili via internet - che costituiscono dei fatti notori, di cui il Tribunale federale può tenere conto d'ufficio (DTF 138 II 557 consid. 6.2 pag. 563 seg. con ulteriori rinvii) - l'insorgente non è infatti più socio e gerente della ditta D.________ Sagl già dal luglio 2014 ovvero da ben prima dell'emanazione del giudizio impugnato. Nel contempo, egli non risulta avere mai personalmente amministrato la E.________ SA di X.________, la quale non è oggi nemmeno più gestita dall'amministratore unico che aveva sottoscritto la dichiarazione del 26 giugno 2013 agli atti.
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6.3. Per quanto possa essere considerato conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, vano è nel contempo il rinvio all'art. 8 CEDU.
32
Giovane, celibe e da pochi anni in Svizzera, il ricorrente non fa valere nessun legame qualificato, né dal punto di vista affettivo né dal punto di vista professionale e privato, atto a permettergli di richiamarsi alla norma convenzionale in questione per rimanere nel nostro Paese (sentenze 2C_373/2014 del 20 maggio 2014 consid. 2.2.2 e 2C_901/2010 del 23 marzo 2011 consid. 5.2.3 con ulteriori rinvii). Quand'anche si potesse concludere che il provvedimento preso ha ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, le considerazioni svolte nei considerandi 6.1 e 6.2 varrebbero in ogni caso pure in questo ambito. Come già rilevato, l'esame del rispetto del principio della proporzionalità eseguito in relazione all'art. 8 CEDU è infatti analogo a quello svolto in base all'art. 96 LStr (precedente consid. 3.3).
33
7. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto.
34
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
35
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
 
Losanna, 2 luglio 2015
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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