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Informationen zum Dokument  BGer 2C_549/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_549/2015 vom 24.06.2015
 
{T 0/2}
 
2C_549/2015
 
Decreto del 24 giugno 2015
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Permesso di dimora (anticipo delle spese processuali),
 
ricorso contro la decisione incidentale emanata il
 
18 giugno 2015 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il 16 giugno 2015 A.________, rappresentato da B.________, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la decisione del 13 maggio 2015 con cui il Consiglio di Stato ha confermato il rifiuto, emesso dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, di rilasciargli un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare. Con decisione incidentale del 18 giugno successivo la Corte cantonale ha invitato l'insorgente a versare entro il 6 luglio 2015 un anticipo di fr. 1'500.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile.
 
Il 22 giugno 2015 A.________, sempre rappresentato da B.________, ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui contesta l'ammontare dell'anticipo richiesto a garanzia delle spese processuali, facendo valere che l'importo esatto è manifestamente sproporzionato tenendo conto delle difficoltà della causa oltre ad eccedere le sue capacità finanziarie. Domanda inoltre che sia inflitta una multa alla Corte cantonale o quanto meno che venga riconosciuto un risarcimento al proprio rappresentante per violazione del principio della parità di trattamento.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
2. Come già comunicato a due riprese al rappresentante del ricorrente (sentenze 2C_954/2014 del 20 ottobre 2014 e 2C_796/2014 del 16 settembre 2014), quando, come in concreto, con il ricorso rivolto contro una decisione incidentale (non motivata) concernente una richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali viene unicamente censurato, adducendo motivi finanziari, l'ammontare dell'importo esatto, si giustifica in tal caso di non trattare l'allegato ricorsuale quale ricorso in materia di diritto pubblico, bensì come una domanda di riduzione della richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali e, di conseguenza, di rinviare l'atto in questione all'autorità che l'ha emanato per motivi di competenza (sentenza 2C_214/2009 dell'11 giugno 2009 consid. 2 con riferimento, pubblicata riassunta in StR 64/2009 pag. 781).
 
3. Quando la causa viene rinviata ad un'altra autorità, il procedimento avviato dinanzi al Tribunale federale viene stralciato dai ruoli mediante decreto del Presidente della Corte (art. 32 cpv. 2 combinato con il cpv. 1 LTF). Nella fattispecie non si prelevano spese e al ricorrente, che non è patrocinato da un avvocato, non sono riconosciute ripetibili (art. 66 cpv. 1 seconda frase e 68 cpv. 1 LTF).
 
Occorre poi attirare l'attenzione del rappresentante del ricorrente che se in futuro dovesse ancora, in fattispecie identiche, adire il Tribunale federale invece di inoltrare direttamente alla Corte cantonale le sue richieste di riduzione delle spese processuali, in tal caso le spese di giudizio verranno poste a suo carico (art. 66 cpv. 3 LTF).
 
4.
 
Infine per quanto concerne la richiesta di sanzionare il Tribunale cantonale amministrativo, infliggendogli una multa per un suo asserito comportamento contrario alla parità di trattamento, ci si limita a rammentare al rappresentante del ricorrente che il Tribunale federale non è un'autorità di vigilanza. L'istanza è quindi inammissibile.
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1. Il ricorso, assieme agli atti, viene trasmesso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per essere trattato quale domanda di riduzione dell'anticipo richiesto a titolo di garanzia delle spese processuali.
 
2. La procedura concernente la causa 2C_549/2015 viene stralciata dai ruoli.
 
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
4. Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM (per informazione).
 
Losanna, 24 giugno 2015
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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