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Informationen zum Dokument  BGer 1C_219/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_219/2015 vom 19.06.2015
 
{T 0/2}
 
1C_219/2015
 
 
Sentenza del 19 giugno 2015
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Karlen, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Rocco Talleri,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
licenza di condurre,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 febbraio 2015 dal Tribunale cantonale amministrativo.
 
 
Fatti:
 
A. A.________, nato nel 1990, ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel 2008. Di professione fumista, il 25 maggio 2012 è stato oggetto di una revoca della licenza di tre mesi a seguito di un grave eccesso di velocità, misura scaduta il 19 gennaio 2013, e, il 28 settembre 2012 di un ammonimento per un'infrazione lieve (circolazione in stato di ebrietà non qualificata). L'8 maggio 2013, verso le ore 22.30, A.________ ha circolato in territorio di Porza alla guida di un autoveicolo con quattro copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.
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B. Il 30 agosto 2013, la Sezione della circolazione l'ha condannato al pagamento di una multa di fr. 700.--. La sanzione penale, non impugnata, è cresciuta in giudicato. Nell'ambito della susseguente procedura amministrativa, con decisione del 19 maggio 2014 la stessa autorità gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi, misura confermata dal Consiglio di Stato. Con giudizio del 27 febbraio 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dell'interessato.
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C. Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso effetto sospensivo al gravame, in via principale di annullare la decisione impugnata, quella governativa nonché quella di revoca della licenza di condurre e, in via subordinata, di rinviare l'incarto alla Sezione della circolazione per un nuovo giudizio dopo compiuto accertamento della fattispecie.
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La Corte cantonale si riconferma nel giudizio impugnato. Il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, propone la reiezione del gravame.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.
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1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali (principio della buona fede e diritto di essere sentito), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2).
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Erwägung 2
 
2.1. La Corte cantonale, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove, il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso, o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o, infine, se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid. 2.4 pag. 315; 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale.
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L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3.2; 123 II 97 consid. 3c/aa; sentenze 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in RtiD I-2014 n. 47 e 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 2.3-3.2, in RtiD I-2011 n. 41 pag. 187).
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2.2. Il ricorrente, che di per sé non critica tale prassi, sostiene semplicemente che, in buona fede, non si sarebbe reso conto della portata e della natura penale della multa, pagata, come ritenuto nel giudizio impugnato, per motivi di mera opportunità economica. Insiste sul fatto, che la decisione penale avrebbe dovuto essere riconoscibile come tale da chiunque, senza la necessità di conoscenze, seppure di base, specifiche. Al suo dire il cittadino non potrebbe infatti immaginare che dal pagamento di una multa possa scaturire anche una revoca amministrativa della licenza di condurre. Adducendo che con il pagamento della multa avrebbe potuto ritenere che la vertenza fosse risolta, fa valere che la Corte cantonale, stabilendo ch'egli poteva ragionevolmente supporre che la multa costituisse una sanzione penale e non di carattere amministrativo, sarebbe incorsa nell'arbitrio.
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2.3. Le censure sono manifestamente infondate. La Corte cantonale ha infatti rettamente ritenuto che in considerazione del fatto che nel 2012 il ricorrente era già stato sanzionato due volte con una revoca e con un ammonimento, doveva sapere o per lo meno presumere che la condanna per violazione di importanti norme stradali e l'ammontare ragguardevole della multa avrebbe inevitabilmente comportato anche l'adozione di provvedimenti amministrativi (cfr. in tal senso le sentenze 1C_512/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.2, 1C_583/2008 del 9 aprile 2009 consid. 2.3 e 1C_147/2011 dell'11 gennaio 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I pag. 197).
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Pure a ragione i giudici cantonali hanno ritenuto che la duplice competenza in materia contravvenzionale e amministrativa istituita dall'ordinamento legale ticinese costituisce un fatto notorio (sentenze 1C_596/2014 del 3 febbraio 2015 consid. 2 e 1C_512/2013, citata, consid. 2.1; sulla risaputa doppia procedura, penale e amministrativa, prevista dalla LCStr vedi DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3 e 2.3.2). Infine, proprio il principio della sicurezza giuridica invocato dal ricorrente, impone di evitare che sulla base degli stessi fatti il giudice penale e quello amministrativo adottino decisioni opposte (DTF 137 I 363 consid. 2.3.2). Nelle descritte circostanze non è ravvisabile alcuna violazione del principio della buona fede.
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2.4. Per di più, sebbene la decisione penale potesse essere qualificata più precisamente come tale, giova rilevare che nella stessa si ricorda espressamente che in caso di mancato pagamento essa sarà sostituita con una pena detentiva di sette giorni, conformemente all'art. 106 cpv. 2 CP e all'art. 8 cpv. 1 LPcontr, e che contro detto "decreto di accusa" l'imputato poteva interporre opposizione: senza la stessa, il decreto d'accusa passava in giudicato, come stabilito dall'art. 354 CPP. Ne segue che, facendo uso della dovuta diligenza, il carattere penale della multa non poteva sfuggire al ricorrente.
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2.5. Il ricorrente adduce, a torto, una lesione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). La Corte cantonale ha infatti ritenuto ch'egli nel quadro del procedimento penale, invitatovi espressamente, ha rinunciato a presentare osservazioni nei termini assegnatigli. Certo, il ricorrente insiste sul fatto che nell'ambito dell'interrogatorio di polizia, durante il quale gli è stato rimproverato di circolare con quattro pneumatici completamente lisci, ha affermato che " a quanto so erano lisci ma ancora entro i limiti di legge ", prendendo poi atto dello stato degli stessi. Mal si comprende quindi perché non ha nemmeno tentato di confutare l'accertamento dei fatti, rinunciando dapprima, volontariamente, a contestarlo presentando le proprie osservazioni e in seguito, qualora ritenesse sempre ancora che la condanna, fondata sulle dichiarazioni degli agenti e sulle fotografie da loro scattate, si fondasse su prove insufficienti, a impugnare la multa inflittagli, di un importo tutt'altro che esiguo, mediante opposizione scritta. Come pertinentemente ritenuto dai giudici cantonali, con riferimento al principio della buona fede processuale (al riguardo vedi DTF 138 I 97 consid. 4.1.5 pag., 100 seg. e rinvii), nulla impediva al ricorrente di richiedere, presentando le relative osservazioni, la misurazione dell'esatto profilo di ciascun pneumatico. Sostenendo che in applicazione del principio "in dubio pro reo" la procedura penale avrebbe dovuto avere un esito positivo nei suoi confronti, il ricorrente parrebbe disattendere che non solo ha rinunciato volontariamente a produrre eventuali prove a sostegno della sua tesi, ma ha pure scientemente desistito, rilevato l'importo considerevole della multa, a presentare opposizione al decreto d'accusa. Egli ha pertanto rinunciato nel quadro del procedimento penale ad avvalersi tempestivamente del suo diritto di essere sentito (DTF 140 I 99 consid. 3.4 pag. 102; 139 II 7 consid. 4.2 pag. 13).
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2.6. Il ricorrente fa valere un accertamento inesatto dei fatti ai sensi dell'art. 97 LTF. Ora, ricordato che nel caso di specie, come visto, egli non poteva attendere il procedimento amministrativo per censurarli, si può nondimeno rilevare che dalle fotografie dei quattro pneumatici scattate dagli agenti non risulta per nulla che i fatti sarebbero stati accertati in maniera manifestamente inesatta, ossia insostenibile e arbitraria (DTF 136 II 304 consid. 2.4 pag. 313 seg.; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 II 145 consid. 8.1 pag. 153). I criticati accertamenti sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Giova rilevare infine che il ricorrente non contesta l'applicazione, sulla base dei citati fatti, delle norme della LCStr operata dai giudici cantonali.
14
 
Erwägung 3
 
3.1. In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, accolta a titolo superprovvisionale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
 
Losanna, 19 giugno 2015
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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