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Informationen zum Dokument  BGer 4A_305/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_305/2015 vom 15.06.2015
 
{T 0/2}
 
4A_305/2015
 
 
Sentenza del 15 giugno 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Stefano Peduzzi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Fondazione B.________,
 
patrocinata dall'avv. Giovanni Poma,
 
opponente.
 
Oggetto
 
cauzione per spese ripetibili,
 
ricorso contro la decisione emanata il 5 maggio 2015
 
dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 29 settembre 2014 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto la petizione presentata da A.________ nei confronti della Fondazione B.________ volta ad ottenere fr. 54'893,10 a titolo di rimunerazione dell'attività lavorativa;
 
che il 3 novembre 2014 l'attrice ha attaccato il giudizio pretorile, chiedendo alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino di accogliere la petizione;
 
che la convenuta ha chiesto con istanza 21 gennaio 2015 la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili, l'attrice essendo rientrata in Marocco dove è domiciliata;
 
che con decisione 5 maggio 2015 il Vicepresidente della Camera adita ha accolto l'istanza e ha fissato in fr. 2'500.-- la cauzione in favore della convenuta;
 
che, dopo aver richiamato l'art. 99 cpv. 1 CPC, l'autorità inferiore ha constatato il domicilio all'estero dell'attrice, la reiezione (con la sentenza 16 gennaio 2015) della sua domanda di assistenza giudiziaria e l'assenza di un esonero dal versamento della cauzione previsto in una convenzione internazionale o in un accordo bilaterale con il Marocco;
 
che essa ha poi fissato l'ammontare delle garanzie in base al valore delle pretese di appello;
 
che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 6 giugno 2015 postulando l'annullamento della predetta decisione e domandando il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale;
 
che la ricorrente afferma di essere stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal Pretore e ritiene "sprovvisto di fondamento" l'accertamento in base al quale ella sarebbe in grado di versare una cauzione di fr. 2'500.--;
 
che ella lamenta pure una violazione dell'art. 6 CEDU, la decisione impugnata impedendole di accedere a un tribunale;
 
che giusta l'art. 42cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie;
 
che infatti la prima doglianza ricorsuale è del tutto inconferente, l'autorità inferiore non avendo in alcun modo accertato la possibilità della ricorrente di versare fr. 2'500.--;
 
che la ricorrente non spiega poi per quale motivo l'art. 6 CEDU esonererebbe una parte, la cui domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta, dal dover prestare una cauzione processuale;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza della ricorrente;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 giugno 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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