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Informationen zum Dokument  BGer 1C_242/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_242/2015 vom 01.06.2015
 
{T 0/2}
 
1C_242/2015
 
 
Sentenza del 1° giugno 2015
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Eusebio, Kneubühler,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Andrea Lenzin,
 
ricorrente,
 
contro
 
Municipio di Porza, 6948 Porza,
 
patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli,
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
 
Area supporto e coordinamento, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
licenza edilizia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 marzo 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Il 4 maggio 2012 A.________ SA ha chiesto al Municipio di Porza di rilasciarle la licenza edilizia per posare, sulla particella xxx ubicata nella zona attività terziarie/amministrative del nuovo quartiere di Cornaredo, un pannello luminoso a LED (tipo maxischermo; 4.00 m x 3.00 m) destinato a emettere immagini pubblicitarie fisse a intervalli di dieci secondi l'una dall'altra. L'impianto è collocato al bordo destro della strada proveniente dalla Galleria Vedeggio-Cassarate, a circa 75 m da una rotonda. Il 2 luglio 2012 il Municipio, preso atto dell'assenza di opposizioni e del parere favorevole del Dipartimento del territorio, ha rilasciato il permesso " a titolo precario ".
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B. Dopo aver offerto all'interessata la facoltà di esprimersi, con decisione del 30 aprile 2013 il Municipio, richiamati interessi pubblici preminenti e in particolare la sicurezza stradale, ha revocato la licenza edilizia, ordinando la rimozione dell'impianto pubblicitario entro 90 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, confermata poi dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessata, con giudizio del 13 marzo 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
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C. Avverso questo giudizio A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al ricorso l'effetto sospensivo, di annullare la decisione della Corte cantonale, quella governativa, nonché quella municipale.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
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1.2. Presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito del diritto edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione della ricorrente è pacifica.
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1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 140 I 320 consid. 3.2; 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando la ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito, principio dell'affidamento e parità di trattamento), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2).
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Erwägung 2
 
2.1. La ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato d'aver accertato i fatti in maniera oggettivamente errata e quindi arbitraria, sostenendo che la Corte cantonale, disattendendo l'obbligo di motivare le sentenze, non avrebbe compiutamente esaminato le censure da essa sollevate al riguardo. Critica inoltre il fatto che la Corte cantonale non ha effettuato il sopralluogo richiesto.
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2.2. Circa il mancato esperimento di un sopralluogo, la ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con la motivazione posta a fondamento del criticato diniego, segnatamente con l'argomento secondo cui esso era superfluo poiché l'oggetto del litigio assume essenzialmente un carattere giuridico. La censura è quindi inammissibile per carenza di motivazione. La ricorrente neppure tenta di dimostrare che la rinuncia ad assumere questo mezzo di prova, riconducibile alla convinzione della Corte cantonale che non poteva condurla a modificare il suo giudizio, sarebbe costitutiva di un apprezzamento anticipato delle prove arbitrario (DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299) : nell'ambito di questa valutazione all'autorità spetta infatti un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 136 I 229 consid. 5.3 pag. 236; 131 I 153 consid. 3 pag. 157), ciò che la ricorrente non dimostra.
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2.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560 e rinvii). Per essere arbitrario l'accertamento dei fatti non dev'essere soltanto discutibile o opinabile, ma addirittura insostenibile, non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5 e rinvii).
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2.3.1. La Corte cantonale ha accertato che il pannello litigioso si trova sul lato destro rispetto all'unico senso di marcia di una strada a grande scorrimento, con un importante volume di traffico, e sulla quale vige il limite di velocità di 50 km/h, sul finire di un'ampia curva piegante a sinistra, posto al termine di un rettilineo a tre corsie lungo circa 200 m, dal quale, salvo nel tratto iniziale, si intravvede chiaramente lo schermo della dimensione di 12 m2. In prossimità della curva, le corsie si riducono a due, per poi ridiventare immediatamente tre, a seguito dell'innesto di un'uscita da un centro commerciale dotato di un grande posteggio e di una stazione di rifornimento. Dopo la curva, la strada prosegue rettilinea per 75 m circa, fino a raggiungere una rotonda, preceduta da un passaggio pedonale che smista il traffico in due diverse direzioni. Inoltre, pochi metri dopo l'impianto pubblicitario, sullo stesso lato della strada, si trova l'imbocco/sbocco del posteggio dello stand di tiro e la segnaletica stradale indicante le diverse direzioni da prendere alla rotonda.
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2.3.2. Riguardo al preteso accertamento arbitrario dei fatti, la ricorrente adduce semplicemente alcune "incongruenze ed inesattezze" contenute nella decisione governativa, riprese dalla Corte cantonale, segnatamente che l'uscita della galleria Vedeggio-Cassarate si troverebbe a oltre 400 m dall'ubicazione dell'impianto, che, per effettuare la scelta tra le tre corsie da percorrere, gli automobilisti disporrebbero di un rettilineo di circa 200 m, per cui non dovrebbero prestarvi un'accresciuta attenzione prima di raggiungerlo e, infine, che il posteggio dello stand di tiro sarebbe utilizzato con minore frequenza di quella ritenuta. Aggiunge che al momento in cui gli automobilisti giungono al passaggio pedonale, essi si sarebbero lasciati alle spalle il tabellone pubblicitario litigioso da oltre 100 m e non da circa 75 m come accertato dalla Corte cantonale.
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Con questi accenni la ricorrente non dimostra affatto che i fatti sarebbero stati accertati in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria. Essa nemmeno spiega perché l'eliminazione di queste asserite incongruenze potrebbe essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Anche la circostanza che l'impianto è dotato di un sensore che ne adatta costantemente la luminosità all'ambiente circostante, non dimostra un accertamento arbitrario dei fatti, essendo ininfluente. La Corte cantonale ha ritenuto infatti che l'accentuata luminosità del pannello a LED e il frequente cambiamento del suo messaggio pubblicitario lo fa risaltare in modo evidente rispetto al paesaggio circostante, indipendentemente dalle condizioni di luce, ciò che contribuisce ad aumentare l'effetto di distrazione degli utenti della strada, accertamento e conclusioni non arbitrari (sentenza 1C_4/2014 del 2 maggio 2014 consid. 4.3). I criticati accertamenti sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).
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2.4. Ne segue che, contrariamente all'accenno ricorsuale, la decisione impugnata adempie chiaramente l'obbligo di motivazione delle decisioni dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. anche riguardo all'accertamento dei fatti (DTF 138 I 232 consid. 5.1 pag. 237).
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Erwägung 3
 
3.1. Ricordato che fra gli impianti pubblicitari rientra anche la cosiddetta pubblicità stradale, il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che lo scopo della Legge ticinese sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp) è quello di regolamentare la posa e l'esposizione di impianti pubblicitari al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza del traffico motorizzato e pedonale (art. 1). All'interno delle zone edificabili, l'autorizzazione è rilasciata dal Municipio (art. 3 cpv. 1). Secondo l'art. 3 cpv. 3 LImp, le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura. La Corte cantonale ha rilevato che il concetto di "revoca" ha sostituito quello del rilascio "a titolo precario" previsto dall'art. 3 cpv. 1 della previgente normativa. Ha ritenuto che l'utilizzazione impropria nella licenza per la posa del pannello dell'espressione "a titolo precario", riferita a una norma abrogata e sostituita dalla nozione di revocabilità, è comunque priva di portata pratica, conclusione non contestata dalla ricorrente. Ha ricordato che nel messaggio relativo alla previgente legge, il carattere precario dell'autorizzazione implicava il diritto per l'autorità di chiedere la rimozione delle insegne autorizzate in presenza di nuove circostanze di fatto o di diritto o anche per semplice volontà di un mutamento duraturo della prassi. Ha poi esposto che, riservati i casi nei quali per motivi di sicurezza accertati successivamente occorre procedere a una rimozione immediata, di regola si deve tener conto del principio di proporzionalità. Ha quindi aggiunto che l'art. 3 cpv. 3 LImp pone condizioni meno restrittive di quelle sviluppate dalla giurisprudenza per la revoca di atti amministrativi, conclusione di per sé pure non criticata dalla ricorrente.
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3.2. La Corte cantonale ha osservato che la domanda di autorizzazione per la posa di un impianto pubblicitario non esonera dall'obbligo di presentare, se del caso, una domanda o una notifica di costruzione secondo la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) : la domanda di autorizzazione dev'essere in effetti inoltrata unitamente a quella di costruzione (art. 3 cpv. 3 del regolamento d'esecuzione della LImp, del 24 settembre 2008). In tal caso, secondo la Corte cantonale, le procedure per il rilascio dei due permessi vanno coordinate, il ruolo di procedura direttrice essendo assunto da quella dell'autorizzazione a costruire (art. 7 cpv. 3 della legge sul coordinamento delle procedure, del 10 ottobre 2005), dimodoché la licenza edilizia vale anche quale autorizzazione ai sensi della LImp (art. 13a LE). Contrariamente alla tesi governativa, ha nondimeno stabilito che l'eventuale revoca della licenza edilizia non è tuttavia subordinata alle condizioni dell'art. 18 LE, che a determinate condizioni prevede il versamento di un'indennità, applicabile essendo l'art. 3 cpv. 3 LImp, che non prevede indennità o risarcimento alcuno, e che sotto questo profilo costituisce una "lex specialis".
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3.3. Al riguardo la ricorrente si limita ad addurre che poiché il ruolo di procedura direttrice è assunto dall'autorizzazione a costruire secondo la legge edilizia, anche l'eventualità di una sua revoca dovrebbe essere decisa sulla base di questa legge, segnatamente dell'art. 18 cpv. 2 LE e non dell'art. 3 cpv. 3 LImp.
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Chiamato a esaminare l'applicazione di una norma del diritto cantonale o comunale sotto il profilo dell'arbitrio, il Tribunale federale si scosta dalla soluzione ritenuta dall'ultima istanza cantonale solo se appaia manifestamente insostenibile, in palese contraddizione con la situazione effettiva, non sorretta da ragioni oggettive e lesiva di un diritto certo. Non basta, inoltre, che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel suo risultato (DTF 140 I 201 consid. 6.1), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare (DTF 133 II 396 consid. 3.2).
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Ora non è per nulla insostenibile e quindi arbitrario, anzi corretto, ritenere come stabilito dalla Corte cantonale che, quando si tratti di revocare un'autorizzazione per l'installazione di un impianto pubblicitario, la specifica norma della LImp sia da considerare come una "lex specialis". La contestata applicazione della normativa cantonale non è quindi arbitraria né nella motivazione né nel risultato (DTF 140 I 201 consid. 6.1 pag. 205; 138 I 232 consid. 6.2 pag. 239).
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Erwägung 4
 
4.1. La Corte cantonale ha accertato che il maxischermo è perfettamente visibile dai conducenti, tenuti a dedicare la loro attenzione al traffico, e ha osservato, rettamente, ch'esso configura una pubblicità stradale ai sensi degli art. 6 cpv. 1 LCStr e 95 cpv. 1 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21).
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4.2. I giudici cantonali hanno poi considerato che nel caso in esame sussistono interessi pubblici prevalenti che giustificano la criticata revoca, segnatamente per motivi di sicurezza della circolazione stradale (art. 6 cpv. 1 LCStr e 95 segg. OSStr). Nell'ambito della valutazione di questo concetto giuridico indeterminato, l'autorità competente dispone di una certa latitudine di giudizio, esaminata con riserbo dal Tribunale federale (DTF 140 I 201 consid. 6.1 pag. 206 e rinvii; sentenze 1C_458/2013 del 21 novembre 2013 consid. 2.2 e 2A.431/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 2.1 e 2.2). Approfondite le già citate circostanze concrete, la Corte cantonale in considerazione dell'importante volume di traffico, del numero variabile delle corsie e delle relative necessarie manovre di spostamento/superamento in funzione della direzione da prendere, nonché della presenza di un altro sbocco e di un passaggio pedonale e del fatto che la zona circostante l'impianto litigioso è caratterizzata da una condizione viaria comparativamente piuttosto complessa che impone ai conducenti di prestare un'attenzione accresciuta alla strada, ha concluso che la presenza di un pannello pubblicitario all'interno del campo di percezione dei conducenti costituisce senza dubbio una fonte di pericolo, idonea a diminuire l'attenzione da prestare al traffico e alla segnaletica. Ciò a maggior ragione viste le sue dimensioni e la sua posizione obliqua, che permette di essere costantemente percepito da chi giunge dalla galleria e dal centro commerciale. Situazione questa aggravata sia dalla sua accentuata luminosità, che lo fa risaltare in modo evidente dal paesaggio circostante, sia dai cambiamenti di immagine, che aumentano ulteriormente l'effetto di distrazione. Ne ha dedotto che l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale prevale sugli interessi economici della ricorrente. Ha ritenuto che il principio dell'affidamento non muta tale esito, ricordato che il permesso è stato rilasciato espressamente a titolo precario anche se al momento del suo rilascio l'autorità disponeva di tutti gli elementi per valutare l'impatto del progettato impianto, che poi si sono rilevati fallaci. Tenuto conto delle differenti situazioni viarie e del traffico, ha infine reputato che non si è in presenza della pretesa disparità di trattamento, né di una prassi municipale illegale riguardo all'autorizzazione di simili impianti.
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4.3. Del resto, oltre al fatto ritenuto dalla Corte cantonale che nella materia in esame anche un provvedimento amministrativo viziato fin dall'inizio a determinate condizioni può essere revocato, in concreto, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'apertura della galleria Vedeggio-Cassarate può costituire un cambiamento non irrilevante della situazione fattuale precedentemente analizzata a livello meramente teorico. La ricorrente, sostenendo che la Corte cantonale non avrebbe sostanziato la pericolosità dell'impianto per la sicurezza del traffico, parrebbe disconoscere che, come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, ai fini della relativa valutazione è sufficiente una messa in pericolo potenziale o indiretta e non concreta della sicurezza stradale (sentenze 1C_4/2014 del 2 maggio 2014 consid. 3 e 2A.112/2007 del 30 luglio 2007 consid. 4.2; Bernhard Waldmann/Raphael Kraemer, in: Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 14 ad art. 6).
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4.4. La ricorrente, insistendo su una pretesa tutela accresciuta dell'affidamento, parrebbe misconoscere che, come precisato dai giudici cantonali, nella materia in esame l'art. 3 cpv. 3 LImp pone condizioni meno restrittive di quelle applicabili per la revoca di atti amministrativi. Essa non tenta di dimostrare l'arbitrarietà di questa conclusione, peraltro corretta. Sostiene che sulla base di quanto risulta dagli atti, non si sarebbe in presenza di un interesse pubblico preponderante. Come visto, questa affermazione contrasta con gli accertamenti fattuali, non arbitrari, posti a fondamento dell'impugnato giudizio e con l'articolata pertinente valutazione complessiva effettuata dalla Corte cantonale concludente che nella fattispecie il tabellone pregiudica la sicurezza stradale. Inoltre, richiamando semplicemente gli art. 6 cpv. 1 LCStr e 95 cpv. 1 OSStr, la ricorrente non dimostra come e perché la normativa federale sarebbe stata lesa, ritenuto che i giudici cantonali hanno applicato correttamente la relativa prassi. Giova rilevare infine, che la ricorrente in questa sede non invoca più una già asserita disparità di trattamento.
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Erwägung 5
 
5.1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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5.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di Porza, al Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° giugno 2015
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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