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Informationen zum Dokument  BGer 2D_3/2015  Materielle Begründung
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BGer 2D_3/2015 vom 19.05.2015
 
{T 0/2}
 
2D_3/2015
 
 
Sentenza del 19 maggio 2015
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Zünd, Presidente,
 
Seiler, Aubry Girardin,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dagli avv. Costantino Delogu e
 
Laura Cansani,
 
ricorrente,
 
contro
 
Scuola universitaria professionale
 
della Svizzera italiana (SUPSI),
 
Le Gerre, 6928 Manno,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Valutazione di esami,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro
 
la sentenza emanata il 14 novembre 2014 dal
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Il 2 settembre 2011 A.________ si è sottoposto all'esame di recupero dei moduli 1 (previdenza professionale), 2 (imposizione dell'impresa) e 3 (imposizione del patrimonio immobiliare privato e del suo reddito) del secondo anno del master of advanced studies in tax law proposto dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Il 16 settembre successivo, il centro di competenze tributarie della SUPSI ha comunicato a A.________ che gli era stata assegnata la nota 3.5 e che, pertanto, non aveva superato l'esame.
1
A.________ aveva infatti totalizzato 23.75 punti su 48, a fronte dei 26.40 necessari per la sufficienza.
2
B. Contro la valutazione ricevuta ed in particolare contro il punteggio attribuito alle sue risposte alle domande del modulo 1 e del modulo 2, A.________ ha interposto reclamo al Consiglio del master. Ricontrollata la prova, i docenti hanno riconosciuto un quarto di punto in più in relazione alle domande del modulo 3. Un ulteriore punto è stato in seguito riconosciuto anche dal Consiglio stesso, in relazione alle domande del modulo 1. Ritenuto che con i 25 punti ottenuti il candidato non raggiungeva comunque la sufficienza, il suo reclamo è stato tuttavia respinto.
3
La decisione su reclamo è stata poi confermata sia dalla Direzione generale della SUPSI che dal Tribunale cantonale amministrativo, che si è espresso in merito con sentenza del 14 novembre 2014.
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C. Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 12 gennaio 2015, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale. Denunciando una lesione dell'art. 9 Cost., con tale atto egli chiede: in via principale, l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo e l'accertamento del fatto che egli ha superato l'esame di recupero dei moduli 1 (previdenza professionale), 2 (imposizione dell'impresa) e 3 (imposizione del patrimonio immobiliare privato e del suo reddito) del secondo anno del master of advanced studies in tax law; in via subordinata, l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo cantonale e il rinvio degli atti allo stesso per nuovo giudizio.
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Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. La conferma di tale pronuncia è stata domandata anche dalla Direzione della SUPSI. Il 2 marzo 2015 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. In base all'art. 83 lett. t LTF la via del ricorso in materia di diritto pubblico non è data contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della professione. La vertenza in discussione ricade manifestamente sotto questa clausola d'esclusione, in quanto concerne una pronuncia con cui viene sancito l'esito negativo dell'esame di recupero dei moduli 1-3 del secondo anno del master of advanced studies in tax law proposto dalla SUPSI.
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A giusta ragione, l'impugnativa è pertanto stata interposta non quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, bensì quale ricorso sussidiario in materia costituzionale.
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1.2. La sentenza querelata è finale (art. 90 e 117 LTF) ed è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 114 e art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). L'impugnativa è tempestiva (art. 117 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c e con l'art. 100 cpv. 1 LTF) e l'insorgente ha un interesse giuridicamente protetto a ricorrere (art. 115 LTF; DTF 136 I 229 consid. 2.2 pag. 231 seg.).
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Per quanto precede, il rimedio interposto contro la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo è di massima ammissibile.
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1.3. Nella misura in cui il ricorrente chiede che si ricalcolino soglia della sufficienza e punti complessivi, dopo avere omesso il punteggio delle "domande errate", occorre tuttavia rilevare che egli propone delle conclusioni nuove e quindi inammissibili (art. 99 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_826/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.2).
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Davanti al Tribunale cantonale amministrativo egli ha infatti domandato solo l'assegnazione dei punti mancanti, necessari all'ottenimento della sufficienza, e non può quindi ora scostarsi da tale richiesta, proponendone una differente, che implica in sostanza una nuova valutazione dell'esame nel suo complesso.
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2. Con ricorso sussidiario in materia costituzionale può venir censurata unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il rispetto di tali diritti non è esaminato d'ufficio (art. 106 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 117 LTF). Occorre infatti che il ricorrente specifichi quali diritti considera lesi ed esponga le sue critiche in modo chiaro e circostanziato, accompagnandole da una motivazione esaustiva.
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Nel caso lamenti una violazione del divieto d'arbitrio, deve in particolare spiegare perché la decisione impugnata sia - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133).
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Erwägung 3
 
Anche davanti al Tribunale cantonale amministrativo, il ricorrente ha contestato la valutazione del suo esame relativamente alle domande del modulo 1 e del modulo 2, chiedendo l'assegnazione dei punti mancanti, necessari all'ottenimento della sufficienza.
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Per quanto riguarda il modulo 1, ha affermato che l'esito della prova è stato compromesso da un errore presente nella versione italiana della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP; RS 831.40). Tale errore - già riconosciuto dalla docente B.________ nonché dal Consiglio del master con l'attribuzione di un punto supplementare - avrebbe dovuto a suo avviso consentirgli di ottenere il punteggio pieno a tutte e tre le risposte richieste nella domanda 1.
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Per quanto attiene al modulo 2, ha invece sostenuto che il caso pratico sottopostogli dai docenti C.________ e D.________, nell'ambito della quale venivano formulati sette quesiti differenti (a-g), non poteva essere correttamente risolto senza la conoscenza del concetto di incassato e fatturato, mai trattato in classe e neppure spiegato nel materiale didattico distribuito. Analogamente a quanto fatto per il modulo 1, ha quindi reclamato il riconoscimento della totalità dei punti relativi alle risposte ai quesiti che a suo avviso presupponevano tali conoscenze.
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Come osservato in precedenza, i Giudici cantonali non hanno tuttavia condiviso nessuna delle critiche esposte, ragione per la quale egli si è ora rivolto al Tribunale federale.
18
 
Erwägung 4
 
4.1. Preso atto delle censure formulate dal ricorrente in relazione al modulo 2 dell'esame da lui sostenuto, il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato testualmente quanto segue (giudizio impugnato, consid. 3.2) :
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"La parte di esame in questione comprendeva sette domande, che prendevano avvio da un caso pratico, relativo alla cessazione dell'attività di un avvocato. Nella descrizione dei fatti rilevanti per le risposte, si dice che X è sempre stato tassato su quanto incassato. Le domande concernono poi il momento della cessazione dell'attività lucrativa ed il trattamento fiscale degli utili provenienti dalla liquidazione e dalla cessione del mobilio, delle attrezzature e dell'avviamento dello studio legale.
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Il ricorrente ha risposto correttamente alla domanda a) indicando che ai fini fiscali l'attività lucrativa indipendente è ritenuta cessata in modo definitivo nel 2013, ma fornendo una motivazione assai scarna ( fatturando all'incasso l'attività termina al momento dell'ultimo credito/fattura ), malgrado l'esplicita richiesta di motivazione contenuta nella domanda d'esame. Ha inoltre risposto correttamente alla domanda d) avendo saputo indicare l'anno della liquidazione (2014). Per queste risposte gli sono stati assegnati 3 punti su 18.
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Tale valutazione appare sostenibile. La griglia di valutazione allestita dai professori prevedeva infatti l'attribuzione di 4 punti per la domanda a), di cui un punto per l'indicazione della data di cessazione dell'attività lucrativa. Alla domanda d) corrispondevano invece 2 punti. Da questo profilo, l'assegnazione di 3 punti su 18 va quindi esente da critiche. Priva di fondamento si rivela la censura ricorsuale riferita ai concetti di incassato e fatturato, che pur essendo fondamentali per il superamento della prova non sarebbero mai stati spiegati agli studenti. Tale tesi non può essere seguita proprio perché le uniche risposte corrette del ricorrente si riferivano a tali nozioni, illustrate prima dell'esame da E.________. Non appare pertanto criticabile la valutazione dei professori, tutelata dalle istanze di ricorso, che non hanno assegnato ulteriori punti alle risposte fornite dal ricorrente".
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4.2. Davanti al Tribunale federale, il ricorrente prende posizione su tali conclusioni ritenendole lesive del divieto d'arbitrio e del principio della buona fede.
23
4.2.1. Come visto - sulla base delle soluzioni trasmessegli dalla Direzione della SUPSI, recapitate anche al ricorrente per eventuali osservazioni - la Corte cantonale ha considerato sia che le risposte che richiedevano la conoscenza dei concetti di incassato e di fatturato sono state fornite, sia che le stesse sono state valutate correttamente dagli esaminatori.
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La dimostrazione dell'arbitrarietà delle conclusioni dei Giudici cantonali presupponeva pertanto che l'insorgente dimostrasse che le risposte che implicavano la conoscenza del concetto di incassato e di fatturato fossero anche altre, rispettivamente che la valutazione delle risposte fornite fosse insostenibile.
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4.2.2. Di simili argomenti non vi è tuttavia traccia nel ricorso da lui interposto davanti a questa Corte.
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Esprimendosi riguardo al modulo 2, l'insorgente si limita in effetti genericamente a rilevare che il caso pratico sottopostogli presupponeva la conoscenza di aspetti contabili che non erano mai stati esposti durante i corsi né figuravano nel materiale didattico distribuito, quindi a sostenere che, siccome si riferivano ad argomenti mai trattati in classe, le domande non erano né comprensibili né risolvibili.
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Prendendo posizione sul rimprovero di avere fornito una risposta assai scarna alla domanda a) non si confronta inoltre con le soluzioni agli atti (che indicavano le considerazioni attese dai candidati e il punteggio attribuito ad ognuna di esse), accontentandosi nuovamente di affermare che il caso pratico sottopostogli non poteva essere risolto, perché ai candidati non erano stati dati i mezzi per farlo.
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4.2.3. Tenuto conto di quanto precede, ovvero del fatto che la Corte cantonale ha rilevato che le risposte che richiedevano la conoscenza dei concetti di incassato e di fatturato sono state fornite, così come del fatto che il ricorrente non ha dimostrato l'arbitrarietà di simile conclusone, escluso è infine pure che il giudizio possa essere considerato lesivo del principio della buona fede.
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La critica con cui il ricorrente lamenta la tutela da parte dei Giudici cantonali di una domanda di esame su argomenti che non erano stati trattati in classe e che, di conseguenza, egli non poteva "in buona fede aspettarsi" è del resto solo abbozzata e quindi inammissibile (art. 106 cpv. 2 LTF).
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5. La constatazione dell'infondatezza rispettivamente dell'inammissibilità delle censure relative alla valutazione del modulo 2 rende nel contempo superfluo l'esame delle critiche rivolte contro la valutazione del modulo 1, confermata anch'essa dalla Corte cantonale sia per quanto riguarda la domanda a) che per quanto attiene alle domande b) e c) (giudizio impugnato, consid. 4.2).
31
Come rilevato nella decisione su reclamo del 7 marzo 2012 e come risulta dagli atti (e-mail dell'esaminatrice B.________ del 23 novembre 2011, decisione della Direzione generale della SUPSI del 22 giugno 2012), pure nel caso al ricorrente venissero attribuiti i 2 punti previsti per una soluzione corretta in luogo di 1,5 punti per la domanda 1b così come per la domanda 1c - che sono le uniche riguardo alle quali il ricorso presentato davanti al Tribunale federale contiene una motivazione che (almeno in parte) si confronta con il giudizio impugnato - egli arriverebbe infatti solo a totalizzare 26 punti invece di 25, e resterebbe pertanto sotto la soglia della sufficienza, fissata a 26,4 punti.
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Anche in tale evenienza, le sue conclusioni, volte al riconoscimento del punteggio necessario al raggiungimento della sufficienza e quindi al superamento dell'esame di recupero dei moduli 1, 2 e 3 del secondo anno di master, non potrebbero quindi essere accolte.
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Erwägung 6
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va di conseguenza respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
34
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 19 maggio 2015
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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