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Informationen zum Dokument  BGer 1C_193/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_193/2015 vom 17.04.2015
 
{T 0/2}
 
1C_193/2015
 
 
Sentenza del 17 aprile 2015
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Eusebio, Chaix,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; estradizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 marzo 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
 
Fatti:
 
A. Il 19 maggio 2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Como ha emanato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti, tra altri, di A.________, per i reati di associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, evasione dell'IVA all'importazione, falsità in documenti e contraffazione delle impronte. L'Ambasciata d'Italia ha poi trasmesso alla Svizzera la domanda formale di estradizione e di arresto dell'interessato. Quest'ultimo, fermato il 9 settembre 2014 sulla base di un ordine di arresto ai fini estradizionali spiccato il 3 settembre precedente dall'Ufficio federale di giustizia (UFG), si è opposto all'estradizione in via semplificata.
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B. Il 13 ottobre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha respinto un reclamo di A.________ tendente all'annullamento dell'ordine di arresto ai fini estradizionali. Mediante sentenza 1C_519/2014 del 4 novembre 2014, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dall'arrestato.
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C. Il 24 ottobre 2014 l'UFG ha concesso l'estradizione dell'interessato all'Italia. Adito da quest'ultimo, con giudizio del 26 marzo 2015, il TPF ne ha respinto il ricorso.
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D. Contro questa decisione A.________ presenta un "ricorso in materia di estradizione" al Tribunale federale. Chiede di annullare la sentenza impugnata.
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E. Non si è proceduto a uno scambio di scritti, ma è stato richiesto l'incarto cantonale.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un'estradizione o, come in concreto, una decisione relativa alla carcerazione estradizionale (DTF 136 IV 20 consid. 1.1 e 1.2) e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).
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Erwägung 2
 
2.1. Il ricorrente precisa di contestare sotto l'aspetto materiale unicamente l'esistenza del requisito della doppia punibilità in relazione all'art. 416 CP italiano, relativo all'associazione per delinquere, che non troverebbe alcuna corrispondenza nel diritto svizzero, poiché nel caso in esame non vi sarebbe corrispondenza tra la fattispecie criminosa dell'art. 416 CP italiano e l'art. 260ter CP, questione che non sarebbe stata esaminata dal TPF. Ne conclude che l'estradizione non potrebbe essere concessa per il reato di cui all'art. 416 CP italiano.
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2.2. Il ricorrente, limitandosi a criticare l'applicazione del principio della doppia punibilità alla fattispecie in esame, non dimostra tuttavia che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF. D'altra parte egli, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), nemmeno si confronta con gli argomenti ritenuti al riguardo nella sentenza impugnata (consid. 5), nella quale è stato rettamente rilevato che il giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionate nella domanda estera, ma semplicemente vagliare se, effettuata la dovuta trasposizione, i fatti ivi addotti sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto elvetico va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste: insistendo sull'inapplicabilità dell'art. 260ter CP, il ricorrente parrebbe disattendere che i fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188 e rinvii; cfr. sentenza 1C_765/2013 del 27 settembre 2013 consid. 2.2). Ora, il TPF ha ritenuto che in concreto la condizione della doppia punibilità è adempiuta per ognuna delle diverse infrazioni oggetto della domanda di estradizione, in particolare anche riguardo alla truffa fiscale e alla fattispecie aggravata, qualora l'infrazione sia commessa da più persone di cui all'art. 97 cpv. 2 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20), come pure degli art. 14 cpv. 2 e 4 e art. 15 DPA (RS 313.0). Incentrando la sua argomentazione su pretese specificità dell'art. 416 CP italiano, il ricorrente non dimostra del resto che il ritenuto adempimento del requisito della doppia punibilità non sarebbe stato applicato conformemente alla costante prassi.
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2.3. Il ricorrente fa poi valere una violazione del diritto di essere sentito perché non avrebbe avuto accesso all'incarto completo. Tuttavia, una siffatta violazione, supposta data, non costituirebbe di per sé, né il ricorrente lo pretende, una grave lacuna ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. sentenze 1C_110/2015 del 26 febbraio 2015 consid. 2.3, 1C_763/2013 del 27 settembre 2013 consid. 2.2, 1C_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3 e 1C_325/2012 del 28 giugno 2012 consid. 1.2), poiché la procedura di estradizione costituisce una semplice procedura amministrativa, che non persegue lo scopo di statuire sulla colpevolezza penale dell'interessato.
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3. Visto che non si è in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, e al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali.
 
Losanna, 17 aprile 2015
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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