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Informationen zum Dokument  BGer 4D_15/2015  Materielle Begründung
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BGer 4D_15/2015 vom 17.03.2015
 
{T 0/2}
 
4D_15/2015
 
 
Sentenza del 17 marzo 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
tassazione della nota d'onorario del patrocinatore gratuito,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 gennaio 2015 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che nella causa intentata da C.________ nei confronti di A.________ quest'ultima era inizialmente rappresentata dall'avv. D.________;
 
che, in seguito alla rinuncia del mandato da parte di tale legale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha nominato l'avv. B.________ patrocinatrice d'ufficio di A.________;
 
che il medesimo giorno egli ha invitato A.________ a comunicargli il nominativo di un nuovo rappresentante;
 
che con sentenza 7 gennaio 2015 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo inoltrato da A.________;
 
che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 10 febbraio 2015, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio, nonché di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che la sentenza impugnata verte sulla tassazione dell'onorario del patrocinatore d'ufficio nominato in una causa civile;
 
che si tratta quindi di una decisione in rapporto diretto con il diritto civile pronunciata in applicazione di norme di diritto pubblico ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF, in linea di principio suscettiva di un ricorso in materia civile (sentenza 4D_66/2014 dell'8 ottobre 2014);
 
che tuttavia nella fattispecie, il valore di lite non raggiungendo manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio, rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
 
che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e non è possibile di validamente prevalersi di una - semplice - violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF;
 
che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che inoltre i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF);
 
che la parte ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2);
 
che il ricorso non contiene alcuna censura riferita all'assenza di un interesse alla continuazione del patrocinio da parte dell'avv. B.________, essendo la menzione della richiesta a suo tempo riferita alla prosecuzione del mandato da parte dell'avv. D.________ del tutto inconferente;
 
che inoltre, per quanto concerne la tassazione della nota professionale, invano si cerca nello scritto della ricorrente una richiesta di giudizio non limitata all'annullamento della decisione dell'autorità inferiore;
 
che pertanto il ricorso, insufficientemente motivato e privo di conclusioni quantificate, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF);
 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'indigenza della ricorrente;
 
che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 marzo 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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