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Informationen zum Dokument  BGer 5A_172/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_172/2015 vom 06.03.2015
 
{T 0/2}
 
5A_172/2015
 
 
Sentenza del 6 marzo 2015
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Autorità regionale di protezione 2sede di Mendrisio, via Eugenio Bernasconi 26, 6853 Ligornetto.
 
Oggetto
 
curatela,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 gennaio 2015 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con decisione 7 ottobre 2014 l'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio ha istituito in favore di A.________ una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC (dispositivo n. 1), lo ha privato dell'esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l'amministrazione e l'uso dei suoi redditi, della sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite la cui gestione e amministrazione è stata conferita unicamente alla curatrice (dispositivo n. 2) e ha nominato B.________ quale curatrice (dispositivo n. 3);
 
che con sentenza 30 gennaio 2015 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un reclamo di A.________, annullando il dispositivo n. 2 della decisione dell'Autorità regionale di protezione 2 e ritornando gli atti a quest'ultima istanza per nuova decisione ai sensi dei considerandi;
 
che con ricorso 2 marzo 2015 A.________ si è aggravato al Tribunale federale, postulando l'annullamento della sentenza 30 gennaio 2015 nella misura in cui conferma l'istituzione della curatela di rappresentanza e, in via principale, la sua riforma nel senso di istituire un'amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 393 CC, rispettivamente, in via subordinata, il rinvio degli atti alla competente autorità regionale di protezione affinché statuisca di nuovo;
 
che il ricorrente chiede anche l'annullamento di una decisione 27 ottobre 2014 mediante la quale l'Autorità regionale di protezione 2 ha deciso di sottoporre a sua autorizzazione qualsiasi prelevamento dal conto corrente postale intestato a A.________;
 
che il ricorrente postula pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;
 
che la sentenza 30 gennaio 2015 del Presidente della Camera di protezione, di rinvio, costituisce una decisione incidentale (DTF 140 II 315 consid. 1.3.1; 138 I 143 consid. 1.2) notificata separatamente, che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione, unicamente suscettiva di un ricorso al Tribunale federale alle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, ossia se essa può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b);
 
che nel gravame all'esame il ricorrente non spende una parola per dimostrare che le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF sarebbero in concreto soddisfatte (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine), né tale eventualità appare evidente di primo acchito (DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii);
 
che se - come nella presente fattispecie - il ricorso in virtù dell'art. 93 cpv. 1 LTF non è ammissibile, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF);
 
che la richiesta di annullamento della decisione 27 ottobre 2014 dell'Autorità regionale di protezione 2 risulta inammissibile già per il fatto che tale giudizio non è di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF);
 
che in queste circostanze il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto;
 
che nella fattispecie si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 marzo 2015
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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