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Informationen zum Dokument  BGer 6B_41/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_41/2014 vom 16.02.2015
 
{T 0/2}
 
6B_41/2014
 
 
Sentenza del 16 febbraio 2015
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Municipio del Gambarogno, 6573 Magadino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Arbitrio, finzione di notifica,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'11 novembre 2013 dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. A.________ è il referente di una fondazione di famiglia proprietaria di un fondo nel Comune di Gambarogno. A seguito dell'infruttuosa ingiunzione del 12 luglio 2012 dell'Ufficio tecnico comunale di potare la siepe di confine del fondo per rispettare i limiti di altezza fissati dalla pertinente regolamentazione, con rapporto di contravvenzione del 3 agosto 2012, lo stesso Ufficio ha avviato un procedimento contravvenzionale, conclusosi il 19 settembre 2012 con l'inflizione di una multa di fr. 100.--, per violazione dell'ordinanza municipale del 21 marzo 2011 concernente le misure da osservare nella messa a dimora e nella manutenzione delle siepi.
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B. Il 12 dicembre 2012 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto il ricorso interposto da A.________ . Questi ha allora adito il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), che con decisione dell'11 novembre 2013 ne ha respinto l'impugnativa.
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C. Con scritto redatto in tedesco e intitolato "Beschwerde/Ricorso" A.________ si aggrava al Tribunale federale, postulando l'annullamento del decreto di multa del 19 settembre 2012, nonché il rimborso da parte del Comune di Gambarogno delle spese e tassa di giustizia poste a suo carico dal TRAM.
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Dando seguito al decreto del 22 gennaio 2014 di questo Tribunale, che lo invitava a designare un recapito in Svizzera e a fornire l'anticipo delle spese della procedura federale, con scritto del 5 febbraio 2014 A.________ ha modificato la sua seconda conclusione ricorsuale nel senso di porre a carico dell'opponente l'integralità delle spese procedurali della sede cantonale e di quella federale.
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Chiamati a esprimersi sul ricorso, il TRAM ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, riconfermandosi nelle sue motivazioni e conclusioni, mentre il Municipio del Comune di Gambarogno propone la reiezione dell'impugnativa.
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Diritto:
 
1. Il ricorso è stato redatto in lingua tedesca, come nel diritto dell'insorgente (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame non viene tuttavia fatta valere alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF, per cui la sentenza è emanata nella lingua della decisione impugnata, ossia in italiano.
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2. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 139 III 249 consid. 1).
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2.1. Oggetto della vertenza è una multa per contravvenzione all'ordinanza del 21 marzo 2011 concernente le misure da osservare nella messa a dimora e nella manutenzione delle siepi del Municipio di Gambarogno, pronunciata sulla base dell'art. 145 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 del Cantone Ticino (LOC/TI; RL 2.1.1.2). Trattasi di una contravvenzione di polizia. La decisione del TRAM, che conferma la multa inflitta, è dunque pronunciata in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF e può essere impugnata con il ricorso in materia penale.
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2.2. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato su ricorso (art. 80 LTF), il gravame è sotto i citati aspetti ammissibile.
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2.3. L'insorgente ha modificato le conclusioni dopo lo scadere del termine ricorsuale, in quanto tardive, esse sono inammissibili (DTF 132 I 42 consid. 3.3.4 pag. 46 in fine). La decisione sulle spese costituisce tuttavia un accessorio procedurale del giudizio reso a titolo principale (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 52 ad art. 66 LTF). Di regola, esse seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF). Inoltre, il Tribunale federale statuisce d'ufficio in merito all'onere delle spese giudiziarie della sede federale. Se modifica la decisione impugnata, esso può, sempre d'ufficio, anche ripartire in modo diverso le spese del procedimento anteriore (art. 67 LTF; v. Bernard Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 66 LTF e n. 13 ad art. 67 LTF; Hansjörg Seiler, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 4 ad art. 66 LTF e n. 6 ad art. 67 LTF).
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3. L'insorgente contesta le considerazioni con cui l'autorità cantonale ha ritenuto validamente notificate le prime due raccomandate del Municipio.
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3.1. Richiamandosi alla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, il TRAM ha ritenuto che le raccomandate del Comune (la prima del 12 luglio 2012 con l'ordine di potare la siepe entro 15 giorni e la seconda del 3 agosto 2012 con la comunicazione dell'apertura di un procedimento contravvenzionale) sono da considerarsi notificate il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale. Ha osservato che la persona che si assenta dal recapito fornito alle autorità per l'invio di comunicazioni che la concernono è tenuta a prendere i dovuti provvedimenti, affinché le stesse possano esserle notificate. Spettava dunque all'insorgente, assente per addirittura tre mesi, organizzarsi in modo tale da poter prendere conoscenza delle comunicazioni inviategli dal Comune.
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3.2. Ove, come in concreto va inteso dal giudizio impugnato, manca un'esplicita disciplina cantonale e l'autorità applica le norme risultanti dalla giurisprudenza di questo Tribunale per determinare il momento in cui una notifica è reputata avvenuta, l'esame della decisione cantonale è limitato all'arbitrio (DTF 116 Ia 90 consid. 2b; 115 Ia 12 consid. 3a; sulla nozione di arbitrio v. DTF 138 I 49 consid. 7.1). La giurisprudenza del Tribunale federale afferente la finzione della notifica (v. al riguardo DTF 139 IV 228 consid. 1.1 pag. 230), citata pure nel giudizio impugnato, si applica però solo se il destinatario deve prevedere, con una certa verosimiglianza, la notifica di un atto ufficiale. Ciò è il caso se vi è una procedura pendente, che impone alle parti di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, ossia, tra l'altro, di provvedere affinché le decisioni relative alla procedura possano essere loro notificate. Questo dovere, che si configura come un obbligo procedurale, sorge con l'avvio del procedimento e sussiste sino al termine dello stesso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
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3.3. Nella fattispecie l'autorità precedente ha omesso di considerare che al momento dei citati invii nessuna procedura era pendente, come rettamente obiettato nel gravame. In simili circostanze risulta arbitrario imputare all'insorgente un dovere procedurale di prevedere la notifica di atti ufficiali e di provvedere alla possibilità di farseli intimare. Sicché, contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale, la notificazione delle prime due raccomandate non può ritenersi avvenuta (v. sentenza 6A.100/2006 del 28 marzo 2007 consid. 2.2.1).
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Una notificazione irregolare non può causare alcun pregiudizio alle parti (v. DTF 139 IV 228 consid. 1.3 pag. 232). Con la raccomandata del 12 luglio 2012 all'insorgente veniva ordinato di tagliare la siepe per conformarsi ai limiti di altezza previsti dalla pertinente regolamentazione. È solo dopo la constatazione del mancato seguito a tale ingiunzione che è stato avviato un procedimento contravvenzionale (la cui apertura a sua volta non è stata validamente notificata). L'arbitraria applicazione della finzione di notifica comporta quindi l'annullamento della procedura sfociata nella multa contestata, ciò che non pregiudica se del caso l'avvio di un nuovo procedimento.
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4. L'accoglimento dell'impugnativa su questo punto rende superfluo l'esame delle ulteriori censure ricorsuali sulla pretesa inapplicabilità dell'adagio ignorantia legis non excusat a un'ordinanza municipale, sull'asserita sua incostituzionalità e sulla commisurazione della multa.
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5. Visto quanto precede, in quanto ammissibile, il ricorso si rivela fondato. La decisione impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata al TRAM, affinché annulli la multa inflitta dal Comune del Gambarogno e statuisca sulle spese della procedura cantonale.
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Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF) né si accordano ripetibili, l'insorgente avendo agito personalmente dinanzi al Tribunale federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza emanata l'11 novembre 2013 dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo è annullata e la causa è rinviata al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino per nuovo giudizio.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 febbraio 2015
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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