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Informationen zum Dokument  BGer 1C_25/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_25/2015 vom 09.02.2015
 
{T 0/2}
 
1C_25/2015
 
 
Sentenza del 9 febbraio 2015
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, Giudice presidente,
 
Eusebio, Chaix,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________ e B.A.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
1. C.C.________,
 
2. D.C.________,
 
3. E.________,
 
Municipio di X.________,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
licenza edilizia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Il 19 novembre 2012 C.C.________, D.C.________ e E.________ in via di notifica hanno chiesto al Municipio di X.________ il rilascio del permesso per eseguire alcune opere di sistemazione esterna nel giardino adiacente alla loro abitazione, su un fondo attribuito alla zona residenziale. Al progetto si sono opposti A.A.________ e B.A.________, proprietari del fondo confinante, lamentando tra l'altro che alle opere previste osterebbe una convenzione stipulata con il precedente proprietario.
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B. Il 7 maggio 2013 il Municipio, respinta l'opposizione, ha rilasciato la licenza edilizia, decisione confermata dal Consiglio di Stato. Adito dai vicini, con giudizio del 4 dicembre 2014 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
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C. A.A.________ e B.A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale. Chiedono, in sostanza, di annullarla.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
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1.2. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) contro una decisione finale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF. La legittimazione dei ricorrenti è pacifica. È tuttavia manifestamente inammissibile la conclusione di accertare che la loro proposta di compromesso relativa al muro di cinta, formulata dai ricorrenti il 25 febbraio 2014 in sede civile, ma rifiutata dagli altri proprietari, sarebbe cresciuta in giudicato, in quanto priva di effetti giuridici.
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1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando i ricorrenti invocano, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali (divieto dell'arbitrio, principio della buona fede), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2).
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Erwägung 2
 
2.1. I ricorrenti si diffondono in una descrizione dei fatti e degli antefatti della vertenza, che in parte esula dall'oggetto del litigio e si scosta da quella posta a fondamento della decisione impugnata. Essi disattendono tuttavia che il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560 e rinvii). L'eliminazione del vizio dev'essere inoltre determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2.2. Siffatti estremi non sono ravvisabili in concreto, né sono dimostrati dai ricorrrenti, che si limitano a proporre una loro personale interpretazione dei fatti, fondata per di più in larga misura su questioni di diritto privato che, come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, esulano dall'oggetto del litigio. Adducono che i giudici cantonali avrebbero interpretato determinati atti in maniera "sbagliata", poiché non hanno considerato le loro opinioni divergenti. Ora, per essere arbitrario l'accertamento dei fatti non dev'essere soltanto discutibile o opinabile, ma addirittura insostenibile, e non solo nella motivazione, ma anche nel risultato, ciò che i ricorrenti non dimostrano (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5 e rinvii).
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2.3. In effetti, essi insistono su una convenzione conclusa il 16 novembre 2009 con il precedente proprietario del fondo dedotto in edificazione, relativa al buon funzionamento di una fossa drenante. Al riguardo, i giudici cantonali hanno accertato che non risulta che la stessa sia stata presentata all'autorità comunale o annotata a registro fondiario. Hanno aggiunto che il Municipio non poteva comunque negare il rilascio della licenza edilizia, alla quale non si oppone nessun impedimento di diritto pubblico, perché gli interventi contrasterebbero con un accordo concluso tra privati. La stessa conclusione è stata ritenuta anche riguardo a una servitù di stillicidio, peraltro non comprovata, contenuta in una transazione di natura civile formulata il 22 gennaio 2014 dinanzi alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. I ricorrenti neppure tentano di dimostrare l'arbitrarietà di queste considerazioni, peraltro corrette e decisive per il giudizio.
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2.4. I ricorrenti adducono che, contrariamente all'accertamento della Corte cantonale, non vi sarebbe stato alcun intervento precedente, che avrebbe alterato il profilo naturale del terreno creando l'attuale pendio. Fondandosi su una loro personale interpretazione di alcune fotografie, sostengono ch'esso sarebbe stato orizzontale. Ora, il preteso implicito diniego di giustizia, poiché al loro dire nessuna istanza si sarebbe pronunciata in merito, chiaramente non regge. La questione è stata infatti esaminata, giungendo tuttavia a un accertamento diverso da quello sostenuto dai ricorrenti. Neppure con riferimento alle censure dichiarate irricevibili dal Consiglio di Stato, in particolare sulla questione delle distanze, non contestate dai ricorrenti dinanzi alla Corte cantonale, si è in presenza di un diniego di giustizia. Dette critiche non possono quindi essere riproposte al Tribunale federale, per mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). L'eccezione da loro invocata con riferimento all'art. 99 cpv. 1 LTF è infatti infinluente.
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2.5. I ricorrenti insistono sulla convenzione conclusa il 16 novembre 2009 col precedente proprietario del fondo dedotto in edificazione. Al proposito la Corte cantonale ha accertato che non risulta ch'essa sia stata presentata all'autorità comunale o annotata nel registro degli indici, come richiesto dalla normativa comunale, concludendo, rettamente, che in ogni modo il Municipio non poteva negare il rilascio della licenza edilizia per un accordo stipulato tra privati. I ricorrenti non contestano, in particolare, quest'ultimo argomento, determinante per l'esito della vertenza.
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2.6. L'istanza precedente ha constatato ch'essi, invocando l'art. 685 CC, non pretendono che il muro di sostegno del terrapieno sarebbe contrario all'ordinamento edilizio. Ha stabilito che non hanno dimostrato che il muro e la relativa rientranza (cosiddetto "risparmio") potrebbero concretamente ostacolare il normale deflusso delle acque meteoriche verso la fossa drenante da loro edificata sul terreno degli istanti, provocando infiltrazioni. Ha aggiunto che tale problema esula dalla procedura in esame e che comunque il rischio d'infiltrazione d'acqua nella condotta di ventilazione della loro cucina non sarà aggravato. Anche al riguardo i ricorrenti si limitano ad addurre un'altra versione dei fatti, senza tuttavia dimostrare che quella ritenuta nel contestato giudizio sarebbe arbitraria. Per di più, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, i ricorrenti sono tenuti, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4), ciò che essi non fanno.
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2.7. Infine, riguardo alla contestata realizzazione del terrapieno, i giudici cantonali hanno compiutamente spiegato perchè l'ordinamento edilizio applicabile non ne limita in particolare l'altezza a confine, che deve rispettare unicamente il limite dei muri di cinta. Al riguardo, i ricorrenti si limitano a sostenere che occorrerebbe nondimeno prevedere una restrizione. Con questa affermazione essi non dimostrano che la Corte cantonale avrebbe interpretato in maniera arbitraria la normativa comunale (DTF 138 I 232 consid. 6.2 pag. 239).
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3. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
15
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione alle parti, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 febbraio 2015
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Merkli
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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