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Informationen zum Dokument  BGer 4A_435/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_435/2014 vom 05.02.2015
 
{T 0/2}
 
4A_435/2014
 
 
Sentenza del 5 febbraio 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Hohl, Ramelli, Giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Rocco Olgiati,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Andrea Ferrazzini,
 
opponente.
 
Oggetto
 
mandato; rappresentanza,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 giugno 2014
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. B.________, architetto, ha incaricato la A.________SA di effettuare le opere di capomastro per l'edificazione di una casa sul mappale n. 1223 di X.________. Il fondo apparteneva a C.________ al momento della progettazione, ma poco prima dell'inizio dei lavori era stato acquistato da D.________, sorella dell'architetto.
1
Nel novembre 2004 la A.________SA ha inviato a B.________ una fattura che esponeva fr. 174'888.95 a saldo della mercede, somma che non è stata pagata.
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B. Il 20 giugno 2008 la A.________SA ha avviato una causa civile davanti al Pretore di Lugano contro B.________ chiedendogli il pagamento del predetto importo, poi ridotto con le conclusioni a fr. 132'516.25 per adeguarlo al risultato della perizia giudiziaria. Il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di avere sempre agito quale rappresentante della committente D.________, e ha contestato il calcolo della mercede. Il 26 luglio 2012 il Pretore ha respinto l'eccezione e, in accoglimento parziale della petizione, ha condannato il convenuto a pagare all'attrice fr. 111'654.40.
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Il giudizio di prima istanza è stato sovvertito con sentenza del 4 giugno 2014 dalla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita dal convenuto. L'autorità cantonale ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva senza occuparsi di altre questioni di merito.
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C. La A.________SA insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 10 luglio 2014, con il quale chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che B.________ sia condannato a pagarle fr. 111'654.40.
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Diritto:
 
1. Il ricorso è ammissibile: è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
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2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1).
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3. La Corte d'appello, dopo avere osservato che in materia contrattuale è legittimato passivamente colui che è parte al contratto del quale si prevale l'attore, ha riassunto i principi della rappresentanza diretta secondo l'art. 32 cpv. 1 e 2 CO e ha precisato che spetta al rappresentante, nelle cause promosse contro di lui, provare di non avere agito per conto proprio ma in nome del rappresentato. Nel caso in esame tale onere pesava perciò sull'architetto convenuto. Tuttavia, hanno soggiunto i giudici ticinesi, nel settore della costruzione una presunzione naturale vuole che un architetto agisca in nome altrui, specialmente se è incaricato della progettazione e della direzione dei lavori. Pertanto, essendo pacifico che il convenuto avesse svolto questi incarichi, "spettava all'attrice provare l'esistenza di circostanze o indizi particolari tali da invalidarla o inficiarla". Per la Corte d'appello tale prova non è stata fornita.
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4. Le censure della ricorrente attengono principalmente all'applicazione dell'art. 396 cpv. 2 CO, piuttosto che dell'art. 8 CC.
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4.1. Per l'art. 396 cpv. 2 CO il mandatario ha la facoltà di compiere tutti gli atti giuridici inerenti all'esecuzione del mandato. Prassi e dottrina ne deducono la presunzione naturale per la quale l'architetto che allestisce piani ed effettua la direzione dei lavori agisce di regola per conto altrui e vincola perciò il committente con i propri atti. Vi sono però dei limiti. L'architetto non può compiere tutti gli atti giuridici; sono esclusi quelli suscettibili di comportare per il cliente impegni finanziari importanti, quali, ad esempio, l'aggiudicazione di lavori agli appaltatori o il riconoscimento della liquidazione finale; per svolgere mansioni di questo genere occorrono poteri specifici (DTF 118 II 313 consid 2a e rif.; sentenza 4C.93/2003 del 25 agosto 2003 consid. 5.2.2).
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4.2. Contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, la suddetta regola concernente l'onere della prova deriva del resto dal diritto sostanziale, dall'art. 32 CO, non dall'art. 8 CC. Quest'ultima disposizione stabilisce semmai le conseguenze dell'assenza di prova di un fatto, addossandole alla parte che ne porta l'onere; non è d'aiuto quando un fatto è accertato per apprezzamento delle prove. L'art. 8 CC non disciplina questa mansione del giudice, non prescrive quali prove occorra assumere né come esse debbano essere valutate (DTF 122 III 219 consid. 3c pag. 223; sentenza 4A_128/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3).
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5. La ricorrente ravvisa il rovesciamento a suo sfavore dell'onere della prova nel passaggio della sentenza, riprodotto nel ricorso, secondo il quale "a fronte della presunzione naturale di cui si è detto, spettava all'attrice provare l'esistenza di circostanze o indizi particolari tali da invalidarla o inficiarla, sennonché le circostanze - sostanzialmente tre - da lei addotte non sono sicuramente sufficienti allo scopo" (consid. 7.2. in fine).
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5.1. Le presunzioni naturali non influiscono sulla ripartizione dell'onere della prova; attengono alla sfera dei fatti, hanno la valenza degli elementi indiziari che facilitano la prova di taluni fatti, per cui le conclusioni che se ne traggono sono, di principio, il risultato dell'apprezzamento delle prove (DTF 123 III 241 consid. 3a; 117 II 256 consid. 2b pag. 258; sentenza 5A_728/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 2.2.4). Il concetto - giusto - espresso nel passaggio succitato è che le presunzioni naturali possono essere invalidate fornendo la prova contraria del fatto ch'esse fanno presumere. L'autorità cantonale non intendeva affatto sovvertire l'onere della prova, che è rimasto a carico della parte convenuta.  
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5.2. Sennonché, come s'è visto, nelle circostanze del caso concreto la presunzione naturale concernente i poteri di rappresentanza dell'architetto non poteva essere considerata (cfr. consid. 4.1). Il vizio non si è però ripercosso in modo decisivo sull'esame dei fatti, che la Corte cantonale ha effettuato in due fasi. Nella prima essa ha stabilito che la ricorrente non è riuscita a invalidare la predetta presunzione naturale, escludendo che il convenuto si fosse presentato all'attrice come cliente finale e negando rilevanza a una proposta di transazione fatta in via conciliativa e all'intestazione di alcuni piani. Se l'esame fosse terminato qui, la sentenza impugnata sarebbe errata, perché, come s'è visto, la presunzione naturale in questione non trova applicazione nella fattispecie.
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6. Riassumendo, sebbene la Corte d'appello abbia attribuito una portata errata all'art. 396 cpv. 2 CO, nel suo risultato la sentenza impugnata rispetta il diritto federale. Il ricorso si avvera pertanto infondato. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 5 febbraio 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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