VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_21/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_21/2015 vom 04.02.2015
 
{T 0/2}
 
5D_21/2015
 
 
Sentenza del 4 febbraio 2015
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
 
rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2014 dalla Camera
 
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con decisione 13 ottobre 2014 il Giudice di pace del Circolo della Magliasina ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dalla Confederazione svizzera per l'incasso di fr. 106.60 (importo relativo all'imposta federale diretta 1977);
 
che con sentenza 23 dicembre 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo interposto da A.________ e confermato la decisione pretorile;
 
che secondo la Corte cantonale la decisione dell'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna relativa all'imposta per la difesa nazionale 1977-1978 e l'attestato di carenza di beni del 21 ottobre 1980 giustificano il rigetto integrale dell'opposizione in via definitiva per fr. 162.10, ridotti a fr. 106.60 dopo deduzione di un acconto di fr. 55.50;
 
che il Tribunale d'appello ha anche rilevato come il reclamante non si sia avvalso di alcuna eccezione liberatoria di cui all'art. 81 cpv. 1 LEF, e segnatamente non abbia più fatto valere l'eccezione di prescrizione sollevata in prima istanza, mentre la questione da lui avanzata circa l'ottenimento di un (parziale) annullamento del credito fiscale posto in esecuzione (per ragioni di parità di trattamento rispetto alle ditte coinvolte nello scandalo denominato Asfaltopoli) esuli dalla procedura di rigetto dell'opposizione;
 
che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso 29 gennaio 2015, postulando l'annullamento del precetto esecutivo e " rinnovando la (...) offerta di riscatto del 3,1% di quanto preteso in totale dall'Ufficio Esazioni ";
 
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
 
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2 );
 
che in concreto il ricorrente, richiamando i principi costituzionali dell'uguaglianza giuridica, della protezione dall'arbitrio e della forza derogatoria del diritto federale, rimprovera alle varie autorità coinvolte di avere applicato a suo scapito "due pesi e due misure" laddove avrebbero posto delle condizioni troppo severe al riscatto dell'attestato di carenza di beni, mentre avrebbero accordato "in pratica un condono totale" alle imprese coinvolte nello scandalo di Asfaltopoli;
 
che il ricorrente si limita così a riproporre le medesime critiche formulate davanti all'istanza precedente, omettendo del tutto di confrontarsi con le dettagliate argomentazioni sviluppate nel contestato giudizio;
 
che pertanto l'impugnativa manifestamente non soddisfa le severe esigenze di motivazione suesposte;
 
che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 50.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 febbraio 2015
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).