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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1253/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_1253/2014 vom 27.01.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1253/2014
 
 
Sentenza del 27 gennaio 2015
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Jacquemoud-Rossari, Eusebio,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. B.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Minaccia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 novembre 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Con sentenza del 6 dicembre 2012, la Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di minaccia, per avere, il 5 luglio 2011 a Locarno, al termine di un'udienza in Pretura, proferendo la frase "le faremo la festa a lei in orizzontale", incusso spavento o timore all'avv. B.________, patrocinatore in una causa civile della controparte C.________. L'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 120.-- ciascuna, per complessivi fr. 3'600.--, alla multa di fr. 700.-- e al pagamento degli oneri processuali. L'esecuzione della pena pecuniaria è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.
1
B. Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello con sentenza del 28 novembre 2014, confermando il giudizio di primo grado.
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C. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dall'accusa di minaccia, di porre tutte le spese giudiziarie a carico dell'accusatore privato e di accertare la mancata applicazione dell'art. 398 cpv. 1-3 CPP nella procedura di appello. Il ricorrente fa sostanzialmente valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
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Diritto:
 
1. Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.
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Erwägung 2
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è censurato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).
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2.2. Il gravame disattende le citate esigenze di motivazione ed è pertanto inammissibile. Il ricorrente non si confronta infatti puntualmente con la sentenza impugnata, spiegando conformemente agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF per quali motivi violerebbe il diritto o si fonderebbe su accertamenti di fatto manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari. Egli si limita ad esporre in modo appellatorio la propria versione dei fatti. Ignora che per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 134 I 140 consid. 5.4; 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii).
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2.3. Il ricorrente si diffonde in considerazioni riguardanti i suoi rapporti con C.________ e la controversia in materia di locazione, che ha dato origine alla procedura dinanzi alla Pretura civile, ove, al termine di un'udienza, è stata pronunciata l'espressione incriminata. Tali argomentazioni esulano tuttavia dall'oggetto della causa in esame, di natura penale, e circoscritta alla questione di sapere se il ricorrente ha effettivamente proferito all'indirizzo dell'avv. B.________ la frase 
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2.4. Il ricorrente ravvisa una contraddizione nel fatto che la CARP da un lato ha accertato che 
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2.5. Laddove lamenta la mancata audizione di tre testimoni, in questa sede il ricorrente si limita a ribadire genericamente la richiesta probatoria formulata dinanzi ai giudici cantonali. Non censura però, conformemente alle esposte esigenze di motivazione, una violazione del suo diritto di essere sentito. In particolare, non adduce per quali ragioni, tenuto conto degli elementi già agli atti, in particolare la deposizione di C.________, ritenuta affidabile dai giudici cantonali nonostante le inesattezze relative alle persone presenti all'udienza, le audizioni testimoniali invocate sarebbero state rilevanti per l'esito del procedimento penale. La garanzia del diritto di essere sentito, non impediva infatti alla Corte cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle se era convinta che non potevano condurla a modificare il suo giudizio (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).
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3. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono di conseguenza poste a carico del ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 27 gennaio 2015
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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