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Informationen zum Dokument  BGer 2C_622/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_622/2014 vom 27.01.2015
 
{T 0/2}
 
2C_622/2014
 
 
Sentenza del 27 gennaio 2015
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Zünd, Presidente,
 
Seiler, De Rossa Gisimundo, Giudice supplente,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Roberto Rulli,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della popolazione,
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Revoca del permesso di domicilio CE/AELS,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 30 maggio 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Arrivato in Svizzera nell'aprile 1976 per ricongiungersi con i genitori, il cittadino italiano A.________ (1961) ha ottenuto dapprima un permesso di dimora e, dal 1978, un permesso di domicilio successivamente trasformato in un permesso di domicilio UE/AELS, con prossimo termine di controllo fissato per il 6 marzo 2017.
1
Dal suo primo matrimonio, contratto nel 1987 con B.________, sono nati C.________, D.________ e E.________. Dopo il divorzio, avvenuto nel 1997, A.________ è andato a convivere con la cittadina portoghese F.________, titolare di un permesso di domicilio UE/AELS, con la quale ha avuto i figli G.________ (2000) e H.________ (2007).
2
B. Durante il suo soggiorno in Svizzera, A.________ ha interessato a più riprese le autorità amministrative e le autorità penali. In particolare, oltre ad una serie di multe e di ammonimenti dipartimentali pronunciati tra il 1981 e il 2004 (alcuni dei quali per non aver versato gli alimenti ai figli), egli ha subito diverse condanne penali:
3
- l'8 novembre 1983 è stato condannato ad una pena detentiva di 15 giorni (sospesa condizionalmente) per lesioni semplici;
4
- l'11 ottobre 1984 è stato condannato ad una pena detentiva di 15 mesi (sospesa condizionalmente e con contestuale revoca della sospensione condizionale della pena detentiva pronunciata con il precedente decreto d'accusa) per lesioni intenzionali e minaccia contro funzionari;
5
- il 9 ottobre 1995 è stata pronunciata una pena detentiva di 15 giorni (sospesa condizionalmente) e una multa per circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme di circolazione e circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre;
6
- il 5 ottobre 2005 gli è stata inflitta una multa di fr. 200.-- per contravvenzione alla LStup;
7
- il 29 agosto 2012 la Corte di appello e revisione penale ha confermato la condanna (pronunciata il 27 marzo 2012 dalla Corte delle assise criminali) ad una pena detentiva di 4 anni e 10 mesi e al versamento allo Stato di un risarcimento compensatorio di fr. 50'000.-- per infrazione aggravata alla LStup (fatti avvenuti tra l'estate del 2008 e aprile 2011).
8
C. Sulla base dei fatti citati, richiamata in particolare la sentenza penale del 27 marzo 2012, il 22 novembre 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di domicilio UE/AELS ad A.________, per motivi di ordine pubblico. Essa gli ha quindi intimato di lasciare il territorio elvetico al momento della sua scarcerazione, prevista per l'8 febbraio 2016.
9
Tale provvedimento è stato confermato su ricorso, dapprima dal Consiglio di Stato, con decisione del 22 maggio 2013, quindi dal Tribunale cantonale amministrativo, che si è espresso in merito con sentenza del 30 maggio 2014.
10
D. Quest'ultimo giudizio è stato impugnato davanti al Tribunale federale con ricorso in materia di diritto pubblico del 26 giugno 2014. Con tale atto, A.________ chiede l'annullamento di tutte le decisioni sin qui prese dalle autorità cantonali.
11
Con decreto presidenziale del 30 giugno 2014, al gravame è stato concesso l'effetto sospensivo.
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In corso di procedura, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa fa in sostanza rinvio anche l'Ufficio federale della migrazione (ora Segreteria di Stato della migrazione). La Sezione della popolazione propone la reiezione del ricorso, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
14
1.2. Cittadino italiano, il ricorrente può nel contempo appellarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera (sentenza 2C_980/2011 del 22 marzo 2012 consid. 1.1 con rinvii).
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1.3. In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti, con la sua impugnativa, il ricorrente è però solo legittimato a formulare conclusioni riguardanti l'annullamento e la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo. Per quanto direttamente volte ad annullare le decisioni delle istanze precedenti, le conclusioni tratte nel ricorso sono quindi inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
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Erwägung 2
 
2.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico può venir censurata sia la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) che di quello internazionale (art. 95 lett. b LTF). In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
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2.2. Il Tribunale federale fonda il proprio ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); esso può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto e quindi arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). Possono inoltre essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova solo se ne dà motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF).
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2.3. Dato che il ricorrente non sostiene che i fatti siano stati accertati violando il diritto e, in particolare, il divieto d'arbitrio, la cui lesione va motivata in modo conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, gli accertamenti di fatto che emergono dal giudizio impugnato vincolano di principio il Tribunale federale anche nel caso concreto (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252). Parallelamente, rilevato che davanti al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF) e che l'insorgente non spiega perché così dovrebbe essere anche nella fattispecie, occorre osservare che i documenti prodotti con il ricorso che non si trovino già agli atti o la cui produzione non sia richiesta dalla LTF medesima non possono essere considerati e che stessa cosa vale per le ulteriori prove offerte.
19
3. La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio conferito a suo tempo al ricorrente. Quest'ultimo sostiene in sostanza che la conferma della misura presa nei suoi confronti da parte del Tribunale cantonale amministrativo leda il citato Accordo sulla libera circolazione delle persone e sia sproporzionata sotto il profilo della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), dell'art. 13 Cost. e dell'art. 8 CEDU.
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3.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata. Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).
21
3.2. Siccome il permesso di domicilio non è regolato nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e viene concesso in base alla legge federale sugli stranieri, i motivi indicati sono validi anche per la revoca di un'autorizzazione di domicilio CE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStr; art. 5 e 23 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_831/2010 del 27 maggio 2011 consid. 2.2).
22
In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5 Allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.
23
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; per una panoramica della giurisprudenza recente, cfr. inoltre la sentenza 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).
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3.3. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese - circostanza che tuttavia non è in casu realizzata - una simile misura non è esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti -, sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della giurisprudenza al riguardo cfr. sentenza 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; cfr. inoltre le sentenze 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2 così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag.76 § 50 segg.).
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Pure in questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).
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4. Tenuto conto in particolare della pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti nel 2012, il ricorrente a ragione non mette in discussione la sussistenza di un motivo di revoca del suo permesso di domicilio (art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr; cfr. supra, consid. 3.1). Egli, facendo in sostanza valere un apprezzamento arbitrario dei fatti, ritiene tuttavia che la misura di revoca decisa dalla Sezione della popolazione e in seguito confermata sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo ticinese leda l'art. 5 Allegato I ALC e il principio di proporzionalità in relazione all'applicazione degli art. 8 CEDU e 13 Cost.
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Contrariamente a quanto da lui sostenuto, la valutazione dei singoli aspetti della fattispecie operata dalla Corte cantonale non risulta criticabile né in relazione alla legge sugli stranieri, né all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e al diritto convenzionale richiamato, per le ragioni che seguono.
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4.1. Sulla base dei vincolanti e incontestati accertamenti contenuti nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente si è in passato reso a più riprese colpevole di comportamenti penalmente rilevanti, sanzionati come tali dalle autorità penali.
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4.1.1. Come già dettagliatamente indicato, in particolare, il 27 marzo 2012 egli è in effetti stato condannato dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva di 4 anni e 10 mesi da espiare, per infrazione aggravata alla LStup, per avere venduto, tra l'estate 2008 e l'aprile 2011, 2'011.10 grammi di cocaina con grado di purezza indeterminato, di cui almeno 1'100 importati in Svizzera in correità con due altre persone e per avere, in 12 occasioni, tra l'estate del 2008 e il mese di aprile del 2011, ceduto ad un terzo 24 grammi lordi di cocaina. Per di più, nei mesi di marzo e aprile 2011, il ricorrente, in correità con un'altra persona, ha messo in atto preparativi per l'importazione e l'alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina con grado di purezza indeterminato, ed è soltanto a seguito del suo arresto che egli ha cessato la sua attività criminosa.
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4.1.2. Tali fatti si inseriscono peraltro in un contesto più generale che denota da un lato un comportamento del ricorrente di certo non irreprensibile e, d'altro lato, un costante aggravarsi dei reati commessi nell'arco degli anni. In passato, infatti, prima dei fatti che hanno dato adito alla misura oggetto della presente procedura, il ricorrente aveva subito altre condanne penali: per lesioni intenzionali semplici nei confronti dell'allora futura moglie (incinta), per lesioni intenzionali per aver ferito con una coltellata una persona e minacciato con un coltello un agente di polizia, per diverse infrazioni alle norme della circolazione e per violazione della legge federale sugli stupefacenti (cfr. 
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4.2. Riferendosi in particolare all'ultimo reato penale perpetrato dal ricorrente - senza però dimenticare di richiamare le altre condanne penali subite in passato e appena evocate - il Tribunale amministrativo ha condiviso, a giusta ragione, il giudizio della Corte penale riguardo all'estrema gravità della colpa di cui si è macchiato il ricorrente in relazione ai fatti in questione.
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4.2.1. La protezione della collettività da attività dell'entità di quella per cui il ricorrente è stato sanzionato dall'autorità penale costituisce un interesse pubblico alla cui tutela la giurisprudenza accorda particolare importanza (DTF 122 II 433 consid. 2c pag. 436; sentenze 2C_932/2010 del 24 maggio 2011 consid. 4.1 e 2C_908/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.2).
33
4.2.2. Il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato giustamente che l'ingente quantitativo di droga che il ricorrente ha messo in circolazione era tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, ciò che egli non poteva ignorare e che, del resto, ha portato ad infliggergli una pena che sorpassa in modo considerevole anche il limite di un anno a partire dal quale una pena privativa della libertà è considerata come di lunga durata ai sensi dell'art. 62 lett. b LStr (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 381).
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4.3. Oltre che secondo il diritto interno (in virtù del quale la colpa deve essere qualificata come molto grave), i trascorsi delittuosi del ricorrente non sono stati considerati troppo severamente nemmeno alla luce delle condizioni - a lui più favorevoli e qui determinanti - previste dall'art. 5 Allegato I ALC (cfr. 
35
4.3.1. In proposito occorre infatti rilevare che, oltre a riferirsi ad un ingente quantitativo di droga, la sua attività delittuosa si è protratta su di un lungo periodo (quasi tre anni) durante il quale l'interessato ha personalmente provveduto, rispettivamente ha volontariamente aiutato altre persone a smerciare droga. Come ben rilevato nel giudizio contestato, l'attività di spaccio che ha portato alla condanna del ricorrente ad una pena detentiva di quattro anni e dieci mesi da espiare è stata da lui intrapresa in età adulta e in maniera deliberata; in tale contesto egli ha creato un'organizzazione ben strutturata ed efficiente (ancorché piccola) e mostrato un notevole spirito imprenditoriale, che gli ha procurato una capillare presenza sul mercato ed una certa agiatezza economica. Dal profilo soggettivo, il Tribunale amministrativo ha giustamente considerato qualificante la circostanza - rilevata dalla sentenza penale - che il ricorrente, non essendo egli stesso consumatore degli stupefacenti che spacciava (e quindi non trovandosi in uno stato di dipendenza) e non versando in una situazione di particolare disagio sociale, può essere considerato uno spacciatore "puro", il cui agire è pertanto dettato dalla sola volontà di lucrare e quindi particolarmente riprovevole. Non va poi trascurato il fatto che egli abbia smesso di delinquere solo grazie al suo arresto.
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Alla formulazione di una prognosi più positiva nei suoi confronti si oppone altresì un'ulteriore circostanza, sottolineata anche dal Tribunale amministrativo (art. 105 cpv. 1 LTF), ovvero il fatto che il ricorrente non ha mai assunto un comportamento collaborativo nel corso dell'inchiesta, perseverando nel respingere ogni addebito anche di fronte al chiaro contenuto di intercettazioni telefoniche ed ammettendo parzialmente le proprie responsabilità solo dal momento in cui è stato chiamato in causa dai suoi correi.
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4.3.2. Nemmeno gli elementi sottolineati dall'insorgente nel suo ricorso a sostegno del mantenimento del permesso di domicilio permettono di giungere a un risultato differente.
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È vero che, tra le precedenti condanne subite dal ricorrente, quelle più gravi (per lesioni) risalgono alla metà degli anni '80. È però altresì innegabile che nel periodo successivo, e fino alla condanna che ha dato adito al provvedimento impugnato con questo ricorso, egli ha interessato a più riprese e a titolo diverso - ma pur sempre con una certa regolarità - le autorità sia amministrative che penali (cfr. precedente consid. 4.1.2). Tale evoluzione permette di constatare l'aggravarsi dei reati commessi dal ricorrente nel tempo e l'incapacità (o la mancanza di volontà) dello stesso di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita, dimostrando semmai che egli non ha tratto insegnamento dai suoi precedenti incontri con la giustizia.
39
D'altro canto, l'attività delittuosa del ricorrente, segnatamente per quanto attiene alle gravi infrazioni alla LStup, si è sviluppata indipendentemente dalle sue responsabilità familiari in qualità di genitore di cinque figli; in particolare, nemmeno la nascita dei suoi figli di secondo letto (avvenuta nel 2000 e nel 2007), ha impedito al ricorrente di delinquere (conservando tra l'altro in alcune occasioni della cocaina nella casa in cui vivono i suoi figli, come ha rettamente evidenziato il Tribunale amministrativo). Non si può quindi affermare che la situazione familiare del ricorrente abbia avuto per lui un reale effetto dissuasivo (sentenza 2C_908/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.2).
40
Infine, per quanto non si tratti di fatti nuovi e quindi inammissibili, né il quadro positivo riscontrato nel comportamento del ricorrente durante la detenzione, né l'accoglimento, da parte del Giudice dei provvedimenti coercitivi, della domanda di trasferimento in sezione aperta alla luce - tra l'altro - di un rischio di recidiva considerato come "contenuto", possono cambiare il giudizio. Da un lato, infatti, secondo una costante prassi, all'atteggiamento tenuto durante la detenzione può essere accordato solo un rilievo minore (sentenze 2C_908/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.2 e 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con ulteriori rinvii). Va poi altresì rilevato che il diritto penale e il diritto degli stranieri perseguono comunque scopi differenti: oltre a quello della sicurezza, il giudice penale persegue in effetti obiettivi terapeutici e di risocializzazione del condannato, mentre l'autorità amministrativa si prefigge primariamente di garantire la sicurezza e l'ordine pubblici e si confronta pertanto con la questione della prognosi applicando criteri più restrittivi (DTF 137 II 233 consid. 5.2.2 pag. 236 seg.; 129 II 215 consid. 3.2 pag. 216 seg.; sentenze 2C_11/2013 del 25 marzo 2013 consid. 2.3 e 2C_642/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.2.3).
41
4.4. In definitiva, un comportamento come quello tenuto dal ricorrente rappresenta un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. Le particolari circostanze della fattispecie non permettono pertanto di formulare un pronostico favorevole sulla condotta dell'interessato. Rammentato poi il rigore di cui si deve far prova nell'apprezzamento alla luce della gravità dei reati (DTF 130 II 493 consid. 3.3, 176 consid. 4.3.1), la conclusione secondo cui il ricorrente rappresenta una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare un provvedimento per ragioni di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC, merita pertanto conferma. Rimane da verificare la proporzionalità della misura.
42
5. Sia nell'ottica del diritto interno che di quello convenzionale, all'interesse pubblico alla revoca del permesso di domicilio dev'essere infatti contrapposto l'interesse fatto valere al suo mantenimento (precedente consid. 3.3). Riferendosi agli art. 96 LStr, 13 Cost. e 8 CEDU, la Corte cantonale ha legittimamente considerato che, nel caso concreto, nonostante tutti gli anni trascorsi in Svizzera e malgrado i suoi legami familiari nel nostro Paese, l'interesse pubblico alla revoca fosse preponderante rispetto all'interesse fatto valere dal ricorrente al mantenimento del permesso. I Giudici hanno pertanto ritenuto che un trasferimento in Italia - Paese in cui lingua e stile di vita sono pressoché identici a quelli del Cantone Ticino - fosse nella fattispecie esigibile, seppur con un certo sforzo.
43
5.1. Il ricorrente, che oggi ha 53 anni, vive stabilmente in Svizzera da poco meno di quarant'anni. Tale aspetto è senz'altro molto importante, ma deve essere relativizzato alla luce di tutta una serie di altre circostanze rilevate e ponderate correttamente dalla Corte cantonale (giudizio impugnato, consid. 4.2.).
44
5.1.1. Egli, infatti, come detto, in questi anni ha commesso parecchi reati, di diversa gravità ma con una certa regolarità, dimostrandosi a più riprese incurante dei provvedimenti di natura amministrativa e penale disposti nei suoi confronti. In particolare, l'ultima violazione della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope di cui si è reso colpevole nelle circostanze già descritte Non va nemmeno trascurato il fatto che l'interessato ha finora accumulato ben 162 atti di carenza beni per un totale di fr. 286'538.50, circostanza che, assieme ai reati elencati, il Tribunale amministrativo ha giustamente considerato rivelatrice di un'incapacità di adattarsi al nostro ordinamento giuridico (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 6.1.2 e 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.1).
45
5.1.2. D'altra parte, come rilevato dai giudici cantonali (art. 105 cpv. 1 LTF), negli anni precedenti la sua carcerazione, il ricorrente non si era nemmeno creato una situazione professionale tale da comprovare una sua forte integrazione nel mondo del lavoro, avendo spesso alternato periodi di disoccupazione ad impieghi di breve durata presso datori di lavoro diversi. La circostanza che il ricorrente avrebbe trovato un lavoro dopo la sua scarcerazione (ricorso, pag. 13, e la lettera di assunzione allegata), oltre che costituire un fatto inammissibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (DTF 136 II 497, consid. 3.3), non potrebbe comunque cambiare le sorti del ricorso, non avendo carattere dirimente rispetto alla gravità del reato commesso e non potendo, da sola, dimostrare un radicale cambiamento del grado di integrazione del ricorrente nel nostro Paese.
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5.2. Errata non può essere nel contempo giudicata nemmeno la conclusione dell'istanza inferiore in base alla quale sia per la sua attuale compagna, sia per i suoi figli minorenni di secondo letto (i figli nati dal primo matrimonio essendo tutti ormai maggiorenni), un trasferimento in Italia richiederebbe sicuramente un periodo di adattamento, ma non sarebbe affatto improponibile.
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5.2.1. Come detto, lingua, cultura e stile di vita della vicina Penisola sono loro noti e peraltro equiparabili a quelli del Cantone Ticino. Un trasferimento nella fascia di confine, a pochi chilometri dall'attuale domicilio della famiglia, permetterebbe poi alla compagna del ricorrente di continuare a recarsi in Svizzera anche per motivi professionali, qualora ella trovasse un lavoro. Viceversa - come rilevato dal Tribunale amministrativo - tale prossimità permetterebbe alla famiglia di rimanere in Svizzera, potendo nondimeno salvaguardare le relazioni con il compagno e padre.
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In questo contesto non può nemmeno assumere rilevanza il fatto che il quadro economico che il ricorrente troverà in Italia, ed in particolare nella regione di X.________ - un territorio dove, a suo dire, non ha più legami e dove dilaga la disoccupazione -, possa essere più difficile di quello svizzero. Tale conseguenza è in effetti ascrivibile soltanto al comportamento penalmente rilevante da lui tenuto (sentenza 2C_642/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.1 con ulteriori rinvii), dal quale peraltro nemmeno la presenza della sua famiglia numerosa l'ha distolto.
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Infine, l'argomento secondo cui il suo allontanamento dalla Svizzera destinerebbe tutta la famiglia all'assistenza pubblica non giova al ricorrente, dal momento che, come rilevato dalla Corte cantonale (art. 105 LTF), la stessa fa già attualmente capo all'aiuto sociale.
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5.2.2. Per quanto riguarda i figli, all'insorgente non giova nemmeno il richiamo della garanzia di tutela della vita privata e familiare sancita dall'art. 8 CEDU, rispettivamente dall'art. 13 Cost., sostanzialmente analogo (DTF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 377 consid. 7). Al riguardo, occorre rilevare che essa non conferisce il diritto di risiedere in un determinato Stato (DTF 130 II 377 consid. 3.3.2, 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 3a) e non è assoluta (cfr. art. 8 n. 2 CEDU). Tale garanzia non è in particolare violata se può essere ragionevolmente preteso che i familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera seguano all'estero il congiunto a cui è rifiutato il permesso di soggiorno, in particolare se - come nel concreto caso - è lecito presumere che figli minorenni possano trasferirsi all'estero con i propri genitori, se, vista l'età e la loro situazione, non sono supposti incontrare particolari difficoltà d'adattamento alle mutate condizioni di vita (sentenza 2C_33/2007 del 14 marzo 2008 consid. 5.2 con ulteriori rinvii). D'altra parte, il diritto alla vita familiare può essere limitato proprio in ragione di gravi condanne quali quella pronunciata nei confronti del ricorrente nel 2012 (sentenza 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 6.2).
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5.2.3. Sempre in questo contesto, va infine sottolineato che la misura presa non riguarda i familiari del ricorrente, i quali hanno evidentemente la facoltà di continuare a vivere in Svizzera e quindi di mantenere i rapporti con il compagno e il padre via telefono, in forma scritta e nell'ambito di visite reciproche, che sarebbero peraltro facilitate dall'eventuale possibilità per il ricorrente di trasferirsi nella vicina fascia di confine. Dal giudizio impugnato risulta infatti che nei suoi confronti è stata finora decisa unicamente una revoca del permesso di domicilio, che è anche il solo oggetto della procedura, cioè un provvedimento che di per sé non esclude soggiorni del ricorrente nel nostro Paese per far visita alla famiglia (sentenza 2C_642/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.3 con ulteriori rinvii).
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5.3. La misura di revoca decisa dalla Sezione della popolazione e confermata dal Tribunale cantonale amministrativo rispetta quindi pure il principio della proporzionalità.
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6. Per quanto precede, nella misura in cui sia ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
 
Losanna, 27 gennaio 2015
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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