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Informationen zum Dokument  BGer 4A_279/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_279/2014 vom 16.01.2015
 
{T 0/2}
 
4A_279/2014
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Hohl, Niquille,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Federica Tamburini,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,
 
opponente.
 
Oggetto
 
protrazione della locazione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 marzo 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Con contratto 5 aprile 1993 - che sostituiva un precedente contratto del 28 febbraio 1991 - la C.________ ha locato alla A.________SA dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 2002 la superficie di uno stabile adibito a ristorante. Il 27 maggio / 25 giugno 2003 la conduttrice ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione della durata di 10 anni con l'utilizzatrice in leasing dell'edificio. Il 27 giugno 2008 B.________, acquirente del fondo, è subentrato nel contratto. Questi ha ricordato con lettera 20 gennaio 2009 alla conduttrice che la locazione sarebbe giunta a scadenza il 31 marzo 2012, comunicandole nel contempo di non essere intenzionato a continuare il rapporto di locazione oltre tale data.
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B. Con sentenza 18 marzo 2014 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello con cui la A.________SA chiedeva che la protrazione durasse fino al 31 marzo 2017. La Corte cantonale ha ritenuto che la decisione di primo grado ha rispettato i limiti posti dall'art. 272b cpv. 1 CO, atteso che ha considerato sia il legittimo interesse del convenuto a ristrutturare lo stabile acquistato, sia i fattori che giustificano la concessione di una protrazione della locazione all'attrice, la quale gestisce da lungo tempo un piccolo esercizio pubblico, impiega una decina di dipendenti fra cui il suo azionista unico (prossimo all'età del pensionamento) e ha incontrato una certa difficoltà nella ricerca di locali sostitutivi.
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C. La A.________SA postula, con ricorso in materia civile dell'8 maggio 2014 e previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della sentenza impugnata nel senso che le sia concessa una protrazione unica e definitiva del contratto di locazione fino al 31 marzo 2017. Lamenta che la protrazione ricevuta non tiene conto dell'età avanzata del suo azionista unico né dell'impatto economico causato dalla chiusura dell'esercizio pubblico. Ritiene che la sentenza impugnata abbia dato un'importanza eccessiva alla pretesa insufficiente ricerca di un ente sostitutivo, la quale non doveva estendersi fuori dal centro città. L'autorità inferiore avrebbe inoltre omesso di accertare la penuria di locali commerciali e non si sarebbe nemmeno avveduta dell'assenza di un'urgenza, visto che il locatore disponeva unicamente di una licenza edilizia preliminare. La ricorrente afferma infine di essere stata al beneficio di una serie di contratti di durata determinata, rinnovati di volta in volta, ragione per cui sarebbe pure nata l'aspettativa di un ulteriore rinnovo e cita una serie di sentenze in cui è stata concessa una protrazione più lunga.
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Diritto:
 
1. Quando la vertenza concerne - come nella fattispecie - una protrazione della locazione, il valore di lite corrisponde alla pigione dovuta durante il periodo che rimane dall'emanazione della sentenza cantonale fino alla scadenza della postulata e contestata protrazione. In concreto, visto che la protrazione, interamente contestata, è stata domandata all'autorità inferiore fino al 31 marzo 2017 e che la pigione annua supera fr. 100'000.--, la soglia di fr. 15'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile è manifestamente superata. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) gravame inoltrato dalla parte soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF) e diretto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) è ammissibile.
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2. In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2, con rinvii) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2). Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), il ricorrente che invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1).
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3. La ricorrente lamenta che la Corte cantonale avrebbe ignorato - in violazione degli art. 8 CC e 29 Cost. - dei " riscontri ", che potrebbero invece essere considerati dal Tribunale federale, fra cui annovera l'ammontare della somma necessaria per avviare una nuova attività che, vista l'età vicina alla pensione del suo azionista unico, renderebbe inesigibile un trasferimento dell'esercizio pubblico.
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4. La ricorrente afferma che il contratto di cui chiede la protrazione era stato preceduto da altri contratti che, giunti alla scadenza, venivano puntualmente rinegoziati e rinnovati. Adduce che l'ultimo contratto era scaturito da quello - pure decennale - stipulato il 5 aprile 1993, il quale ha a sua volta sostituito quello del 28 febbraio 1991. Per questo motivo ritiene di aver potuto confidare in un ulteriore rinnovo e che il rapporto fra le parti va parificato, per quanto attiene alla presente procedura, a un contratto di locazione di durata indeterminata.
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5. Il conduttore può esigere, giusta gli art. 272 cpv. 1 e 272b cpv. 1 CO, una protrazione della locazione di locali commerciali di 6 anni al massimo, se la fine di quest'ultima produce per lui o per la sua famiglia effetti gravosi che nemmeno si giustificano tenendo conto degli interessi del locatore. Il giudice, che decide liberamente secondo le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC) se e per quale durata occorre protrarre la locazione, pondera gli interessi delle parti tenendo conto, in particolare, dei fattori elencati all'art. 272 cpv. 2 CO e cioè delle circostanze che hanno determinato la conclusione del contratto e del contenuto del contratto (lett. a), della durata della locazione (lett. b), della situazione personale, familiare ed economica delle parti e del loro comportamento (lett. c), dell'eventuale fabbisogno del locatore o dei suoi stretti parenti od affini, come pure dell'urgenza di siffatto fabbisogno (lett. d), nonché della situazione sul mercato locale degli alloggi e dei locali commerciali (lett. e). Egli considera pure lo scopo della protrazione, che mira a concedere al conduttore del tempo per trovare un'adeguata soluzione alternativa o, perlomeno, ad attenuare i disagi che la disdetta gli cagiona. Il Tribunale federale rivede unicamente con riserbo la decisione presa in equità dall'ultima istanza cantonale ed interviene soltanto se essa si scosta senza motivo dalle regole stabilite dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di libero apprezzamento, se essa si fonda su fatti non pertinenti o ignora degli elementi rilevanti, o, infine, se essa porta a un risultato manifestamente ingiusto o ad un'iniquità scioccante (DTF 135 III 121 consid. 2, con rinvii).
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5.1. La ricorrente afferma che la Corte cantonale ha violato l'art. 272 CO per quanto attiene alle ricerche che vanno intraprese per reperire locali alternativi.
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5.2. Per quanto concerne la posizione del locatore, la ricorrente riconosce che la Corte cantonale ha correttamente accertato l'interesse di disporre dell'ente locato libero da inquilini per poter procedere alla ristrutturazione integrale dello stabile, ma le rimprovera di non aver constatato l'assenza di una qualsiasi situazione di urgenza, poiché l'opponente sarebbe unicamente al beneficio di una licenza edilizia preliminare, nel frattempo decaduta.
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5.3. Per quanto attiene al proprio interesse ad ottenere la domandata protrazione, la ricorrente afferma che la Corte cantonale ha violato il diritto federale non tenendo conto di altri criteri pertinenti, non enumerati nell'art. 272 cpv. 2 CO, quali il prossimo pensionamento del proprio azionista unico e l'importanza del personale da lei impiegato.
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5.4. Non soccorre la ricorrente nemmeno la giurisprudenza citata nel gravame concernente, come già rilevato nel giudizio impugnato, fattispecie diverse da quella in esame. A tal proposito si può rilevare che anche la sentenza che presenta maggiori similitudini con il caso in esame (4C.343/2004 del 22 dicembre 2004) si differenzia dalla presente vertenza, atteso che in quella procedura l'autorità di conciliazione aveva annullato la disdetta, circostanza che aveva dissuaso la conduttrice ad intraprendere ricerche per trovare locali sostitutivi. Ne discende che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale nel fissare la durata della protrazione accordata, in particolare se si tiene conto del fatto che si tratta di una locazione di durata determinata e che l'acquirente dello stabile ha fatto sapere alla conduttrice con largo anticipo la sua intenzione di non voler continuare il rapporto contrattuale dopo la sua scadenza (sentenza 4A_552/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 2.5.1; DTF 125 III 226 consid. 4c). Si può da ultimo rilevare che la ricorrente ha di fatto, con l'emanazione della sentenza odierna, beneficiato di una protrazione ben più lunga dei due anni accordati dai tribunali inferiori.
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6. Da quanto precede risulta che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato. Con l'evasione dell'impugnativa la nuova domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame è divenuta caduca. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 gennaio 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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