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Informationen zum Dokument  BGer 6B_855/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_855/2014 vom 09.01.2015
 
{T 0/2}
 
6B_855/2014
 
 
Sentenza del 9 gennaio 2015
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Eusebio, Jametti,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Guida in stato d'inattitudine; garanzia del giudice naturale,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il
 
3 luglio 2014 dal Presidente della Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
 
 
Fatti:
 
A. Con sentenza dell'11 dicembre 2012 il Tribunale distrettuale Moesa ha riconosciuto A.________ autore colpevole di guida in stato di inattitudine, condannandolo alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 20.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 400.--, fissando a 4 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento.
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B. Con giudizio del 3 luglio 2014, la Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni, composta dal suo Presidente quale giudice unico, ha respinto, in quanto ammissibile, l'appello del condannato volto a contestare l'utilizzabilità dell'analisi dell'alito e dell'esame del sangue.
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C. A.________ insorge al Tribunale federale con ricorso in materia penale. A titolo principale, postula il suo proscioglimento dall'accusa di guida in stato di inattitudine e il riconoscimento di un importo forfettario di fr. 2'000.-- quale indennizzo giusta gli art. 429 cpv. 1 e 431 cpv. 1 CPP. Subordinatamente, previo accertamento dell'inutilizzabilità quali mezzi di prova dell'analisi preliminare, dell'interrogatorio dell'imputato, del riconoscimento dell'analisi dell'alito come di quella del sangue, dell'esame medico, nonché dell'esame del sangue, e il loro conseguente ritiro dal fascicolo penale, chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni e il rinvio della causa ad altra Camera dello stesso, nella cui composizione non dovrà figurare il giudice unico che ha emanato la sentenza oggetto di ricorso. 
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Invitato a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie presunte, A.________ ha richiesto il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Chiamati a esprimersi sul gravame, la Procura pubblica rinuncia a prendere posizione, mentre il Tribunale cantonale, pur senza formulare osservazioni, propone di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità.
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Diritto:
 
1. Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, perché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF).
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2. Invocando varie disposizioni, segnatamente gli art. 9 e 30 cpv. 1 Cost., il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe stata emanata dal Presidente della Prima Camera penale statuendo quale giudice unico.
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2.1. Giusta l'art. 30 cpv. 1 Cost., nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. In ambito penale, la Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni. Disciplinano la nomina, la composizione, l'organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali in quanto il CPP o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo (art. 14 cpv. 1 e 2 CPP).
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Nel Cantone Grigioni il Tribunale cantonale esercita la funzione di tribunale d'appello e di autorità di impugnazione in cause penali e penali minorili (art. 22 cpv. 1 della legge grigionese d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010; LACPP/GR; CS 350.100). L'art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale dei Grigioni del 14 dicembre 2010 (OOTC/GR; CS 173.100) attribuisce alla Prima Camera penale di detto tribunale la competenza per giudicare gli appelli in materia penale secondo le disposizioni del Codice di procedura penale. Le camere del Tribunale cantonale giudicano di regola nella composizione di tre giudici. Qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 1 e 3 della legge grigionese sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010; LOG/GR; CS 173.000).
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2.2. Richiamandosi all'art. 18 cpv. 3 LOG/GR, il Presidente della Prima Camera penale ha statuito sull'appello del qui ricorrente in qualità di giudice unico, perché il ricorso risultava manifestamente inammissibile o infondato. Sennonché, dinanzi al Tribunale cantonale, sia il Tribunale distrettuale Moesa sia la Procura pubblica sono stati invitati a presentare osservazioni sull'appello. Orbene, giusta l'art. 390 cpv. 2 primo periodo CPP, a cui rinvia l'art. 406 cpv. 4 CPP, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore a esprimersi sul ricorso, nella misura in cui non sia manifestamente inammissibile o infondato. In concreto appare palese la contraddizione tra, da un lato, l'invito a presentare osservazioni sull'appello e, dall'altro, la decisione di evadere il rimedio con una sentenza a giudice unico. A ciò aggiungasi che, in seguito all'ordine della procedura scritta, la motivazione scritta dell'appello è stata inoltrata il 21 febbraio 2013, le osservazioni sono state presentate nel corso del mese di marzo 2013 e la procedura è ultimata unicamente con la sentenza impugnata emanata il 3 luglio 2014, ossia dopo oltre un anno, durata che mal si concilia con l'asserita evidente infondatezza dell'impugnativa. Non solo: l'oggetto dell'appello verteva principalmente sull'utilizzabilità dei risultati dell'analisi dell'alito, rispettivamente dell'esame del sangue. Se il ricorso è stato respinto e la condanna per guida in stato di inattitudine confermata perché la prova dell'esame del sangue è stata considerata raccolta lecitamente, l'istanza precedente ha nondimeno ritenuto inutilizzabile l'analisi dell'alito.
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In simili circostanze l'appello non poteva essere considerato manifestamente inammissibile o infondato. La sua evasione da parte di un giudice unico viola pertanto la garanzia del giudice naturale dell'insorgente.
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3. L'accoglimento del ricorso su questo punto rende superfluo l'esame delle censure ricorsuali afferenti il merito della vertenza, sulle quali il Tribunale cantonale dovrà pronunciarsi a seguito del rinvio della causa per nuovo giudizio. Il ricorrente chiede ancora che il rinvio avvenga ad altra Camera dalla Prima Camera penale del Tribunale cantonale e che il Presidente di quest'ultima non abbia più a occuparsi del suo appello. Tali conclusioni sono tuttavia prive di qualsiasi motivazione e quindi inammissibili, sicché non v'è ragione di soffermarsi oltre, salvo rilevare che, qualora ne ritenesse dati i presupposti, l'insorgente ha la possibilità di presentare una domanda di ricusazione in sede cantonale.
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4. Visto quanto precede, in quanto ammissibile, l'impugnativa si rivela fondata. Conformemente alla conclusione subordinata dell'insorgente, la decisione impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata al Tribunale cantonale dei Grigioni per nuovo giudizio. Ne consegue che il ricorso può essere accolto solo parzialmente.
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Secondo la giurisprudenza, qualora l'esito della vertenza sia ancora incerto come in concreto, il pronunciato rinvio dell'incarto all'autorità precedente equivale a vincere pienamente la causa dinanzi al Tribunale federale sia esso postulato a titolo principale o subordinato (DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271; v. pure sentenza 2C_846/2013 del 28 aprile 2014 consid. 3.2). La domanda di assistenza giudiziaria si appalesa dunque priva di oggetto. Agendo personalmente senza l'ausilio di un patrocinatore, non si giustifica riconoscere ripetibili al ricorrente (art. 68 LTF). Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza emanata il 3 luglio 2014 dal Presidente della Prima Camera penale è annullata e la causa è rinviata al Tribunale cantonale dei Grigioni per nuovo giudizio.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
 
Losanna, 9 gennaio 2015
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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