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Informationen zum Dokument  BGer 4F_12/2014  Materielle Begründung
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BGer 4F_12/2014 vom 15.12.2014
 
{T 0/2}
 
4F_12/2014
 
 
Sentenza del 15 dicembre 2014
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, Presidente,
 
Hohl, Niquille,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________,
 
patrocinato dall'avv. Rinaldo Maderni,
 
istante,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
 
controparte,
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
C.A.________,
 
Franco Ramelli.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_593/2013 del 5 maggio 2014.
 
 
Fatti:
 
A. La D.________SA, la E.________SA, A.A.________ e C.A.________ hanno chiesto con petizione 24 marzo 1998 al Pretore del distretto di Bellinzona di condannare B.________ ed F.________ (poi dimesso dalla causa) a pagare loro fr. 2'489'000.--. Con decreto 21 dicembre 2012 il Pretore ha accertato la mancanza di interesse nella lite e ha stralciato la causa senza attribuire ripetibili, ma mettendo gli oneri processuali di fr. 10'000.-- a carico degli attori.
1
B. Con sentenza 28 ottobre 2013 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un reclamo inoltrato da B.________, riformato il giudizio di primo grado e condannato A.A.________, C.A.________ e la E.________SA in liquidazione a rifondere al convenuto fr. 35'000.-- per ripetibili.
2
C. A.A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 29 novembre 2013, postulando la riforma della sentenza cantonale nel senso che il reclamo sia respinto e la decisione di primo grado confermata.
3
D. Il 4 giugno 2014 A.A.________ ha inoltrato, prevalendosi dell'art. 121 lett. a LTF, una domanda di revisione contro tale sentenza. Egli asserisce che il giudice supplente Franco Ramelli, membro del collegio che ha deciso il suo ricorso, è stato suo legale di fiducia in pratiche che riguardavano la D.________SA e che l'associato di tale giudice avrebbe pure redatto un parere su questioni concernenti questa causa.
4
 
Diritto:
 
1. Giusta l'art. 121 lett. a LTF la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se sono state violate le norme concernenti la ricusazione. La domanda dev'essere depositata entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione (art. 124 cpv. 1 lett. a LTF).
5
 
Erwägung 2
 
2.1. Nella domanda in esame viene richiamato e citato l'art. 47 lett. b CPC e postulata la ricusa del menzionato giudice supplente perché egli sarebbe stato " per oltre un anno legale di fiducia dell'Avv. A.A.________ nell'ambito della vertenza contro D.________SA ". Da questa affermazione l'istante deduce " l'inammissibile circostanza della conoscenza ante litem dei fatti ".
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2.2. Nelle sue osservazioni il giudice supplente Franco Ramelli indica di aver effettuato a cavallo degli anni 2000/2001 una consulenza per l'istante, ma che la stessa non riguardava l'azione di responsabilità che ha poi originato il litigio sulle ripetibili sfociato nella sentenza di cui viene chiesta la revisione. Ammette poi che i rapporti professionali intercorsi più recentemente fra l'avvocato G.________, con cui condivide lo studio legale, e l'istante gli " sono invece sfuggiti ", ma afferma che neppure tale consulenza era in relazione con la predetta causa.
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2.3. Giova innanzi tutto rilevare che la ricusa di un giudice del Tribunale federale non è disciplinata dall'art. 47 CPC, ma dall'art. 34 LTF. Tuttavia, le lettere b dei predetti articoli hanno un tenore simile e si riferiscono all'eventualità in cui il magistrato ricusato si sia già occupato in altra veste della medesima causa: la rimostranza va quindi esaminata alla luce della pertinente norma della LTF. Quest'ultima legge prevede pure che l'istante deve rendere verosimili i fatti su cui fonda la domanda di ricusa (art. 36 cpv. 1 seconda frase LTF).
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3. L'art. 34 LTF contiene, alla lettera e, una clausola generale per tutte le situazioni che includono una parvenza di prevenzione senza riguardare le fattispecie previste dalle precedenti lettere di tale articolo. Fra queste la giurisprudenza, sviluppata segnatamente in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU, annovera i casi in cui un avvocato con funzione giurisdizionale rappresenta o ha rappresentato poco tempo prima una parte, indipendentemente da una connessione con la decisione che il giudice supplente è chiamato ad emanare, o se sussiste o sussisteva un tale rapporto di rappresentanza nei confronti di una controparte in un'altra procedura (DTF 139 III 433 consid. 2.1.4, con rinvii). All'avvocato in questione viene anche ascritto l'agire di un altro legale del medesimo studio (DTF 140 III 221 consid. 4.3.2; 139 III 433 consid. 2.1.5). In questi casi appare decisivo il fattore temporale: il giudice supplente (o un altro avvocato dello stesso studio) deve avere un mandato ancora in corso, avere agito poco tempo prima o più volte nel senso che esiste una sorta di relazione continua con la parte (DTF 140 III 221 consid. 4.3.1; 138 I 406 consid. 5.3; 116 Ia 485 consid. 3b). Invero in questi casi la giurisprudenza parte dal presupposto che la parvenza di prevenzione non esista tanto verso il mandante, ma piuttosto nei confronti della sua controparte, atteso che l'avvocato potrebbe essere tentato di agire anche quale giudice in modo tale da far sì che il cliente, verso il quale sussiste un rapporto di lealtà, rimanga bendisposto nei suoi confronti (DTF 139 III 433 consid. 2.1.4 e 2.1.5).
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4. Da quanto precede discende che la domanda di revisione si appalesa infondata e come tale va respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che si è limitata a rimettersi al giudizio del Tribunale federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di revisione è respinta.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, a C.A.________ e a Franco Ramelli.
 
Losanna, 15 dicembre 2014
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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