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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1146/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_1146/2014 vom 10.12.2014
 
{T 0/2}
 
6B_1146/2014
 
 
Sentenza del 10 dicembre 2014
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Mathys, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1.  A.________ Sagl,
 
2. B.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Anne Schweikert,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono (riciclaggio di denaro), legittimazione ricorsuale,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 21 ottobre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il 23 giugno 2014 il Procuratore generale ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di C.________, per titolo di riciclaggio di denaro, avviato a seguito dell'esposto penale di A.________ Sagl e B.________. Adita dai denuncianti, con sentenza del 21 ottobre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il reclamo.
 
2. A.________ Sagl e B.________ impugnano questo giudizio con ricorso in materia penale al Tribunale federale, postulandone l'annullamento e il rinvio della causa alla CRP.
 
 
3.
 
3.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato ha diritto di interporre ricorso in materia penale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, ossia quelle desumibili direttamente dal reato. Spetta di principio alla parte ricorrente dimostrare, conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'adempimento delle condizioni poste alla legittimazione ricorsuale (DTF 138 IV 86 consid. 3). Atteso che non compete all'accusatore privato sostituirsi al Ministero pubblico o appagare un suo desiderio di rivalsa, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo, di modo che il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo se dalla motivazione risulta in maniera sufficientemente precisa che le citate condizioni sono realizzate, riservati i casi in cui, tenuto conto della natura del reato perseguito, ciò non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti (DTF 138 IV 86 consid. 3, 186 consid. 1.4.1 e rinvii).
 
3.2. Nel giustificare la legittimazione ricorsuale, gli insorgenti adducono di essere stati oggetto di truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti a opera del marito della denunciata. Quest'ultima avrebbe beneficiato dei fondi illecitamente ottenuti dal coniuge, riciclandoli. In caso di promozione dell'accusa nei confronti della donna, ella potrebbe essere tenuta a risarcire le parti lese.
 
Con tale argomentazione, i ricorrenti non vanno oltre una mera affermazione di principio. Considerato che l'impugnativa è inoltrata da due distinti accusatori privati che procedono congiuntamente, incombeva loro illustrare dettagliatamente e individualmente in cosa consistesse il danno che pretendono aver ciascuno subito in relazione al reato invocato e quale ne fosse l'entità (sentenza 6B_936/2013 del 14 febbraio 2014 consid. 1.2). In assenza di una sufficiente spiegazione sulle pretese civili, non è possibile riconoscere agli insorgenti la legittimazione per contestare nel merito la sentenza della CRP.
 
4. Indipendentemente dal merito della vertenza, i ricorrenti sarebbero legittimati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2 e 1.9). In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso in materia penale non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (v. DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a).
 
Le censure ricorsuali vertono sul diritto di essere sentito per l'asserito mancato esame delle istanze probatorie, sulla valutazione anticipata delle prove, sulla contestata mancanza di indizi concreti di reato e sull'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Trattasi di questioni strettamente connesse con il merito della causa, che gli insorgenti non sono legittimati a contestare.
 
5. Il gravame, manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione ricorsuale, può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
 
Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 10 dicembre 2014
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Mathys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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